La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l’assicurazione generale obbligatoria IVS (per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai
soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.
In particolare, sono obbligati ad iscriversi ad essa anche i seguenti soggetti:
In particolare, l’art. 2 co. 26 Legge nr. 335/95 dispone che “… sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo …”.
La stessa norma di interpretazione autentica (art. 18 co. 12 D.L. nr. 98/2011) chiarisce che sono soggetti ad iscrizione in gestione separata INPS coloro “… che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti …“.
Dunque, intendendo “ovvero” per “ossia”, la sola iscrizione ad un Albo professionale non è sufficiente ad evitare l’obbligo di iscrizione in gestione separata tant’è che deve concorrere l’obbligo contributivo agli enti pensionistici di diritto privato (ossia, le casse professionali) in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Riguardo alle attività professionali iscrivibili ex Legge nr. 335/95, ecco l’elenco dei codici attività (Ateco) che l’Inps ritiene obbligati all’iscrizione alla gestione separata.
………..
69.10.10 Attività degli studi legali
69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti
69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
…………
71.11.00 Attività degli studi di architettura
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria
71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata
71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri
L’Inps, tuttavia, con Messaggio n. 709 del 12.01.2012, ha precisato che, se lo statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo alla Gestione separata.
Il contribuente può, infatti, esplicitare anche “ora per allora” la scelta, chiedendo alla relativa Cassa di poter versare la contribuzione omessa.
Di conseguenza, secondo l’Inps, se il professionista non si è iscritto e non ha versato il contributo soggettivo alla propria Cassa:
E’ da segnalare, inoltre, che l’Inps, con il Messaggio n. 821 del 15.01.2014, ha riconosciuto la possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps e sono stati assoggettati ad accertamento, di beneficiare dell’applicazione delle sanzioni minime in misura pari al tasso di interesse legale, a condizione che i periodi accertati siano antecedenti al 6 luglio 2011 e che il soggetto interessato:
Tornando al punto principale dell’argomento, secondo l’Inps, il professionista iscritto all’Albo professionale (avvocato, commercialista, ingegnere, architetto, medico, ecc.) che non abbia (opzione o per legge) una copertura previdenziale della cassa di categoria è obbligato alla contribuzione previdenziale INPS gestione separata a prescindere dall’entità degli onorari percepiti (ossia, senza alcun limite di esenzione).
L’interpretazione per cui l’iscrizione alla cassa professionale con il solo versamento del contributo integrativo senza alcun obbligo di ulteriore contribuzione soggettiva sia sufficiente ad evitare la gestione separata Inps, oltre a svilire la finalità di previdenza collettiva (di categoria o sociale), genera anche un’evidente discriminazione rispetto a quei professionisti privi di cassa autonoma professionale e perciò obbligati al versamento dei contributi 24% in gestione separata.
Ragione dell’istituto pubblico di previdenza vuole, pertanto, che ogni professionista abbia una copertura previdenziale che sia la cassa di appartenenza ovvero la gestione separata Inps (per obbligo o per opzione).
A tal proposito, la Corte di Cassazione con sen. 2282 del 31/01/2018 ha cassato la sentenza d’appello che aveva dato ragione ad un ingegnere, già dipendente, che non riteneva di dover essere iscritto alla gestione separata per il reddito prodotto dall’esercizio dell’attività professionale.
Nel dare ragione all’INPS, la Suprema Corte ribadisce “… l’obbligazione contributiva dell’iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all’unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione a cui l’iscritto è assicurato in relazione all’ulteriore attività lavorativa espletata …”.
Inoltre, gli ingegneri non iscritti ad Inarcassa “… non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’Inarcassa. […] Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all’Inarcassa, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo”.
Il versamento del contributo integrativo “… non può esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all’istituzione di quest’ultima è che all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.”
“Né può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un «versamento contributivo», non sarebbe consentito all’interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ed è la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale … “.
Si desume che laddove la cassa professionale di appartenenza non prevede alcuna distinzione tra contributi integrativo e soggettivo, l’iscrizione ad essa soddisfa l’esonero dall’iscrizione alla gestione separata. La previsione di decidere (facoltà) se versare il contributo soggettivo desta qualche perplessità
Richiamando l’interpretazione di cui all’art. 18 co. 12 D.L. nr. 98/2011, l’obbligo contributivo alla gestione separata discende anche per le attività non soggette al versamento contributivo alle casse professionali in base ai propri statuti e regolamenti.
Da ciò, si può desumere che detto obbligo incontra un ostacolo nelle disposizioni statutarie e regolamentari per cui un’attività, pur essendo soggetta a contribuzione privata, ne è dispensata dal versamento. In tal senso, l’iscrizione alla gestione separata non è giustificabile in quanto la posizione contributiva è comunque assorbita (in disciplina) nella gestione della cassa professionale.
Ma vale anche il senso contrario di assoggettare alla gestione separata gli onorari per i quali lo statuto e l’ordinamento della relativa cassa non prevedono l’obbligatorietà (“soggette”) del versamento. In particolare, la facoltà contributiva sottrae, in concreto, la soggiacenza al versamento alla previdenza privata. Con conseguente iscrivibilità alla gestione separata INPS.
Altra questione (inerente) è il “grado ermetico” dei regolamenti delle Casse di previdenza rispetto all’incisività normativa per cui motivarne l’autonomia.
Sull’argomento è in corso un accesso confronto giurisprudenziale che vede proprio gli avvocati in prima linea a difesa dell’esonero dall’iscrizione alla gestione separata INPS.
(articolo integrato ed aggiornato)
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