Test Pratico Risanamento Azienda in Crisi
Domande frequenti
Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento è uno strumento previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) che consente di valutare se un'azienda in difficoltà ha concrete possibilità di superare la crisi attraverso un piano di ristrutturazione. Esso analizza l'entità del debito da ristrutturare, le risorse disponibili e la sostenibilità finanziaria del percorso di risanamento, offrendo un quadro oggettivo della situazione aziendale.
Nel test pratico vengono considerate diverse categorie di debito: il debito scaduto (incluse le iscrizioni a ruolo), il debito riscadenziato o oggetto di moratorie, le linee di credito bancarie utilizzate di cui non si prevede il rinnovo, le rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (compreso il prestito sociale per le cooperative) e gli investimenti legati alle iniziative industriali pianificate. Le iscrizioni a ruolo vengono indicate separatamente ma non concorrono al calcolo del Totale A.
Le risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti o rami di azienda rappresentano i proventi attesi dalla vendita di beni strumentali, immobili, partecipazioni o porzioni di business non strategiche che l'impresa intende cedere nell'ambito del piano di risanamento. Tali risorse vengono sottratte dal totale del debito da ristrutturare, poiché contribuiscono a ridurre il fabbisogno finanziario netto e migliorano la sostenibilità del piano.
Il debito scaduto è quello già esigibile e non pagato alla data di riferimento, che comprende tipicamente fatture fornitori scadute, rate non pagate e obbligazioni fiscali o contributive non onorate (iscrizioni a ruolo). Il debito riscadenziato, invece, è quello che è stato oggetto di accordi formali o informali con i creditori per posticiparne la scadenza originaria, oppure soggetto a moratorie bancarie o commerciali, e che quindi comporta impegni futuri certi da includere nel piano finanziario.
Le iscrizioni a ruolo vengono evidenziate separatamente perché il debito fiscale iscritto a ruolo è soggetto a procedure di recupero specifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e può essere oggetto di trattamento differenziato nell'ambito degli strumenti di composizione della crisi, come la transazione fiscale prevista dall'art. 63 del D.Lgs. 14/2019. La loro esclusione dal Totale A serve a distinguere la componente del debito che segue regole negoziali ordinarie da quella soggetta a normativa tributaria speciale, garantendo una valutazione più accurata della ristrutturabilità del debito complessivo.