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Organizzazioni di Volontariato: le attività commerciali marginali esentasse

Per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) le attività commerciali marginali sono esentasse

 

A norma dell’art. 8 co. 4 Legge nr. 266/91 (Legge-quadro sul Volontariato)  “[…] I proventi derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito […]  qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita’ delle attivita’, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Il successivo D.M. Finanze del 25/05/1995 definisce le seguenti attività commerciali e produttive marginali alle quali si applica ex art. 8 co. 4:

  • attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111 comma 3 del Tuir (DPR nr. 917/86), verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

 

Le attività devono essere svolte:

  1. in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della Legge nr. 266/91;
  2. senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

Tale trattamento fiscale si intende tutt’oggi valido sino all’entrata in vigore del nuovo Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

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Tags: odv

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