Regime Forfettario e quote SRL: cosa prevede la normativa vigente
Una delle cause ostative più rilevanti per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata (SRL). La disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge nr. 145/2018) e successivamente consolidata, è oggi pienamente operativa e deve essere attentamente valutata da tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario.
La causa ostativa per le partecipazioni in SRL
La lettera d) del co. 57 art. 1 della Legge nr. 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, impedisce l'accesso o la permanenza nel regime forfettario ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente — ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2359 cod. civ. — società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con la propria partita IVA.
In particolare, una società è controllata quando:
- un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Ai fini del calcolo si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta — inclusi i familiari entro i gradi di parentela di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR — mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Cosa fare se si detiene una partecipazione di controllo in una SRL
Per rimuovere la causa ostativa ed evitare la fuoriuscita dal regime forfettario, è necessario eliminare la condizione di controllo diretto o indiretto sulla SRL che svolge attività riconducibile alla propria. La cessione della quota deve avvenire prima dell'inizio del periodo d'imposta per cui si intende applicare il regime agevolato. Per le partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari la regola è analoga: la quota deve essere ceduta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di accesso o permanenza nel regime.
Il regime forfettario nel 2026: soglie e aggiornamenti normativi
Dal 2023, la soglia di ricavi/compensi per accedere al regime forfettario è stata elevata a 85.000 euro annui (Legge di Bilancio 2023, Legge nr. 197/2022). È inoltre prevista la fuoriuscita immediata in corso d'anno qualora i ricavi superino i 100.000 euro. Le aliquote dell'imposta sostitutiva rimangono al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità). Le cause ostative, compresa quella relativa alle partecipazioni in SRL, restano invariate nella loro struttura sostanziale.
Per un'analisi puntuale della propria situazione — in particolare per valutare l'esistenza di una condizione di controllo e le modalità di eventuale cessione delle quote — è consigliabile rivolgersi a un commercialista esperto in fiscalità delle persone fisiche e delle PMI.