La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto significative modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e alla tracciabilità delle spese di trasferta. Le novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, rimodulano il valore dei fringe benefit auto e impongono nuovi obblighi per la deducibilità dei rimborsi spese. Analizziamo nel dettaglio queste importanti novità fiscali.
Nuova Valorizzazione dei Veicoli in Uso Promiscuo
L’articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, introducendo un nuovo sistema di valorizzazione dei fringe benefit legati ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Le Nuove Percentuali dal 2025
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore imponibile si determina in base alla tipologia di alimentazione:
- 50% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulle tabelle ACI per i veicoli tradizionali
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in
- 10% per i veicoli a batteria con trazione esclusivamente elettrica
Questa rimodulazione mira chiaramente a favorire la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, premiando con un minor carico fiscale le auto elettriche rispetto a quelle con motori a combustione interna.
Disciplina Transitoria: I Tre Regimi Coesistenti
A seguito della riforma, coesistono attualmente tre diversi regimi per la determinazione del valore dei fringe benefit auto:
- Regime pre-30 giugno 2020: Per i veicoli assegnati prima del 30/06/2020, continua ad applicarsi la vecchia disciplina che prevede la tassazione del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km.
- Regime 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024: Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo in questo periodo, la percentuale varia in base alle emissioni di CO2:
- 25% per emissioni inferiori a 60g/km
- 30% per emissioni tra 60g/km e 160g/km
- 50% per emissioni tra 160g/km e 190g/km
- 60% per emissioni superiori a 190g/km
- Nuovo regime dal 1° gennaio 2025: Si applica alle nuove immatricolazioni e assegnazioni con le percentuali basate sulla tipologia di alimentazione (50%, 20% o 10%).
Il Caso Critico: Immatricolazione e Concessione a Cavallo dei Due Periodi
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2024 ma concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.
Seguendo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 46/E/2020), per questi veicoli non sarebbe applicabile né il criterio forfettario previgente (poiché non concessi entro il 31/12/2024) né il nuovo (poiché non immatricolati dal 1/1/2025).
La soluzione più prudente, in attesa di chiarimenti, prevede la determinazione del valore secondo il criterio del valore normale (ex art. 9 TUIR), escludendo la porzione relativa all’utilizzo lavorativo.
Tracciabilità delle Spese di Trasferta
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto anche nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta:
- Impatto sul reddito del dipendente: I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (inclusi i taxi) non concorrono a formare il reddito imponibile solo se i pagamenti sono eseguiti con mezzi tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997).
- Deducibilità per l’impresa: Le stesse spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o rimborsate ai lavoratori autonomi sono deducibili dal reddito d’impresa solo se pagate con mezzi tracciabili.
- Effetti ai fini IRAP: L’indeducibilità delle spese non tracciate si estende anche alla determinazione della base imponibile IRAP.
Esempio Pratico: Calcolo del Fringe Benefit Auto
Consideriamo il caso di un dipendente a cui viene assegnata in uso promiscuo un’auto aziendale dal 15 gennaio 2025:
1° Scenario : Auto con motore tradizionale
- Auto immatricolata a gennaio 2025
- Costo chilometrico da tabelle ACI: 0,60 €/km
- Calcolo fringe benefit mensile: 0,60 € × 15.000 km × 50% / 12 = 375 €
2° Scenario : Auto elettrica
- Auto immatricolata a gennaio 2025
- Costo chilometrico da tabelle ACI: 0,60 €/km
- Calcolo fringe benefit mensile: 0,60 € × 15.000 km × 10% / 12 = 75 €
3° Scenario : Auto immatricolata nel 2024 ma assegnata nel 2025
In questo caso, seguendo l’interpretazione più prudente, occorrerebbe:
- Determinare il valore normale del veicolo su base mensile
- Individuare la quota di utilizzo privato rispetto a quello lavorativo
- Considerare imponibile solo la parte relativa all’uso privato
Impatto sulle Indennità Forfettarie di Trasferta
È importante sottolineare che le nuove regole sulla tracciabilità non influiscono sulla determinazione delle soglie di esenzione delle indennità forfettarie di trasferta. Queste continuano ad essere regolamentate dall’art. 51, comma 5 del TUIR:
- Esenzione fino a 46,48 € per trasferte in Italia (77,47 € all’estero)
- Riduzione di un terzo in caso di rimborso di vitto o alloggio
- Riduzione di due terzi in caso di rimborso sia di vitto che di alloggio
Conclusioni
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un importante cambiamento nel trattamento fiscale dei fringe benefit auto e dei rimborsi spese di trasferta. La nuova disciplina incentiva l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale e impone maggiore trasparenza nella gestione dei rimborsi spese.
Per le aziende, è fondamentale rivedere le policy di assegnazione dei veicoli aziendali e gestione delle trasferte per adeguarsi alle nuove disposizioni e ottimizzare il carico fiscale sia per l’impresa che per i dipendenti.
In attesa di chiarimenti ufficiali per le situazioni “ibride” (veicoli immatricolati prima del 2025 ma assegnati successivamente), è consigliabile adottare l’approccio più prudente suggerito dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.