Regime Forfettario e quote SRL: con calma fino al 31 dicembre 2019

Regime Forfettario e quote SRL: cosa prevede la normativa vigente

Una delle cause ostative più rilevanti per l'accesso e la permanenza nel regime forfettario riguarda il possesso di partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata (SRL). La disciplina, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge nr. 145/2018) e successivamente consolidata, è oggi pienamente operativa e deve essere attentamente valutata da tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario.

La causa ostativa per le partecipazioni in SRL

La lettera d) del co. 57 art. 1 della Legge nr. 190/2014, come modificata dalla Legge di Bilancio 2019, impedisce l'accesso o la permanenza nel regime forfettario ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente — ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 2359 cod. civ. — società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta con la propria partita IVA.

In particolare, una società è controllata quando:

  • un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  • un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  • è sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Ai fini del calcolo si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta — inclusi i familiari entro i gradi di parentela di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR — mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Cosa fare se si detiene una partecipazione di controllo in una SRL

Per rimuovere la causa ostativa ed evitare la fuoriuscita dal regime forfettario, è necessario eliminare la condizione di controllo diretto o indiretto sulla SRL che svolge attività riconducibile alla propria. La cessione della quota deve avvenire prima dell'inizio del periodo d'imposta per cui si intende applicare il regime agevolato. Per le partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari la regola è analoga: la quota deve essere ceduta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di accesso o permanenza nel regime.

Il regime forfettario nel 2026: soglie e aggiornamenti normativi

Dal 2023, la soglia di ricavi/compensi per accedere al regime forfettario è stata elevata a 85.000 euro annui (Legge di Bilancio 2023, Legge nr. 197/2022). È inoltre prevista la fuoriuscita immediata in corso d'anno qualora i ricavi superino i 100.000 euro. Le aliquote dell'imposta sostitutiva rimangono al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza dei requisiti di novità). Le cause ostative, compresa quella relativa alle partecipazioni in SRL, restano invariate nella loro struttura sostanziale.

Per un'analisi puntuale della propria situazione — in particolare per valutare l'esistenza di una condizione di controllo e le modalità di eventuale cessione delle quote — è consigliabile rivolgersi a un commercialista esperto in fiscalità delle persone fisiche e delle PMI.

Domande frequenti

La causa ostativa impedisce l'accesso o la permanenza nel regime forfettario ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quella esercitata con la propria partita IVA. Il controllo è definito ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e include anche i controlli esercitati tramite familiari entro i gradi di parentela previsti dall'art. 5 co. 5 del TUIR.
Secondo la circolare nr. 9 del 10 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti in regime forfettario che nel 2019 detenevano una partecipazione di controllo in una SRL con attività riconducibile alla propria, dovevano cedere le quote entro il 31 dicembre 2019. Il mancato rispetto di questa scadenza comportava la fuoriuscita automatica dal regime forfettario a partire dal 2020.
Per le partecipazioni in SRL, la circolare AE nr. 9/2019 ha concesso tempo fino al 31 dicembre 2019 per cedere la quota e rimuovere la causa ostativa, senza sanzioni. Per le partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari, invece, la cessione doveva avvenire prima dell'inizio del periodo d'imposta, quindi entro il 31 dicembre 2018 per poter accedere o restare nel regime forfettario nel 2019.
Il controllo scatta quando il contribuente dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, oppure quando dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, o ancora quando la società è sotto influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali. Ai fini del calcolo si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e persone interposte, inclusi i familiari entro i gradi di parentela previsti dal TUIR.
Non è sufficiente cedere solo una parte delle quote: è necessario rimuovere completamente la situazione di 'controllo' ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. affinché la causa ostativa venga meno. Solo eliminando totalmente la condizione di controllo diretto o indiretto sulla SRL che svolge attività riconducibile alla propria, il contribuente può continuare ad applicare (o accedere a) il regime forfettario.