La crisi d’impresa è una minaccia concreta per molte aziende, ma con le nuove misure del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza è possibile prevenirla.
In questo articolo, analizziamo le novità introdotte dal Codice e come gli “adeguati assetti”, dell’ articolo 2086 del cod. civ., possono aiutare le aziende a evitare situazioni di crisi.
Il comma 2 dell’articolo 2086 del cod. civ. e l’articolo 375 del Codice della crisi introducono un nuovo approccio alla gestione della crisi d’impresa. L’imprenditore e gli amministratori hanno nuovi obblighi per garantire una gestione efficace dell’azienda.
Le nuove misure mirano a:
– rilevare tempestivamente situazioni di crisi;
– assicurare la continuità aziendale.
L’implementazione di adeguati assetti è fondamentale per un approccio previsionale alla gestione d’impresa, garantendo una visione “forward-looking” che permette di anticipare e gestire efficacemente i rischi e le opportunità future.
Il comma 2 dell’articolo 3 del CCII richiede agli imprenditori collettivi di istituire “adeguati assetti” organizzativi, amministrativi e contabili.
Questi assetti permettono di prevedere TEMPESTIVAMENTE i segnali di una crisi d’impresa e di:
– rilevare squilibri economico-finanziari o patrimoniali;
– verificare la sostenibilità dei debiti;
– redigere la “lista di controllo particolareggiata” e il test per la “ragionevole perseguibilità del risanamento”.
Gli amministratori sono responsabili di:
– implementare un adeguato assetto normativo;
– assumere le iniziative necessarie per prevenire la crisi;
– utilizzare l’output informativo degli assetti per adottare opportune decisioni.
In caso di mancata adozione o di inadeguatezza degli assetti, gli amministratori possono essere chiamati a RISARCIRE I DANNI causati alla società, ai soci e ai creditori sociali. Inoltre, possono essere SANZIONATI dalle autorità competenti o addirittura CONDANNATI a pene detentive.
– Assetto organizzativo:
– Assetto amministrativo:
– Assetto contabile:
Gli amministratori devono monitorare i seguenti segnali di allarme:
– debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni superiori ai debiti non scaduti.
– debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari al 50% delle retribuzioni medie mensili.
– esposizioni verso banche o enti creditizi scadute da almeno 60 giorni superiori al 5% delle esposizioni complessive.
– esposizioni verso enti pubblici qualificati (INPS, INAIL) secondo i parametri dell’articolo 25-novies, co. 1.
In conclusione, il nuovo Codice fornisce strumenti per prevenire la crisi d’impresa. L’articolo 2086 del c.c. condanna gli amministratori che non adottano misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi, i controlli sull’impresa devono essere costanti e analitici, la “check-list” del CNDCEC e il monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale sono strumenti essenziali per la prevenzione.
Il commercialista può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare l’azienda a rispettare l’articolo 2086 del codice civile. In particolare, il commercialista può:
1. Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
2. Fornire consulenza su specifici aspetti della gestione aziendale;
3. Assicurare la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio;
4. Aiutare l’impresa a prevenire in anticipo una situazione di crisi.
In conclusione, il commercialista può essere un partner strategico per l’azienda nel rispetto dell’articolo 2086 del codice civile.
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