Al 12 agosto 2026 il quadro normativo del Concordato preventivo biennale 2026-2027 (CPB) è ormai sensibilmente diverso da quello originario del 2024. La disciplina di riferimento resta il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, artt. 6-22, come successivamente modificato, soprattutto dal D.Lgs. n. 81/2025; per il biennio 2026-2027 la metodologia è stata approvata con D.M. 11 maggio 2026.
Per valutare la convenienza concreta, le domande decisive sono queste: (1) soggetto IRPEF o IRES? (2) reddito 2025 e redditi prospettici 2026-2027? (3) punteggio ISA 2025? (4) presenza di perdite pregresse o componenti straordinari? (5) andamento atteso di ricavi e marginalità nel biennio? Senza questi dati si può giudicare la disciplina, ma non la convenienza economica del singolo contribuente.
1. Chi può aderire nel 2026
Il CPB 2026-2027 è rivolto ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni soggetti agli ISA. La precedente disciplina specifica dei contribuenti forfetari è stata abrogata dal D.Lgs. n. 81/2025: il Capo III del D.Lgs. n. 13/2024 risulta infatti abrogato.
Pertanto, il professionista o imprenditore che nel 2026 opera ordinariamente in regime forfetario non aderisce al nuovo CPB 2026-2027. L'Agenzia ha anche confermato che l'ingresso nel regime forfetario nel primo anno concordato costituisce causa ostativa rispetto al CPB ISA.
L'Agenzia determina una proposta di:
- reddito d'impresa o di lavoro autonomo 2026;
- reddito d'impresa o di lavoro autonomo 2027;
- valore della produzione netta IRAP, quando dovuta.
La proposta viene elaborata sulla base dei dati dichiarativi, ISA e delle ulteriori informazioni disponibili all'Amministrazione finanziaria, applicando la metodologia approvata dal D.M. 11 maggio 2026.
2. Termine di adesione
Per il biennio 2026-2027 l'adesione — o la revoca di una precedente adesione comunicata — può essere effettuata entro il 31 ottobre 2026.
L'accettazione riguarda necessariamente entrambi i periodi d'imposta 2026 e 2027: non si sceglie soltanto il 2026.
Questo è già il primo elemento di rischio: nell'ottobre 2026 il contribuente conosce buona parte dell'andamento del 2026, ma deve assumere una decisione fiscale anche sul 2027, che resta necessariamente prospettico.
3. Effetto fondamentale: il reddito effettivo diventa, entro certi limiti, irrilevante
Il principio economico del CPB è semplice.
Se:
reddito concordato = € 100.000
e il contribuente realizza:
reddito effettivo = € 150.000,
ai fini delle imposte interessate dal CPB rimane, in linea generale, il reddito concordato di € 100.000.
Viceversa, se realizza soltanto:
reddito effettivo = € 60.000,
continua, salvo le specifiche cause legali di cessazione, ad essere tassato sul reddito concordato di € 100.000.
Quindi il CPB trasferisce sul contribuente il rischio economico del biennio:
se guadagna più del previsto, il CPB può essere molto conveniente; se guadagna meno, può trasformarsi in una sovraimposizione.
Naturalmente devono essere considerate separatamente le componenti reddituali che, per legge, rettificano il reddito concordato e le ipotesi di cessazione/decadenza.
4. Il vero vantaggio: l'imposta sostitutiva sull'incremento concordato
Questa è, a mio giudizio, la componente fiscalmente più importante dell'istituto.
L'art. 20-bis consente di assoggettare la differenza positiva tra:
reddito concordato
e
reddito dichiarato nel periodo precedente, opportunamente rettificato
ad una imposta sostitutiva di IRPEF/IRES e relative addizionali.
L'aliquota dipende dal livello di affidabilità ISA:
|
Punteggio ISA |
Imposta sostitutiva |
|
ISA ≥ 8 |
10% |
|
ISA ≥ 6 e < 8 |
12% |
|
ISA < 6 |
15% |
Questo meccanismo può rendere il CPB estremamente interessante per contribuenti IRPEF collocati nello scaglione marginale del 43%, oltre alle addizionali.
Ma dal 2025 esiste un limite molto importante
Il D.Lgs. n. 81/2025 ha limitato il beneficio della tassazione sostitutiva agevolata alla quota incrementale fino a € 85.000.
