STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO
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DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ” (D.L. N. 23 DEL 8 APRILE 2020)
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LE MISURE FISCALI, CONTABILI E PROCESSUALI
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Cosa è previsto? | A chi/cosa è rivolto? | In cosa consiste? |
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (ART. 18)
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SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL’ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 1 e 2) | Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta; – l’IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l’assicurazione obbligatoria. □ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
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SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CON RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO NELL’ANNO 2019 CHE HANNO SUBITO DIMINUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 50% NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 3 e 4) | Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta; – l’IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l’assicurazione obbligatoria. □ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
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SOGGETTI ESERCETI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE CHE HANNO INTRAPRESO L’ATTIVITA’ IN DATA SUCCESSIVA AL 31 MARZO 2019 (ART. 18 comma 5) | Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta; – l’IVA; – i contributi previdenziali e assistenziali; – i premi per l’assicurazione obbligatoria. □ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
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ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E GLI ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITà ISTITUZIONALE DI INTERESSE GENERALE NON IN REGIME D’IMPRESA (ART. 18 comma 5) | Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: – le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 600/1973; – le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta; – i contributi previdenziali e assistenzialI; – i premi per l’assicurazione obbligatoria. □ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
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SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ DI IMPRESA, ARTE o PROFESSIONE CON DOMICILIO FISCALE, SEDE LEGALE O SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA, A PRESCINDERE DAI RICAVI E DAI COMPENSI DEL 2019, CHE HANNO SUBITO UNA RIDUZIONE DEL FATTURATO O DEI CORRISPETTIVI DI ALMENO IL 33 % NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019. (ART. 18 comma 6)
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Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini dei versamenti: – dell’IVA
□ Attenzione! Il pagamento dovrà essere effettuato, senza interessi e sanzioni in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di giugno. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. | |
PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI INERENTI RAPPORTI DI COMMISSIONE, AGENZIA, MEDIAZIONE, RAPPRESENTANZA DI COMMERCIO, PROCACCIAMENTO D’AFFARI (ART. 19)
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SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI AD EURO 400 MILA NELL’ANNO 2019 CHE NON ABBIAMO SOSTENUTO NEL MESE PRECEDENTE AL 17 MARZO 2020 SPESE PER LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO | I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 non sono assoggettati a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta □ Attenzione! I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi o i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di luglio.
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METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO (ART. 20) | SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE IMPOSTA SUI REDDITI IRPEF, IRES, IRAP | Non si applicano sanzioni e interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti dI IRPEF, IRES ed IRAP nel caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore al 80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso.
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RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21) |
A TUTTI I CONTRIBUENTI | Si considerano tempestivi i versamenti di cui all’art. 60 D.L. 18/2020 nei confronti delle P.A. se effettuati entro il 16 aprile 2020. □ Attenzione! L’art. 60 D.L. 18/2020 prevedeva la mini proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle P.A. in scadenza il 16 marzo 2020.
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PROROGA TERMINI DI CONSEGNA E TRASMISSIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2020 (ART. 22) |
SOSTITUTI D’IMPOSTA | – Proroga al 30 aprile 2020 del termine in scadenza il 16 marzo 2020 di consegna delle certificazioni uniche agli interessati ai sensi dell’ art. 4 comma 6 quater D.P.R. 322/1998 – Proroga al 30 aprile 2020, senza applicazione di sanzioni, del termine di trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche in scadenza il 16 marzo 2020 ai sensi dell’art. 4, comma 6 quinquies D.P.R. 322/1998.
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TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (ART. 24) |
SOGGETTI CHE FRUISCONO DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA | Sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 dei termini di decadenza previsti dalle norme in tema di agevolazioni prima casa, nella specie, sono sospesi: – il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; – il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa (entro 5 anni dall’acquisto) deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; – il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso; – il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (art. 7 L. 448/1998)
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NOTIFICA E DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI IMPOSITORI (art. 29) | NOTIFICA E DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI (ART. 29, comma 1)
| Tutte le parti processuali che sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e a depositare gli atti successivi, nonchè i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.
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SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 29, comma 3)
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In deroga al termine di sospensione fissato dall’art. 67, comma 1, del D.l. n. 18/2020, la proroga del termine di cui all’art. 83, comma 2, del medesimo decreto, si applica anche alle attività di contenzioso degli enti impositori. Pertanto, anche l’attività di contenzioso degli enti impositori è sospesa, al pari di quella dei contribuenti, fino all’11 maggio 2020 (ex art. 36 D.L. 23/2020).
□ Attenzione! Per mero refuso, al comma 3 dell’art. 29, si fa riferimento all’art. 73, comma 1, del D.l. n. 18/2020 anzichè all’art. 83, comma 2, del medesimo decreto.
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CREDITI D’IMPOSTA (ART. 30)
| SPESE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
| Riconoscimento di un credito d’imposta nella misura prevista dal’art. 64 D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia) pari al 50 % delle spese fino ad un massimo di 20.000 euro per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e garantirre la distanza di sicurezza interpersonale.
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RINVIO UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI (art. 36) | RINVIO UDIENZE
| Tutte le udienze fissate presso le Commissioni tributarie sono rinviate a data successiva all’11 maggio 2020.
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SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDURALI
| Il decorso di tutti i termini procedurali e processuali è sospeso fino all’11 maggio 2020. |
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