Sono un allenatore di una squadra di calcio che ha la forma di associazione sportiva dilettantistica. L’associazione mi riconoscerà un compenso di 7.300 euro annui per la mia attività. Come sarà tassato il mio compenso?
Per i compensi indicati, trova applicazione l’art. 67 del Tuir il quale annovera tra i redditi diversi ” le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.”
Per godere di tale inquadramento normativo, le prestazioni sportive devono avere le seguenti caratteristiche:
- essere espressione di un’attività dilettantistica, o meglio, essere rese nell’orbita di una manifestazione sportivo dilettantistica
- non avere natura professionale
- i compensi devono essere erogati dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, dagli altri enti di promozione sportiva e da qualunque organismo iscritto nel registro telematico del Coni, unico organo certificatore delle finalità sportive dilettantistiche.
Il novero in tale ambito dei compensi corrisposti, oltre che agli atleti dilettanti, ai giudici di gara, anche agli allenatori è stato riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione nr. 34/2001.
Per cui, come previsto per gli atleti dilettanti, anche per gli allenatori valgono le seguenti regole di tassazione (co. 2 dell’art. 69 Tuir e art. 37 Legge nr. 342/2000):
- i primi 7.500,00 euro di compensi: esentasse
- i successivi 20.658,28 euro: soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23% oltre alle addizionali comunali e regionali (AdE circ. 21/2003 e ris. 106/2012)
- i successivi oltre i 20.658,28 euro: ritenuta a titolo di acconto del 23% – da conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi – oltre alle addizionali comunali e regionali spese per vitto, alloggio, viaggio e trasferte per prestazioni fuori dal territorio comuanale: non soggette a tassazione.
Per concludere, percependo un compenso inferiore ai 7.500 euro/anno, non occorre riportarlo in dichiarazione dei redditi poiché il compenso rientra nell’area di esenzione da tassazione.