In particolare, con la legge di bilancio 2019, mediante la modifica delle previsioni della legge di stabilità 2015, è stato ampliato l’ambito applicativo del regime forfetario mediante l’innalzamento della soglia limite dei compensi e sono state modificate le altre condizioni di fruibilità.
In merito all’innalzamento della soglia di compensi, la legge di bilancio 2019 ha elevato a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente per l’applicazione del regime forfetario. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i limiti dei ricavi e dei compensi percepiti che la scorsa disciplina fissava tra i 25.000 e i 50.000 euro a seconda della tipologia di attività esercitata.
Si precisa che anche il nuovo limite di compensi di 65.000 euro va verificato, come si evince dall’espressa previsione normativa, con riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Da ciò consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di compensi al 31 dicembre 2018 ma abbia conseguito, nel medesimo periodo d’imposta, compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.
Il meccanismo applicativo del regime forfetario prevede, infatti, che i soggetti che vi ricadono determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività nella misura indicata, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Sul reddito imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), pari al 15%.
La legge di bilancio 2019 ha eliminato gli ulteriori requisiti in precedenza previsti per l’applicazione del regime forfetario riguardanti il costo del personale (le spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, non dovevano essere complessivamente superiori a 5.000 euro lordi) e quello dei beni strumentali (il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non doveva superare, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro).
La stessa legge di bilancio 2019 ha previsto che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario, non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Sotto tale profilo, la legge di bilancio 2019 ha, pertanto, aggiornato il riferimento alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità che la previgente disposizione normativa operava, invece, agli studi di settore.
Resta invece identica, rispetto alla previgente disciplina del regime forfetario, la previsione secondo cui, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, è assunta, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’applicazione del regime forfetario, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Non possono avvalersi del regime forfetario:
Restano invariati, in quanto non oggetto di modifica da parte della legge di bilancio 2019, le seguenti ulteriori cause che impediscono l’applicazione del regime forfetario per:
I contribuenti possono sempre transitare dal regime semplificato al forfetario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione. In tal caso, infatti, il contribuente passa da un regime naturale a un altro regime naturale.
Peraltro, qualora un contribuente nell’anno 2018 era in regime semplificato perché non presentava i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario (compensi superiori alle soglie previste oppure perché vi erano elementi inibenti ,non più previsti dalla nuova normativa, come la presenza di beni strumentali il cui costo complessivo era superiore a 20.000 euro), lo stesso contribuente può applicare il regime forfetario a partire dal 2019, essendo venute meno le cause di esclusione. A tal fine, come già detto, non occorre alcuna comunicazione preventiva o successiva e non è necessario esercitare una specifica opzione.
Tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di bilancio 2019, i soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA.
Per completezza, si ricorda che qualora, nel passaggio dal regime ordinario al forfetario, dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, una volta eseguite le opportune rettifiche previste, emerga una eccedenza di credito IVA, può essere chiesta a rimborso, oppure utilizzata in compensazione.
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