Locazioni turistiche: ampio raggio per la cedolare secca

È stato introdotto un nuovo regime fiscale che disciplina i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni

 

L’art. 4 del D. Lgs. nr. 50/2017 dispone che “a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’art. nr. 3 del D. Lgs. nr. 23/2011, con l’aliquota del 21% in caso di opzione”.

 

L’obiettivo principale è far emergere i redditi fino ad oggi non dichiarati (evasione), relativi alle locazioni brevi degli immobili ad uso abitativo, per le quali non è obbligatoria la registrazione dei contratti in quanto di durata inferiore ai 30 giorni.

 

A tale scopo, il regime incide esclusivamente i soggetti privati e dunque le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa.

 

Per locazioni brevi si intendono “ i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare” (art. 4 co. 1 del D. Lgs. nr. 50/2017).

 

Il nuovo regime è applicabile anche ai corrispettivi lordi percepiti, derivanti da:

  • contratti di sublocazione, ad oggi disciplinati tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, lett. h) del Tuir;
  • contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni previste.

 

Per i contratti di locazione breve stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, il contribuente ha la possibilità di assoggettare i canoni di locazione ad:

  • Irpef ordinaria oppure

 

  • di optare per la cedolare secca al 21%.

 

Ulteriori novità sono previste per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, tramite la gestione di portali on-line.

Essi hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite a decorrere dal 1 giugno 2017 e in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, l’art. 11 del D. Lgs. nr. 471/1997 applica una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Inoltre, ai fini del contrasto dell’evasione fiscale, qualora le agenzie dovessero incassare, per conto dei proprietari, i canoni o i corrispettivi sulle locazioni a breve, esse diventano sostituto d’imposta poiché trattengono direttamente la cedolare secca del 21%.

 

Con la circolare nr. 24 del 12/10/2017, l’Agenzia delle Entrate, nell’affrontare il regime fiscale delle locazioni brevi di cui al D.L. nr. 50/2017, ha introdotto un’interessante novità:

  • il locatario o il comodatario (anche in uso gratuito) può tassare in proprio il reddito (diverso) derivante dalla locazione breve (es: il figlio che si occupa di affittare a proprio nome la casa al mare);
  • il proprietario dichiara comunque il reddito fondiario (rendita o canone di locazione “ridotto” a seconda dei casi) poiché titolare del reddito reale. Ciò anche qualora il canone non fosse stato percepito;
  • il locatario o il comodatario possono applicare – ai soli canoni percepiti poiché il contratto non è registrabile per durata inferiore ai 30 giorni – la tassazione ordinaria Irpef ovvero la cedolare secca 21%;

 

Si ribadisce, infine, che le nuove regole introdotto dal D.L. nr. 50/2017 e commentate dalla circolare AdE nr. 24/2017 valgono alle seguenti condizioni:

  • contratto di locazione breve (inferiore ai 30 giorni)
  • ad oggetto immobile residenziale
  • tra soggetti privati (fuori dal regime d’impresa)

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