Regime Forfettario e quote SRL: con calma fino al 31 dicembre 2019

Si può rimanere nel regime forfettario cedendo la partecipazione in SRL entro il 31 dicembre 2019

 

E’ questo il chiarimento contenuto nella (intempestiva!) circolare nr. 9 del 10 aprile 2019 emanata dall’Agenzia delle Entrate. Oltre tre mesi per chiarire i dubbi che hanno lasciato insonni più noi commercialisti che i nostri clienti.

Ma come detto, l’interpretazione riguarda solo le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata ed in ragione dei dubbi interpretativi sorti in sede applicazione della disposizione normativa così come sancito dallo Statuto dei diritti del Contribuente (art. 3 co. 2 Legge nr. 212/2000).

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Tutto nasce dalla nuova formulazione di alcune cause ostative all’accesso (o permanenza) nel regime forfettario contenute nella Legge di Bilancio 2019 (Legge nr. 145/2018 pubblicata in G.U. nr. 302 del 31/12/2018) ed in particolare quella indicate alla lettera d) co. 57 art. 1 Legge nr. 190/2014.

Tale causa impedisce l’accesso (ovvero la decadenza) al regime forfettario per i contribuenti che controllano direttamente o indirettamente (co. 1 e 2 art. 2359 cod. civ.) società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con la propria partita Iva.

In particolare, una società è controllata quando:

1) un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

3) è sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Perciò, l’Agenzia delle Entrate ha inteso il concetto di “controllo” anche per le interposte persone costituite dai familiari per cui sussiste il rapporto di parentela di cui art. 5 co. 5 del Tuir.

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Dunque, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che, qualora il contribuente si trovasse nel 2019 in tale condizione per cui scatta già dal 2019 la causa ostativa, egli ben potrà “… rimuove la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.”   E ciò senza incorrere in alcuna sanzione o rettifica di qualsivoglia natura.

In buona sostanza, tutti i contribuenti che nel 2019 hanno una partecipazione in società a responsabilità limitata (SRL) idonea ad esercitare un controllo diretto o indiretto (a norma art. 2359 cod. civ.) e nell’ambito di un’attività economica riconducibile alla stessa sezione Ateco dei codici attività, devono cedere detta quota entro il prossimo 31 dicembre. Pena la fuoriuscita dal regime forfettario già dal 2020.

Per le partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari vale la regola della cessione della quota prima dell’inizio del periodo d’imposta. Perciò, per rimanere (o accedere) al regime forfettario nel 2019, la quota deve essere ceduta entro il 31 dicembre 2018 (pag. 14 AE circ. 9/2019).

A questo punto, appare evidente che è sufficiente rimuovere la situazione di “controllo” per rimanere nel regime fiscale in parola. Per l’analisi e la valutazione della situazione di controllo nonché per la cessione delle quote, ce ne possiamo occupare noi.

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Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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