Detrazione fiscale interessi mutuo: dimora e residenza

Salve, ho stipulato un contratto di mutuo per l’acquisto della mia “prima casa” nella quale mi sono strasferito da alcuni mesi. Non ho ancora trasferito la mia residenza. Posso comunque detrarre gli interessi sul mutuo pagati?

 

In caso di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale è prevista la detrazione fiscale del 19% per gli interessi corrisposti nel periodo d’imposta sino ad un tetto massimo di 4.000 euro: vantaggio fiscale massimo di 760 euro. Questo, in sintesi, quanto previsto dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR.

Ovviamente, se il coniuge cointestatario:

  • non è a carico: la detrazione è ripartita in parti uguali (massimo 2.000 euro ciascuno)
  • è a carico: la detrazione spetta interamente all’altro coniuge

 

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

 

Com’è evidente, il requisito fondamentale affinché si possa usufruire della detrazione del 19% sugli interessi corrisposti sul mutuo fondiario è la dimora abituale a prescindere dalla concomitanza della residenza la quale può essere temporaneamente fissata in altro luogo.

Ai fini del beneficio è necessario e che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro 1 anno dalla data di acquisto e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo.

La dimora abituale può essere provata, ad esempio, tramite l’intestazione di una utenza, la corrispondenza bancaria, registro condominiale, ecc.

 

La definizione di abitazione principale ai fini IRPEF è, tuttavia, differente dalla definizione prevista in materia di IMU/TASI. Infatti, per imposte imposte, per abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

Come si evince dal dettato normativo, ai fini IMU/TASI, affinché si configuri l’abitazione principale è necessario sia la dimora abituale sia la residenza anagrafica.

 

Infine, non bisogna dimenticare che per il beneficio delle riduzioni delle imposte di registro (2%), ipotecarie (50 euro) e catastali (50 euro) l’acquirente (“prima casa”) deve trasferire la residenza anagrafica nel comune dov’è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto pena la decadenza da tale beneficio (imposta di registro al 9%).

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