fringe benefit auto
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto significative modifiche alla disciplina fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e alla tracciabilità delle spese di trasferta. Le novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, rimodulano il valore dei fringe benefit auto e impongono nuovi obblighi per la deducibilità dei rimborsi spese. Analizziamo nel dettaglio queste importanti novità fiscali.
L’articolo 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025 ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, introducendo un nuovo sistema di valorizzazione dei fringe benefit legati ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il valore imponibile si determina in base alla tipologia di alimentazione:
Questa rimodulazione mira chiaramente a favorire la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, premiando con un minor carico fiscale le auto elettriche rispetto a quelle con motori a combustione interna.
A seguito della riforma, coesistono attualmente tre diversi regimi per la determinazione del valore dei fringe benefit auto:
Un aspetto particolarmente delicato riguarda i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 2024 ma concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.
Seguendo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 46/E/2020), per questi veicoli non sarebbe applicabile né il criterio forfettario previgente (poiché non concessi entro il 31/12/2024) né il nuovo (poiché non immatricolati dal 1/1/2025).
La soluzione più prudente, in attesa di chiarimenti, prevede la determinazione del valore secondo il criterio del valore normale (ex art. 9 TUIR), escludendo la porzione relativa all’utilizzo lavorativo.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto anche nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta:
Consideriamo il caso di un dipendente a cui viene assegnata in uso promiscuo un’auto aziendale dal 15 gennaio 2025:
In questo caso, seguendo l’interpretazione più prudente, occorrerebbe:
È importante sottolineare che le nuove regole sulla tracciabilità non influiscono sulla determinazione delle soglie di esenzione delle indennità forfettarie di trasferta. Queste continuano ad essere regolamentate dall’art. 51, comma 5 del TUIR:
Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 rappresentano un importante cambiamento nel trattamento fiscale dei fringe benefit auto e dei rimborsi spese di trasferta. La nuova disciplina incentiva l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale e impone maggiore trasparenza nella gestione dei rimborsi spese.
Per le aziende, è fondamentale rivedere le policy di assegnazione dei veicoli aziendali e gestione delle trasferte per adeguarsi alle nuove disposizioni e ottimizzare il carico fiscale sia per l’impresa che per i dipendenti.
In attesa di chiarimenti ufficiali per le situazioni “ibride” (veicoli immatricolati prima del 2025 ma assegnati successivamente), è consigliabile adottare l’approccio più prudente suggerito dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria.
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