Sulla parte dell'incremento eccedente € 85.000 si applica:
- 43% per i soggetti IRPEF;
- 24% per i soggetti IRES.
La modifica opera sulle nuove adesioni ed è quindi pienamente rilevante per il CPB 2026-2027.
Esempio
SRL:
- reddito 2025 rettificato: € 100.000;
- reddito CPB 2026: € 160.000;
- incremento: € 60.000;
- ISA 8,20.
L'incremento di € 60.000 può essere assoggettato al 10%:
€ 60.000 × 10% = € 6.000.
Se invece l'incremento fosse € 120.000:
- primi € 85.000 → aliquota agevolata;
- ulteriori € 35.000 → aliquota prevista per l'eccedenza, quindi 24% per il soggetto IRES.
La convenienza marginale, oltre € 85.000, si riduce quindi drasticamente.
5. Secondo grande vantaggio: eventuale extra-reddito 2026-2027
Qui bisogna distinguere due fenomeni.
L'imposta sostitutiva agevola il maggior reddito concordato rispetto al 2025.
Ma il beneficio economicamente ancora più rilevante può derivare dal fatto che il contribuente realizzi un reddito effettivo superiore al reddito concordato.
Esempio:
- reddito 2025: € 100.000;
- reddito concordato 2026: € 130.000;
- reddito effettivo 2026: € 190.000.
Il CPB rende ordinariamente irrilevante, ai fini delle imposte oggetto del concordato, l'ulteriore differenza:
190.000 − 130.000 = € 60.000.
In presenza di forte crescita aziendale, è questa la parte che può produrre il vantaggio economico maggiore.
6. IVA: nessuno "scudo"
Questo punto è spesso sottovalutato.
Il CPB riguarda essenzialmente:
- imposte sui redditi;
- IRAP, quando applicabile.
Non cristallizza l'IVA.
Il contribuente continua quindi a:
- fatturare;
- contabilizzare;
- liquidare e versare l'IVA;
- dichiarare ricavi e compensi effettivi;
- rispettare tutti gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.
Il CPB non è quindi una "flat tax sui ricavi"; è una predeterminazione convenzionale di specifiche basi imponibili.
7. Benefici premiali ISA
Per i periodi concordati vengono riconosciuti i benefici premiali ISA, indipendentemente dal punteggio ISA effettivamente conseguito nel biennio concordato. L'Agenzia lo ha espressamente ribadito.
Si tratta dei benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017, secondo le condizioni applicabili, tra i quali rientrano vantaggi in materia di:
- visto di conformità;
- garanzie per rimborsi IVA;
- disciplina delle società non operative;
- accertamenti basati su presunzioni semplici;
- termini di accertamento;
- accertamento sintetico delle persone fisiche.
L'Agenzia ha confermato che durante il CPB tali benefici non dipendono dal punteggio ISA effettivamente conseguito nel biennio.
Questo vantaggio, per alcune società strutturalmente esposte alla disciplina delle società di comodo o alle compensazioni IVA, può essere tutt'altro che marginale.
8. Requisito dei debiti tributari e contributivi
L'accesso richiede attenzione alla posizione debitoria.
In linea generale, non devono sussistere debiti tributari o contributivi definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000, salvo le ipotesi ammesse dalla norma e la loro regolarizzazione nei termini.
L'Agenzia conferma che è possibile accedere qualora i debiti vengano estinti entro il termine previsto per l'adesione; i debiti inferiori alla soglia non impediscono l'accesso.
9. Cause di esclusione
Occorre effettuare una verifica preventiva molto rigorosa dell'art. 11 D.Lgs. n. 13/2024.
Tra le fattispecie rilevanti vi sono, in sintesi:
- determinate omissioni dichiarative nei periodi precedenti;
- determinate condanne per reati tributari e altri reati espressamente previsti;
- presenza, nel periodo antecedente, di determinate tipologie di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile oltre la soglia normativa del 40%;
- operazioni straordinarie espressamente individuate dalla disciplina;
- modificazioni soggettive rilevanti nei soggetti trasparenti;
- ingresso nel regime forfetario nei casi previsti.
La soglia del 40% continua ad essere espressamente richiamata anche nelle istruzioni CPB 2026-2027.
Questa verifica va effettuata prima di fare qualsiasi calcolo di convenienza, perché una simulazione economica perfetta è inutile se il soggetto non può validamente aderire.
