STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
Una startup innovativa può percorrere diverse strade ed utilizzare diversi strumenti e modalità per finanziare la propria attività economica e tra queste spicca sicuramente il ricorso ai cosiddetti strumenti finanziari partecipativi.
Questi, introdotti a seguito della riforma del diritto societario, si contraddistinguono per il loro forte carattere innovativo e la capacità di dare accesso a risorse finanziarie e servizi professionali.
Gli strumenti finanziari partecipativi sono espressamente disciplinati dall’art. 2346 del codice civile, il quale consente ad una società di emettere tali strumenti a fronte dell’apporto da parte dei soci o di terzi, anche di opera o servizi. Questi strumenti sono corredati di diritti patrimoniali e amministrativi purché sia escluso il diritto di voto in assemblea dei soci.
Gli strumenti finanziari partecipativi, dunque, da un lato permettono alla startup di accedere e beneficiare delle risorse apportate dagli investitori senza che ciò pregiudichi la capacità decisionale della compagine sociale esistente: l’esclusione del diritto di voto, in particolare, impedisce di ridurre le quote di partecipazione dei soci preesistenti; dall’altro lato permette agli investitori che vogliono scommettere sul progetto di impresa di limitare il rischio al solo investimento e apporto effettuato.
La titolarità di tali strumenti rappresenta un investimento di rischio in quanto la loro emissione può avvenire senza obbligo di rimborso.
Gli strumenti si rivolgono:
alle startup innovative, anche in forma di s.r.l. come disciplinato dal D.L. 179/2012 (quale forma di finanziamento)
agli investitori (quale forma di investimento)
ai professionisti e lavoratori (quale modalità alternativa di remunerazione)
La differenza rispetto alle azioni risiede nella modalità di partecipazione sociale rispetto a quella definita dallo status di socio derivante dalla titolarità di azioni: infatti l’emissione di strumenti finanziari partecipativi costituisce una forma di finanziamento che non intacca il capitale sociale a differenza della sottoscrizione di azioni.
L’elemento di distinzione rispetto alle obbligazioni risiede invece nella natura partecipativa dello strumento.
Le startup possono beneficiare sia di un accesso a servizi e a prestazioni professionali senza un esborso finanziario immediato in quanto il pagamento delle prestazioni avviene tramite l’emissione di tali strumenti, sia a forme di finanziamento dell’attività d’impresa più agevoli rispetto a quelle tradizionali.
Il ricorso a questa nuova forma di finanziamento è subordinato a due requisiti:
lo statuto deve prevedere la possibilità per la società di emettere gli strumenti finanziari partecipativi
l’assemblea dei soci deve approvare un regolamento che disciplini le condizioni di emissione, i diritti amministrativi e patrimoniali e le modalità di circolazione, di recesso e di rimborso
Gli investitori beneficiano dei diritti amministrativi e patrimoniali che questi strumenti incorporano: forme di remunerazione dell’investimento definite direttamente dalla società, forme di compartecipazione affievolite alla vita societaria attraverso per esempio la possibilità di nomina di un membro del consiglio di amministrazione o dell’organo di controllo e un investimento a rischio limitato.
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