La nomina del revisore è tra le novità, di cui abbiamo più e più volte scritto su questo sito, più importanti della nuova normativa sulla crisi.
Si ricorderanno gli articoli:
Il nosto scopo è stato quello di sensibilizzare gli imprenditori al dettato normativo.La legge ha reso obbligatoria la nomina del revisore superati alcuni oggettivi parametri di bilancio per 2 anni consegutivi.Il comma 1 art. 379 del D. Lgs. nr. 14/2019, come modificato dal D.L. nr. 32/2019, ha introdotto all’art. 2477 cod. civ. un nuovo obbligo di nomina del revisore legale per le società che nei due esercizi precedenti abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
- Totale attivo di bilancio: 4 milioni euro
- Totale ricavi vendite: 4 milioni duro
- Numero medio occupati: 20 unità
Novità in merito alla nomina del revisore
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito degli incontri e delle interlocuzioni tenuti con le Istituzioni e il Ministero, e in collaborazione con Confindustria ma anche con Unioncamere, ha rappresentato, in più occasioni, la necessità di accordare alle s.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a seguito delle modifiche dei parametri indicati nell’art. 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente alla data del 16 dicembre 2019, scadenza indicata nell’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi.Questa precisa indicazione è contenuta nel documento “La nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte“.Sembra pacifico che, nei casi in cui ci sia stata la regolare convocazione da parte del Cda entro il 16.12.2019 e l’assemblea non abbia nominato l’organo di controllo o il revisore, l’organo amministrativo non incorra nella sanzione disposta
- dall’articolo 2631 cod. civ.per omessa convocazione dell’assemblea (da 1.032 euro a 6.197 euro),
- dall’articolo 2630 cod. civ.per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese nei termini prescritti (da 103 euro a 1.032 euro).
Indicazioni da parte di Unioncamere
Perchè è stata chiamata in causa Unioncamere?
La previsione normativa della figura del conservatore del registro delle imprese costituisce la novità.
Tra i soggetti che possono segnalare al presidente del tribunale la necessità di nominare gli organi di controllo, quando ricorrono le condizioni di legge, vi è proprio questa!
Questo organo si è espresso in modo “morbido”, convenendo di “… non procedere immediatamente con le segnalazioni da parte del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma di inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina del collegio sindacale o del revisore, una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 c.c..
Nei prossimi giorni la società
InfoCamere procederà ad inviare a ciascuna Camera di commercio l’elenco delle società del proprio territorio che ricadono nell’ambito di applicazione del secondo comma, lett. c) dell’articolo 2477 c.c.”.
In questa fase l’obiettivo è agevolare il compito di individuazione delle società sottoposte all’obbligo di nomina.
Dai dati InfoCamere sono state escluse quelle in procedura concorsuale.
Vi sono però delle eccezioni: società in concordato preventivo e società per le quali sono in corso gli accordi di ristrutturazione del debito.
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