10. Il rischio maggiore: pagare imposte su un reddito che non esiste
È il principale limite economico del CPB.
Supponiamo:
|
Importo |
|
|
reddito concordato 2027 |
€ 150.000 |
|
reddito effettivo 2027 |
€ 90.000 |
|
differenza negativa |
€ 60.000 |
In via ordinaria il contribuente rimane obbligato rispetto al reddito concordato.
La semplice contrazione del fatturato, la perdita di un cliente importante, l'aumento dei costi, una riduzione dei margini o una normale crisi settoriale non consentono automaticamente di abbandonare il CPB.
Questo è il motivo per cui considero pericoloso decidere sulla base del solo confronto:
imposta ordinaria 2025 versus imposta sostitutiva CPB.
Il confronto corretto deve essere fatto su almeno tre scenari 2026-2027:
- pessimistico;
- base;
- espansivo.
11. La tutela in presenza di eventi eccezionali
La legge prevede un correttivo.
In presenza delle circostanze eccezionali tassativamente individuate dalla disciplina, quando si verifica una contrazione dei redditi effettivi o del valore della produzione superiore al 30% rispetto a quelli concordati, possono verificarsi gli effetti di cessazione previsti dalla normativa.
La soglia del 30% è confermata dalla normativa e dalla prassi dell'Agenzia.
Ma attenzione:
non basta che il reddito diminuisca del 31%.
Deve ricorrere anche una delle circostanze eccezionali individuate dalla disciplina.
Quindi questa disposizione non rappresenta una generale "clausola di salvaguardia" contro un cattivo andamento economico.
12. Cessazione e decadenza sono due cose diverse
La distinzione è fondamentale.
Cessazione
Si verifica quando intervengono determinate modificazioni oggettive o soggettive previste dalla legge che rendono incompatibile la prosecuzione del concordato.
Gli effetti possono riguardare il periodo interessato e quelli successivi secondo la specifica fattispecie.
Decadenza
È molto più grave.
L'art. 22 prevede fattispecie nelle quali il CPB cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta.
Le ipotesi riguardano, tra l'altro, irregolarità dichiarative significative e violazioni fiscali specificamente individuate.
La conseguenza pratica è pesante:
il vantaggio fiscale ottenuto assumendo di essere protetti dal concordato può essere successivamente perso.
Per questo un contribuente CPB dovrebbe avere, paradossalmente, una contabilità e una compliance più rigorose, non meno rigorose.
13. Il CPB non impedisce i controlli fiscali
Altro equivoco frequente:
adesione al CPB ≠ immunità dagli accertamenti.
L'Amministrazione può continuare a controllare:
- IVA;
- ritenute;
- crediti d'imposta;
- agevolazioni;
- costi e operazioni inesistenti;
- dati ISA;
- requisiti di accesso;
- cause di decadenza;
- componenti reddituali non coperte dal concordato.
Il vantaggio riguarda la predeterminazione del reddito imponibile concordato entro il perimetro normativo, non un generale condono dell'attività del contribuente.
14. Un rischio particolare: il 2027
Per il biennio 2026-2027 vedo una differenza sostanziale tra i due esercizi.
2026
L'adesione avviene entro il 31 ottobre 2026.
Il contribuente dispone quindi già di:
- 9/10 mesi di fatturato;
- andamento costi;
- marginalità;
- portafoglio ordini;
- situazione finanziaria.
La stima del risultato annuale può essere relativamente attendibile.
2027
È invece sostanzialmente un esercizio futuro.
Ed è proprio il 2027 che determina il vero rischio del CPB.
Una società potrebbe avere un 2026 eccellente e aderire a una proposta apparentemente conveniente, salvo poi trovarsi nel 2027 con:
- perdita di clienti;
- riduzione dei margini;
- crisi di mercato;
- incremento dei costi;
- investimenti;
- nuova concorrenza.
senza che tali circostanze integrino necessariamente una causa legale di cessazione.
