Premessa 2. Atti oggetto di definizione agevolata 3. Condizioni per l’accesso alla definizione agevolata 4. Agevolazioni previste dalla definizione 5. Termini per il perfezionamento della definizione 6. Modalità di versamento 7. Definizione da parte del coobbligato 8. Mancato perfezionamento della definizione 9. Casi di esclusione.
Con il recentissimo D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, il governo italiano ha dettato le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Si tratta della disciplina della c.d. pace fiscale (dai più conosciuto come “condono fiscale“), che interessa molti contribuenti che si trovano in una situazione debitoria con il Fisco ovvero che abbiano già instaurato, contro quest’ultimo, un contenzioso tributario.
Fra le norme emanate con il predetto Decreto, l’articolo 2 disciplina, in particolare, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Orbene, lo scopo del presente approfondimento è quello di analizzare, chiarire ed illustrare quali sono le regole previste dal succitato testo normativo, in attesa che vengano emanati gli auspicati e successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con cui verrà data attuazione a tali disposizioni.
Le tipologie di atti definibili, individuate nei commi 1 – 3 dell’art. 2 D.L. 119/18, sono rispettivamente:
E’ doveroso sottolineare che per poter addivenire ad una corretta definizione è necessario individuare la tipologia di atto da definire, poiché diverse sono le condizioni ed i termini di versamento previsti dal legislatore.
Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero.
Orbene, per quanto concerne gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero, il comma 1 dell’articolo 2 D.L. 119/18, prevede che ai fini della definizione agevolata è necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
Nella definizione in oggetto si ritiene possano rientrare anche gli avvisi di accertamento per i quali sia stata presentata, sia prima che dopo il 24/10/18, istanza di accertamento con adesione ex art. 218/97.
Tanto si evince dalla lettura del comma 1 dell’articolo in commento, ove è espressamente disposto che sono definibili gli atti “non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data”.
Ciò poichè, il momento decisivo da considerare ai fini dell’esperibilità della definizione agevolata è rappresentato dalla data del 24/10/18.
Orbene, è solo a tale data che devono sussistere le condizioni di “non impugnazione” ed “impugnabilità” dell’atto.
Inviti al contraddittorio
Per quanto concerne gli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, comma 1 lett. c) relativi ad imposte sui redditi ed Iva nonché di cui all’art. 11, comma 1, lett. B-bis) D.Lgs. 218/97 relativi ad imposte indirette, l’articolo in commento sancisce una sola condizione ai fini della loro definibilità, ovvero, deve trattarsi di inviti notificati al contribuente entro la data di entrata in vigore del decreto, ossia il 24/10/18.
Accertamenti con adesione
Per quanto concerne gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lg.s 218/97, il legislatore prevede che possano essere soggetti a definizione solo se già sottoscritti entro il 24/10/18 ma non ancora perfezionati a tale data.
Si precisa che ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 218/97, l’accertamento con adesione si intende perfezionato se viene versato l’intero importo (ovvero la prima rata prevista nel piano di ammortamento), entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione.
L’agevolazione prevista nei casi in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata è l’abbattimento di sanzioni, interessi ed eventuali accessori.
Tanto significa che coloro che si trovano nelle condizioni di aderire alla c.d. pace fiscale possono, più favorevolmente, pagare le sole imposte previste nell’atto, sia che si tratti di avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione o atti di recupero, sia che si tratti di inviti al contraddittorio o accertamenti con adesione.
Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero.
Il comma 1 dell’articolo 2 del D.L. 119/18 stabilisce che, per il perfezionamento della definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero, il contribuente è tenuto a versare le sole imposte previste nell’atto, con le modalità indicate nel paragrafo che segue, entro due termini tra loro alternativi:
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 119/2018 ossia entro il 23/11/2018;
se più ampio, entro il termine di impugnazione dell’atto;
Per chiarire, facendo un esempio pratico, nel caso di avviso di accertamento notificato il 15/09/2018, la definizione deve espletarsi necessariamente entro il 23/11/2018.
Nel caso di avviso di accertamento notificato il 30/09/2018, la definizione potrà essere espletata entro il termine di scadenza dell’atto, coincidente con il 29/11/2018.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.L. 119/18 stabilisce che, per il perfezionamento della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, il contribuente è tenuto a versare le sole imposte previste nell’atto, con le modalità indicate nel paragrafo che segue, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 119/2018 ossia entro il 23/11/2018.
Per quanto concerne gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora perfezionati alla data del 24/10/2018, l’articolo in commento prevede che il perfezionamento della definizione agevolata di tali atti possa essere effettuato con il pagamento, entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 13/11/2018), dell’intero importo o della prima rata del piano di ammortamento.
Ai fini del perfezionamento della definizione, il contribuente è tenuto a versare quanto previsto entro i termini, in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nel caso di pagamento rateale.
Per le modalità di rateazione, valgono i richiamati commi 2,3,4, dell’art. 8 D.Lgs. 218/1997, con una differenziazione per quanto riguarda il numero massimo di rate applicabili.
In particolare, si potrà accedere ad un piano di rateazione di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 20 rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
Ai fini della definizione è esclusa la possibilità di pagamento con compensazione ex art. 17 D.Lsg. 241/97.
Si precisa che, il comma 7 dell’art. 2 D.L. 119/2018 stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli atri.
L’articolo 2 del D.L. 119/18 prevede che il mancato perfezionamento della definizione si realizza nei casi in cui, entro i termini previsti, non venga effettuato il pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata prevista nel caso di pagamento rateale.
Nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l’Ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento di accertamento e, conseguentemente, si riterranno dovute le somme previste per intero, incluse di sanzioni, interessi ed oneri accessori.
Il contribuente che omette di pagare le rate successive alla prima, sebbene ciò non sia espressamente enunciato dalla norma, decade dalla rateazione.
Si presuppone che, per il recupero delle somme residue, verrà applicato quanto disposto dall’art. 15 ter del D.P.R. 602/1973.
Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 6 art. 2 D.L. 119/18, gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’art. 5 quate del D.L. 167/90, ovvero la c.d. “voluntary disclosure“.
(articolo a cura di avv. Maria Leo – Studio Tributario Leo in Lecce)
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