A norma dell’art. 8 co. 4 Legge nr. 266/91 (Legge-quadro sul Volontariato) “[…] I proventi derivanti da attivita’ commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito […] qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entita’ delle attivita’, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali. ”
Il successivo D.M. Finanze del 25/05/1995 definisce le seguenti attività commerciali e produttive marginali alle quali si applica ex art. 8 co. 4:
Le attività devono essere svolte:
Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.
Tale trattamento fiscale si intende tutt’oggi valido sino all’entrata in vigore del nuovo Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
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