Legge Stabilità 2017: imprese tassate sul reddito incassato

Con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è cambiato il principio di tassazione dei redditi delle imprese in contabilità semplificata. Si tratta del regime fiscale previsto dall'art. 18 DPR n. 600/73 e art. 66 TUIR, valido per le aziende con volume d'affari al di sotto di determinate soglie (ricavi non superiori a 400.000 euro per le imprese di servizi e 700.000 euro per le altre attività).

La regola generale di tassazione delle imprese (artigiani e commercianti in forma di ditte individuali, società di persone) seguiva il criterio di competenza (artt. 55 e segg. TUIR), per cui il reddito era determinato quale differenza tra ricavi e costi imputabili al periodo d'imposta, a prescindere dal momento in cui detti ricavi e costi erano effettivamente incassati o pagati. Ciò comportava che l'imprenditore potesse trovarsi a pagare le imposte su un reddito economico superiore a quello liquido effettivamente disponibile.

Dal 1° gennaio 2017, la Legge di Bilancio ha esteso alle imprese in contabilità semplificata il criterio di cassa, già applicato dai lavoratori autonomi e professionisti. In base a questo principio, il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra i ricavi effettivamente incassati e i costi effettivamente pagati nell'anno.

Il vantaggio è significativo, soprattutto in periodi di difficoltà economica: le fatture emesse ma non ancora incassate non concorrono alla formazione del reddito imponibile, evitando così la tassazione di somme non ancora disponibili. Inoltre, le variazioni delle rimanenze di magazzino non assumono più rilevanza reddituale, poiché i beni acquistati sono considerati costi nel momento del pagamento. Rimane comunque obbligatorio redigere l'inventario di magazzino a fine anno.

Per quanto riguarda l'IRI (Imposta sul Reddito d'Imprenditore), originariamente prevista dalla stessa legge con un'aliquota fissa del 24% per favorire la capitalizzazione delle imprese, la sua applicazione è stata ripetutamente rinviata e definitivamente abrogata prima di entrare in vigore. Le imprese in contabilità semplificata applicano quindi il regime di cassa nell'ambito della tassazione ordinaria IRPEF, mantenendo il diritto a detrazioni e deduzioni fiscali personali.

Si consiglia di verificare con il proprio consulente fiscale le modalità applicative aggiornate, in particolare riguardo alla gestione delle rimanenze iniziali nel passaggio al nuovo regime e alla corretta tenuta del registro cronologico degli incassi e dei pagamenti.

Domande frequenti

Il criterio di cassa prevede che il reddito imponibile venga determinato in base ai ricavi effettivamente incassati e ai costi effettivamente pagati nel periodo d'imposta, anziché in base alla competenza economica. Questo significa che un'impresa non paga le tasse su fatture emesse ma non ancora incassate, allineando la tassazione alla liquidità reale disponibile.
La modifica riguardava le imprese in contabilità semplificata disciplinate dall'art. 18 DPR n. 600/73 e dall'art. 66 del TUIR, ovvero ditte individuali, artigiani, commercianti e società di persone con volume d'affari al di sotto di determinate soglie. Prima della riforma, queste imprese applicavano il principio di competenza, analogamente alle imprese in contabilità ordinaria.
Il vantaggio principale consiste nell'evitare di pagare imposte su redditi non ancora effettivamente incassati, situazione particolarmente penalizzante in periodi di crisi economica con elevata morosità dei clienti. In questo modo, la tassazione riflette la reale capacità contributiva dell'imprenditore in termini di liquidità disponibile.
Con il criterio di cassa, le variazioni delle rimanenze di magazzino non assumono più rilevanza ai fini della determinazione del reddito imponibile, poiché i beni acquistati vengono considerati come costi nel momento in cui vengono pagati. Rimane tuttavia obbligatorio redigere l'inventario di magazzino a fine anno ai fini civilistici e contabili.
L'IRI era una proposta di tassazione separata per i redditi d'impresa con un'aliquota fissa del 24%, simile a quella applicata alle società di capitali, con l'obiettivo di favorire la capitalizzazione delle imprese individuali e delle società di persone. Tuttavia, era necessario verificare se l'adozione del criterio di cassa fosse obbligatoriamente collegata all'adesione all'IRI, con il rischio di perdere alcune detrazioni e deduzioni fiscali personali.