La riforma della Crisi d’Impresa (D. Lgs. nr. 14/2019) ha introdotto un obbligo di gestione dell’azienda in ottica di prevenzione della crisi. In sostanza … prevenire è meglio che curare!
Nella precedente normativa fallimentare, all’avvio della procedura concorsuale il curatore rilevava, di solito, un attivo patrimoniale di gran lunga inferiore all’esposizione debitoria. E, in ragione della responsabilità limitata della società in quanto soggetto giuridico distinto, l’organo gestore (amministratore unico o consiglio di amministratore) rispondeva in proprio solo con l’azione di responsabilità per i reati di bancarotta (es.: documentale e/o patrimoniale). Ma ormai il danno è fatto e subito!
E tutto ciò poteva accedere in una fase di insolvenza oramai conclamata in cui, di solito, si riusciva malamente a fare giustizia per i creditori sociali (seppur per ranghi differenti).
L’intuizione (agevole) del legislatore della riforma sull’insolvenza (e non più, del fallimento) è di anticipare il termine temporale di verifica da “consuntivo/dissolutivo” a “preventivo/risolutivo“. E per fare questo, l’art. 375 del D. Lgs. nr. 14/2019 (Codice Crisi e Insolvenza – CCI) ha novellato l’art. 2086 cod. civ. aggiungendo il seguente comma 2:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuita’ aziendale, nonche’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita’ aziendale.”
In grassetto sono stati evidenziati i nuovi obblighi (=responsabilità) in capo alle sole imprese in forma societaria (di persone o di capitali). A riguardo, rimane tuttora incomprensibile allo scrivente le motivazioni per cui tali obblighi siano circoscritti alle sole società (o forme collettive di impresa) come se una ditta individuale non potesse avere una dimensione ed una complessità tali da rendere più che opportuno un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato …“. Tuttavia, c’è da aspettarsi un chiaro rimedio normativo anche perché l’anzidetta restrizione è formulata in maniera ben chiara.
Come detto, la nuova formula di responsabilità (personale) degli amministratori è contenuta nell’art. 2476 cod. civ. al quale l’art. 378 D. Lgs. nr. 14/2019 (CCI) introduce il nuovo comma 6 che tanto ammonisce:
“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale. L’azione puo’ essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della societa’ non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo’ essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
Come evidenziato in grassetto, ogni creditore sociale (a prescindere dalla sua natura ed entità del credito) può ricorrere per avere quanto dovuto dalla società qualora la gestione della stessa non fosse improntata sulla preservazione del patrimonio sociale.
A questo punto, appare agevole l’innesto con il nuovo comma 2 art. 2086 cod. civ. che, come abbiamo visto, obbliga la società all’adozione di un modello aziendale adeguato ed idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi nonché della perdita di continuità aziendale.
In tali ipotesi, gli amministratori hanno l’obbligo di adottare ogni strumento utile per affrontare e superare lo stato di crisi rassicurando sulla tenuta della continuità aziendale.
In poche parole, la riforma del fallimento impone l’adozione di un adeguato modello di Pianificazione e Controllo di Gestione con particolare attenzione ai parametri sintomatici della crisi (finanziaria) d’impresa.
Credere che sia semplice introdurre un sistema di Pianificazione e Controllo è una pericolosa illusione poiché:
Dunque, se tutto ciò non è fatto, ovvero è realizzato in maniera evidentemente grossolana e/o puramente formale, per gli amministratori sarà molto difficile invocare attenuanti di colpevolezza contro le accuse di colpa grave di mala gestio mosse dai creditori sociali (banche, fornitori, dipendenti, erario, eccetera). La responsabilità è ben evidente ed il combinato disposto co. 2 art. 2086 e co. 6 art. 2476 cod. civ. non lascia scampo!
Oggi, le imprese – o meglio: i loro amministratori – non hanno ancora metabolizzato il rischio che sarà tangibile nei prossimi mesi. Tuttavia, è bene anche comprendere che i nuovi obblighi devono essere intesi come un’eccezionale opportunità di crescita consapevole e responsabile a tutela di tutto il sistema economico-imprenditoriale.
Senza un modello adeguato, sei facilmente attaccabile dai creditori sociali!
Il crescente impatto dell'Intelligenza Artificiale (IA) sta ridefinendo il panorama lavorativo, offrendo opportunità senza precedenti…
Nel complesso scenario economico attuale, caratterizzato da incertezza e rapido cambiamento, la solidità e la…
La recente giurisprudenza della Cassazione penale ha posto l'accento sull'importanza cruciale dell'adozione di adeguati assetti…
Quanto la vendita on-line implicata l'apertura della partita IVA poiché ritenuta attività d'impresa? Ora, lo…
Introduzione Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresentano oggi un pilastro fondamentale nella gestione…
L'articolo 2086 comma 2 del codice civile impone all'imprenditore che operi in forma societaria o…