Negli ultimi giorni leggiamo anche che la nuova versione del regime forfettario (introdotto con la Legge nr. 190/14 in sostituzione del precedente regime dei “minimi“) sia eccessivamente vantaggioso al punto da discriminare i lavoratori dipendenti – che non possono scegliere il regime di tassazione più conveniente – nonché i titolari di partita IVA che non hanno i requisiti per accedere al nuovo regime forfettario.
Prima di arrivare a valutare l’effettiva convenienza, è opportuno fare delle osservazioni:
Giungendo ala nuova formulazione del regime forfettario, rispetto alla previgente formula della Legge nr. 190/14, la Legge di Stabilità 2019 ha introdotto le seguenti novità importanti:
Tutti gli altri aspetti sono rimasti, in sostanza, invariati. Dunque, i vantaggi del regime forfettario sono ormai cosa nota!
Detto questo, non è un asserto che il regime forfettario sia vantaggioso a tutte le partite IVA e discriminante rispetto al lavoro dipendente.
A ragione, si può invece desumere che il regime forfettario:
Pertanto, il regime forfettario può convenire a coloro che:
Tuttavia, c’è anche da aggiungere che il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva fissa del 5% per le startup e del 15% per le partite IVA già attive; mentre il regime ordinario di tassazione è strutturato sul principio di progressività dell’Irpef. Pertanto, la convenienza è direttamente proporzionale ai redditi: al limite di fatturato di applicabilità del regime forfettario (ossia, 65.000 euro) si può avere una differenza di tassazione media che va dal 15% del forfettario al 27% con tassazione ordinaria (escluse deduzioni/detrazioni con cui la tassazione si riduce).
Dunque, per un’attenta valutazione di calcolo di convenienza del regime forfettario è bene considerare tutte le seguenti variabili:
Un calcolo articolato da cui si può dedurre se aderire al regime forfettario a partire dal 01 gennaio 2019.
Ovviamente, è necessario prima verificare la sussistenza (o permanenza) dei requisiti di accesso.
IMPORTANTE: i soggetti che hanno i requisiti del regime forfettario ma che decidono però di applicare il regime ordinario, sono obbligati a rimanervi per almeno tre anni. Perciò, un errore di valutazione penalizza per un triennio!
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