“Imposta di bollo”: chiarite le modalità di assolvimento all'interno del Mepa

Modalità di pagamento imposta di bollo sui contratti Mepa: quadro aggiornato al 2026

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 321 del 25 luglio 2019, ha fornito i rilevanti chiarimenti in merito alle modalità di pagamento dell'Imposta di bollo sui contratti pubblici e relativi allegati formati all'interno del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Tali indicazioni restano il principale riferimento di prassi in materia, da leggersi tuttavia alla luce delle evoluzioni normative intervenute, in particolare con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), operativo dal 1° luglio 2023.

Il contesto normativo di riferimento

Nei procedimenti di affidamento all'interno del Mepa di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, vengono prodotti numerosi documenti redatti in formato elettronico e firmati digitalmente, generalmente soggetti all'Imposta di bollo. L'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'art. 3 del DPR n. 642/1972, il quale prevede come modalità di assolvimento il contrassegno telematico o la modalità virtuale.

Modalità di assolvimento riconosciute

Le modalità di assolvimento dell'Imposta di bollo riconosciute per i contratti Mepa sono le seguenti:

  • Contrassegno telematico: il contribuente può comprovare l'assolvimento dell'Imposta dichiarando in un campo apposito del contratto il codice numerico a 14 cifre rilevabile sul contrassegno. È necessario conservare il contrassegno telematico utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si rammenta che non è possibile apporre fisicamente il contrassegno telematico su stampe cartacee di contratti stipulati all'interno del Mepa.
  • Modalità virtuale (art. 15, DPR n. 642/1972): prevede il pagamento di rate bimestrali sulla base dell'avviso di liquidazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, con successiva presentazione a consuntivo della Dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Questa modalità richiede una preventiva autorizzazione a tempo indeterminato rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Esclusione del DM 17 giugno 2014

L'Agenzia delle Entrate non considera applicabile ai contratti Mepa la modalità di assolvimento virtuale prevista per i documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui al DM 17 giugno 2014. Per «documenti informatici fiscalmente rilevanti» si intendono i libri e registri di cui all'art. 16, lett. a), Tariffa, Parte I, Allegato «A», DPR n. 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, Tariffa, Parte I, Allegato «A», del DPR n. 642/1972.

Aggiornamenti normativi rilevanti (2023-2026)

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) dal 1° luglio 2023, il quadro delle procedure di affidamento tramite piattaforme digitali certificate, tra cui il Mepa gestito da Consip, ha subito una revisione complessiva. Le stazioni appaltanti sono tenute a operare attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023. Si raccomanda di verificare presso l'Agenzia delle Entrate e Consip eventuali aggiornamenti alle procedure operative di assolvimento del bollo, in quanto le indicazioni tecniche della piattaforma potrebbero essere state aggiornate rispetto al 2019.

Conclusioni

In sintesi, sui contratti pubblici all'interno del Mepa, l'Imposta di bollo potrà essere assolta tramite contrassegno telematico previa comunicazione del numero identificativo a 14 cifre, oppure secondo la modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972. Si consiglia di consultare la documentazione aggiornata di Consip e le eventuali circolari dell'Agenzia delle Entrate successive al 2019 per verificare l'eventuale introduzione di ulteriori modalità operative semplificate legate alla digitalizzazione degli appalti pubblici.

Domande frequenti

Secondo la Risposta n. 321 del 25 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo sui contratti pubblici stipulati nel Mepa può essere assolta in due modi: tramite contrassegno telematico, comunicando il codice numerico a 14 cifre nel campo apposito del contratto, oppure tramite la modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972. Non è invece applicabile la modalità virtuale prevista per i documenti informatici fiscalmente rilevanti dal DM 17 giugno 2014.
Il contribuente deve dichiarare, in un campo dedicato del contratto elettronico, il codice numerico a 14 cifre rilevabile sul contrassegno telematico acquistato. È obbligatorio conservare il contrassegno telematico per il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria. È importante sottolineare che non è possibile apporre fisicamente il contrassegno su stampe cartacee di contratti stipulati all'interno del Mepa.
La modalità virtuale prevede il pagamento di rate bimestrali calcolate sulla base dell'avviso di liquidazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, con successiva presentazione a consuntivo della dichiarazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Questa modalità richiede una preventiva autorizzazione a tempo indeterminato da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta quindi di una procedura che richiede un'apposita abilitazione e una gestione periodica degli adempimenti dichiarativi.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la modalità virtuale prevista dal DM 17 giugno 2014 è riservata ai cosiddetti 'documenti informatici fiscalmente rilevanti', ovvero libri, registri, fatture, note e simili espressamente indicati nella Tariffa allegata al DPR n. 642/1972. I contratti pubblici stipulati nel Mepa non rientrano in questa categoria specifica di documenti, pertanto tale modalità semplificata non è applicabile a tali atti.
Per documenti informatici fiscalmente rilevanti si intendono i libri e registri di cui all'art. 16, lett. a), della Tariffa, Parte I, Allegato 'A' del DPR n. 642/1972, nonché le fatture, note e simili di cui all'art. 13, n. 1, della stessa Tariffa. Questi documenti possono beneficiare della modalità di assolvimento virtuale prevista dal DM 17 giugno 2014, a differenza dei contratti pubblici stipulati nel Mepa che seguono le regole ordinarie.