Detrazioni Fiscali per Figli a Carico

Sono considerati a carico i familiari che nel periodo d’imposta in questione hanno percepito redditi (ovunque prodotti e di qualunque natura reddituale) non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.

Sono ritenuti fiscalmente a carico anche i figli (naturali, adottivi, affidati o affiliati) a prescindere della loro età e dall’effettiva convivenza con il contribuente: l’unica discrimine è, pertanto, il redditto lordo percepito.

Per tali soggetti, il legislatore riconosce al contribuente una detrazione fiscale, il cui importo varia in funzione (decrescente) del suo reddito ed in funzione di altri parametri (quali, ad esempio, età del figlio; presenza di uno solo dei genitori; presenza di un handicap per il figlio stesso, ecc.).

In presenza dei due genitori, l’art. 12 Tuir stabilisce le regole da seguire. La detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno dei genitori non legalmente ed effettivamente separati.

Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50%.

Tuttavia, in entrambi i casi, i genitori possono decidere di attribuire la detrazione integrale ad uno solo di essi per evitare che l’altro, percependo un reddito contenuto, perda – anche in parte – la detrazione spettante.

Infine, la detrazione intera compete (ovviamente) al contribuente che ha l’altro coniuge a carico.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione