Responsabilità dei Soci in Società Estinta: Cass. ord. 6201/25

L’ordinanza n. 6201 del 8 marzo 2025 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema cruciale della responsabilità dei soci in seguito all’estinzione della società, fornendo importanti chiarimenti sul fenomeno successorio che si verifica dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Vediamo, dunque, la responsabilità dei soci in caso di società estinta.

Il punto di partenza dell’analisi è l’art. 2495 del Codice Civile, che disciplina gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese. La norma stabilisce che, dopo la cancellazione, i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.


La Corte ha ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza precedente, secondo cui l’estinzione della società determina un fenomeno di tipo successorio sui generis. Come evidenziato dalla Cassazione n. 16067/2024, questo fenomeno successorio opera secondo due direttrici principali:


1. Trasferimento delle Obbligazioni: le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono:
nei limiti di quanto riscosso dalla liquidazione per le società di capitali
– illimitatamente per i soci di società di persone che erano illimitatamente responsabili
2. Trasferimento dei Diritti e Beni: come chiarito dalla Cassazione n. 4971/2024, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con alcune importanti esclusioni:
– le mere pretese, anche se già oggetto di azione giudiziale
– i crediti incerti o illiquidi
– le pretese che avrebbero richiesto ulteriore attività giudiziale o extragiudiziale


Un aspetto innovativo dell’ordinanza riguarda l’interesse ad agire dei creditori. La Cassazione n. 3625/2025 ha precisato che l’interesse ad agire non è escluso per la sola mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo radicarsi in altre circostanze quali:
la sussistenza di beni e diritti non ricompresi nel bilancio ma trasferiti ai soci
la possibilità di escutere garanzie
l’esistenza di sopravvenienze attive


L’ordinanza ha, inoltre, dedicato particolare attenzione ai debiti tributari. Come evidenziato dalla Cassazione n. 25108/2023, nel caso di società di capitali a base ristretta, i soci rispondono dei debiti societari pro quota in relazione ai rispettivi titoli di partecipazione, indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.


Un importante chiarimento riguarda la distinzione tra legittimazione processuale e responsabilità sostanziale. La Cassazione n. 22650/2024 ha precisato che la legittimazione dei soci ha un ambito più esteso rispetto alla loro responsabilità ex art. 2495 c.c. Il riconoscimento della legittimazione ad essere convenuti quali successori non equivale automaticamente al riconoscimento della responsabilità per le obbligazioni sociali.


L’ordinanza n. 6201/2025 rappresenta un importante punto di riferimento nella definizione dei confini della responsabilità dei soci dopo l’estinzione della società. La Corte ha fornito un quadro organico che bilancia la tutela dei creditori sociali con la certezza dei rapporti giuridici, chiarendo che la responsabilità dei soci non è automatica ma richiede la verifica di specifici presupposti, pur mantenendo un approccio flessibile che tiene conto delle diverse situazioni concrete che possono presentarsi nella pratica.

 

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