Novità in materia di codice della crisi

Occhi all’insù per vedere se la magica vecchietta potrà portare, dal 6 gennaio 2020 in poi, delle importanti novità in materia di codice della crisi! Ricordiamo ai nostri lettori i passaggi legislativi che ci hanno portato al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ccii)!

  • legge 19 ottobre 2017, n. 155
  • decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, -codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza-
  • articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20

Il punto saliente si trova proprio in quest’ultimo passaggio, infatti è previsto

Delega per l’adozione di decreti legislativi correttivi in materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza 1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, puo’ adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Quali le principali novità in materia di codice della crisi

Adozione dei sistemi di allerta della crisi

Tra le novità in materia di codice della crisi più importanti si segnala lo slittamento di sei mesi, per le nano imprese, dell’adozione dei sistemi di allerta

Prededuzione dei crediti professionali

prededuzione dei crediti professionali derivanti, oltre che da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, anche da attività non negoziale, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate

Corsi professionalizzanti

commercialisti ed avvocati che volessero iscriversi all’albo ministeriale dei gestori della crisi dovranno fare un corso professionale da 40 ore e non da 200 ore, come invece richiesto per le altre categorie di soggetti

Iscrizione immediata all’albo professionale

potranno iscriversi immediatamente tutti i professionisti che siano stati nominati curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, alla data di entrata in vigore dell’art. 356 Ccii, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni. A costoro non sarà richiesto nessun corso, fatta eccezione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua biennale richiesta dal proprio ordine

Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza

Altra interessante novità in materia di codice della crisi è il rinvio di quattro mesi (dal 1/3/2020 al 30/6/2020), delle modalità d’iscrizione, sospensione ed esercizio previste per il nuovo “Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza”. In altre parole, i professionisti potranno usufruire di più tempo per maturare i crediti utili per l’iscrizione o per le attività di aggiornamento

Obbligo di segnalazione della crisi

obbligo di segnalazione della crisi per mezzo di controllori, sindaci o revisori ovvero da parte dei creditori pubblici qualificati, opererà a decorrere, non più dal 15 agosto 2019, bensì dal 15 febbraio 2021

  • Questo sconto non varrà per tutte le imprese, MA solo per quelle che negli ultimi due esercizi non abbiano superato anche uno solo dei limiti già previsti, ovvero: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
  • Nel caso in cui, lo scorso 16 dicembre, sia stato nominato il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore, nel caso in cui i parametri 2477 c.c. dovessero essere rientrati al di sotto della soglia nei due anni successivi non è necessario procedere alle denunce.

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