SRL semplificata: come calcolare la riserva legale

Come calcolare la riserva legale nella SRL semplificata

Buongiorno, sono amministratore unico di una SRL semplificata e vorrei capire come calcolare l'accantonamento utili alla riserva legale obbligatoria e sino a quale limite della medesima. Grazie.
  La riserva legale è un accantonamento di utili che la legge impone quale garanzia primaria di solvibilità delle società di capitali. Naturalmente, si accantona una percentuale di utili di esercizio e non si riduce - della stessa percentuale - in caso di perdite le quali sono, pertanto, ininfluenti a tal fine. In particolare, l'art. 2430 del cod. civ. recita: "Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali." Tale disposizione è applicabile alle società a responsabilità limitata (SRL) costituite nella forma ordinaria. Pertanto, laddove siano stati prodotti utili d'esercizio, è necessario accantonare una loro quota indisponibile alle seguenti condizioni:
  • 1/20 dell'utile di esercizio (al netto delle imposte)
  • riserva legale fino ad 1/5 del capitale sociale
Dunque, dal tenore letterale della norma, esiste solo un limite minimo di maturazione della riserva legale; mentre nulla è disposto rispetto ad un limite massimo sicché lo statuto (o l'assemblea che approva il bilancio) può stabilire di superare i suddetti limiti di accantonamento. E' bene ricordare che la riserva legale è indisponibile in quanto non può essere distribuita ai soci ma solo impiegata alla copertura di perdite ma solo dopo aver colmato le altre riserve disponibili. Inoltre, nel caso fosse utilizzata, essa deve essere prontamente reintegrata. Tuttavia, molti autorevoli cultori del diritto ritengono ammissibile l'utilizzo della riserva legale anche in occasione dell'aumento del capitale sociale: si tratta, in sostanza, di un'operazione di capitalizzazione che soddisfa ancor più la funzione di garanzia della riserva medesima. [adsense]   Per ciò che riguarda invece le Società a Responsabilità limitata Semplificata (SRLS), il legislatore è intervenuto con l'art. 2463 del cod. civ. il quale così recita all'ultimo comma: "La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione." Pertanto, in caso di SRL Semplificata, l'accantonamento degli utili a riserva legale deve essere fatto alle seguenti condizioni:
  • 1/5 degli utili d'esercizio
  • fino alla soglia dei 10.000 euro (capitale+riserva)
Raggiunto il livello del capitale minimo delle SRL ordinarie, la riserva legale continua ad essere alimentata a norma dell'art. 2430 cod. civ., ossia:
  • 1/20 dell'utile di esercizio (al netto delle imposte)
  • riserva legale fino ad 1/5 del capitale sociale
  [adsense] Infine, è bene ricordare che l'omessa previsione dell'accantonamento alla riserva legale rende nulla la delibera di approvazione del bilancio; mentre, a norma dell'art. 2627 cod. civ., l'amministratore è punito con la reclusione fino ad un anno qualora dovesse ripartire utili destinati a riserva legale.

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Domande frequenti

Per una SRL semplificata, la percentuale di accantonamento a riserva legale è pari a 1/5 (20%) degli utili netti annuali, fino a quando la somma di capitale e riserva non raggiunge i 10.000 euro. Superata tale soglia, si applicano le regole ordinarie dell'art. 2430 c.c., con un accantonamento minimo di 1/20 (5%) degli utili fino a 1/5 del capitale sociale.
Nella SRL semplificata, la riserva legale deve essere alimentata fino al raggiungimento di 10.000 euro considerando la somma di capitale sociale e riserva legale insieme. Una volta raggiunta tale soglia, l'accantonamento prosegue secondo le norme ordinarie dell'art. 2430 c.c., ovvero fino a 1/5 del capitale sociale con un minimo del 5% degli utili annuali.
L'omessa previsione dell'accantonamento alla riserva legale rende nulla la delibera di approvazione del bilancio. Inoltre, ai sensi dell'art. 2627 c.c., l'amministratore che ripartisce utili destinati alla riserva legale è punito con la reclusione fino a un anno.
No, la riserva legale è indisponibile e non può essere distribuita ai soci. Può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di perdite (dopo aver esaurito le altre riserve disponibili) o per imputazione a capitale sociale, e in entrambi i casi deve essere prontamente reintegrata.
In questo caso, poiché la somma di capitale (1 euro) e riserva legale è inferiore a 10.000 euro, si applica la regola della SRLS: occorre accantonare almeno 1/5 degli utili netti, ovvero 1.000 euro (20% di 5.000 euro). L'accantonamento prosegue ogni anno nella stessa misura finché capitale e riserva insieme non raggiungono i 10.000 euro, dopodiché si passa all'accantonamento ordinario del 5%.