In vigore dal 12 novembre 2021 il D.L. numero 157 “Antifrode” pubblicato l’11 novembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”.
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore del Decreto Antifrode, diventa operativo da subito l’estensione del visto di conformità a tutte le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito per le detrazioni edilizie in genere. Pertanto, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prevede il nuovo modello aggiornato con l’applicazione del visto di conformità. Allo stesso modo, anche la piattaforma di gestione dei crediti come servizio online dell’AdE è stata aggiornata con l’introduzione della sezione per il visto di conformità, obbligatoria per tutte le cessioni dei bonus edilizi.
Come previsto dal comma 11 dell’art.119 del Decreto Rilancio, “ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’art.121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo”. Per quel che concerne il superbonus 110%, il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta , nonché la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate ai tecnici incaricati. Inoltre, lo stesso, può essere rilasciato solo dai soggetti indicati nell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, vale a dire:
Novità introdotta dal decreto antifrode è proprio l’obbligo del visto di conformità per tutti gli altri bonus edilizi che prevedono una minore detrazione fiscale, ossia :
Ulteriore novità introdotta dal Decreto Antifrode riguarda l’asseverazione di congruità dei prezzi. Ma vediamo innanzitutto cos’è e chi la rilascia.
Trattasi di una perizia tecnica asseverata in cui il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e panale, la veridicità circa:
Tali asseverazioni possono essere rilasciate da:
Con l’entrata in vigore del Decreto Antifrode, i tecnici abilitati dovranno rilasciare l’asseverazione di congruità delle spese, basandosi sui prezzari DEI e regionali e sui valori stabiliti per alcune categorie di beni del decreto MITE, atteso entro la metà di febbraio 2022.
L’introduzione della nuova asseverazione di congruità, necessaria per lo sconto in fattura o la cessione del credito, non semplifica, anzi al contrario, complica la situazione anche per il tecnico stesso. Questo perché a lavori non terminati, non vi è possibilità di asseverare la congruità della spesa; di conseguenza segue l’impossibilità di ottenere lo sconto in fattura trattandosi di opere non asseverabili, non concluse cioè entro fine anno.
E per le spese sostenute e non cedute prima del 12 novembre 2021?
Il Decreto Antifrode ha effetto retroattivo: ciò vuol dire che l’obbligo dei nuovi adempimenti interessa anche i lavori avviati , in corso di esecuzione e ultimazione. Lavori quindi che ad oggi dovranno essere oggetto di revisione , in quanto al momento della stipula del contratto (prima del 12 novembre 2021) non erano stati considerati né il visto di conformità, né l’asseverazione, oggi invece richiesti con l’introduzione appunto del DL Antifrode.
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