INPS 2017: contributi artigiani, commercianti, forfettari e affittacamere

L’INPS fissa le nuove aliquote ed i nuovi minimali contributivi per il 2017 (circ. 22 del 31/01/2017).

Altra novità: l’istanza per la riduzione dei contributi dovuti dai soggetti in regime forfettario non deve essere rinnovata, perciò, essa deve essere fatta una sola volta al primo accesso al beneficico contributivo.

 

L’art. 24 co. 22 D. Lgs. nr. 201/2011 stabilisce che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni speciali INPS degli  artigiani e commercianti siano incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento del livello del 24%.
Di conseguenza, per l’anno 2017, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari al 23,55% artigiani e 23,64% commercianti (maggiorazione del 0,09% ai sensi art. 5 del D. Lgs. nr. 207/1996).

 

Rimangono immutate le disposizioni di cui all’art. 59 co. 15 Legge nr. 449/1997 relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, con più di 65 anni di età.

 

Medesimo trattamento per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni: continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall’art. 1 co. 2 Legge nr. 233/1990.

 

Inoltre, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, con l’art. 49, co. 1 Legge nr. 488/1999 è stato introdotto un contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili.

 

La legge nr. 232 del 11 dicembre 2016 (legge di Stabilità 2017) non ha introdotto alcuna modifica in materia di regime contributivo agevolato. In assenza di espressa abrogazione, si considera prorogato anche per il 2017, con la medesima portata già illustrata con circolare nr. 35/2016.

 

1. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L’art. 1 co. 287 della Legge nr. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità), dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.

 

L’ISTAT ha comunicato una variazione percentuale del -0,1% nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio – dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016.
Di conseguenza, per l’anno 2017, il reddito minimo annuo da considerare ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e esercenti attività commerciali non subisce variazioni: come nel 2016 è pari a 15.548 euro.

La riduzione contributiva al 20,55 % (artigiani) e 20,64% (commercianti) si applica fino alla fine del mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.

Pertanto, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta suddiviso come segue:

Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

 

2 – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Per l’anno 2017 il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa (circ. nr. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2017 per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro annui in base alle aliquote citate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari (per il 2017) a 46.123 euro.

Pertanto, fino a concorrenza del limite dei 46.123 euro si applicano le medesime aliquote-base (ossia, 23,55% e 23,64%9.

Mentre per la parte eccedente il limite, le aliquote sono aumentate di 1% e sono, rispettivamente, del 24,55% per gli artigiani e del 24,64% per i commercianti.

 

3 – Massimale imponibile di reddito annuo

Per l’anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872 euro (46.123 euro più € 30.749 euro) ai sensi dell’art. 1 co. 4 Legge nr. 233/1990.
Si precisa che i redditi descritti sono da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa (iscritto alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che può far valere anzianità contributiva a tale data) e dunque, non rappresentano dei massimali globali da riferire all’impresa stessa.
Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a 100.324 euro (massimale non frazionabile in ragione mensile).

 

4 – Contribuzione a saldo

La legge nr. 438/92 dispone che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

A) è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

B) è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2017 si fa riferimento ai redditi 2017, da denunciare al fisco nel 2018).

 

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. nr. 63/2002, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando la maggiorazione dello 0,40% dell’importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi.

 

5 – Imprese con collaboratori

Nei casi in cui il titolare dell’impresa si avvalga dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale seguono due modelli di determinazione:

a) imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 230-bis C.C.; art. 5, co. 4 del DPR nr. 917 del 22 dicembre 1986)

 

b) aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, co. 5 della legge nr. 233 del 2 agosto 1990).

 

 

6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Per gli esercenti attività di affittacamere e produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non si considera il minimale annuo di reddito (circ. nr. 12 del 22 gennaio 2004).
Pertanto, questi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione (pari a 0,62 euro mensili), dovuta per le prestazioni di maternità.

 

 

7 – Regime contributivo agevolato FORFETTARIO (Legge nr. 190/14)

Il regime in parola che consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circ. 35/2016), si applicherà automaticamente anche nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, confermati i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. Pertanto, non occorre alcuna istanza di conferma del beneficio.

Viceversa, i soggetti che nel 2016 hanno intrapreso una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2017.

 

In ultimo, i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2017 e intendono aderire al regime agevolato, hanno l’obbligo di comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

 

 

8 – Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi, come è noto, deve essere effettuato attraverso gli appositi modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze di seguito indicate:

  • contributi minimali: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018
  • acconti: calcolati sul 100% del saldo dell’anno precedente e sono versati in parti uguali in concomitanza dei versamenti degli acconti fiscali (luglio e novembre)
  • saldo: entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (luglio anno successivo).

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