15. Quando il CPB 2026-2027 è tendenzialmente conveniente
A mio giudizio la convenienza è elevata soprattutto quando ricorrono contemporaneamente:
|
Condizione |
Valutazione |
|
crescita ricavi 2026 già evidente |
molto favorevole |
|
portafoglio ordini 2027 consistente |
favorevole |
|
margini stabili/crescenti |
favorevole |
|
reddito effettivo atteso > proposta CPB |
molto favorevole |
|
ISA ≥ 8 |
molto favorevole |
|
soggetto IRPEF con aliquota marginale 43% |
molto favorevole |
|
incremento concordato ≤ €85.000 |
favorevole |
|
business poco volatile |
favorevole |
|
assenza di operazioni straordinarie |
favorevole |
Il "cliente ideale" del CPB è quindi un'attività solida, prevedibile e in crescita.
16. Quando eviterei l'adesione
La valuterei con estrema prudenza quando vi sono:
|
Situazione |
Rischio |
|
ricavi 2026 in diminuzione |
alto |
|
marginalità instabile |
alto |
|
elevata dipendenza da 1-2 clienti |
alto |
|
2027 scarsamente prevedibile |
molto alto |
|
importanti investimenti programmati |
medio/alto |
|
possibile cessazione/ristrutturazione attività |
molto alto |
|
operazioni societarie previste |
molto alto |
|
perdite fiscali rilevanti |
da simulare |
|
proposta CPB molto superiore al budget |
molto alto |
|
ISA basso e proposta fortemente incrementale |
poco attraente |
In questi casi il vantaggio dell'imposta sostitutiva rischia di essere un'esca matematicamente seducente ma economicamente sbagliata.
17. Valutazione costi/benefici
Attribuirei ai principali elementi questo peso:
Vantaggi
1. Extra-reddito effettivo non tassato rispetto al concordato: 10/10
È il vantaggio potenzialmente più rilevante.
2. Imposta sostitutiva 10%-12%-15%: 9/10
Particolarmente efficace per persone fisiche con redditi elevati.
3. Certezza fiscale sul reddito: 8/10
Molto utile nella pianificazione finanziaria.
4. Benefici ISA: 7/10
Utili, in alcuni casi molto importanti.
Rischi
1. Reddito effettivo inferiore al concordato: 10/10
È il rischio principale.
2. Previsione del 2027: 9/10
L'anno più difficile da stimare.
3. Decadenza: 9/10
Potenzialmente distruttiva rispetto al vantaggio atteso.
4. Falsa percezione di "immunità fiscale": 8/10
IVA e numerosi altri profili restano pienamente controllabili.
18. Verifica della conclusione
Prima di formulare il giudizio finale, pongo quattro domande di controllo.
Domanda 1: il CPB conviene semplicemente perché l'aliquota sostitutiva è del 10%-15%?
No. Sarebbe una conclusione errata. Occorre confrontare reddito concordato e reddito effettivamente atteso 2026-2027.
Domanda 2: se il reddito effettivo scende, si paga automaticamente sul reddito effettivo?
No. È proprio questo il rischio economico fondamentale del concordato.
Domanda 3: aderendo, l'impresa è sostanzialmente al riparo dagli accertamenti?
No. Il perimetro del CPB è limitato e restano numerosi ambiti di controllo.
Domanda 4: il 2026 e il 2027 hanno lo stesso livello di rischio previsionale?
No. Nel momento dell'adesione il 2026 è quasi interamente osservabile; il vero azzardo economico è il 2027.
La verifica conferma quindi la valutazione iniziale.
Conclusione operativa
Il CPB 2026-2027 non deve essere valutato come un'agevolazione fiscale, ma come un contratto fiscale a rischio bilaterale asimmetrico:
il contribuente compra certezza fiscale sul reddito, assumendosi il rischio che il reddito futuro risulti inferiore a quello concordato.
Per un'impresa o professionista in forte crescita, con risultati 2026 già consolidati e buona visibilità sul 2027, può essere estremamente vantaggioso.
Per un'attività con andamento volatile o con scarsa visibilità sul 2027, può invece essere decisamente controproducente.
La regola che utilizzerei professionalmente è questa:
ADERIRE se:
reddito prudenzialmente atteso 2026-2027 > reddito CPB + adeguato margine di sicurezza.
NON ADERIRE quando:
la convenienza esiste soltanto nello scenario ottimistico.
In altri termini, non confronterei mai la proposta con il budget. La confronterei con il budget stressato.
Riepilogo
|
Elemento |
CPB 2026-2027 |
|
Soggetti |
contribuenti ISA |
|
Forfetari |
esclusi dal nuovo CPB |
|
Periodi |
2026 + 2027 |
|
Termine adesione/revoca |
31 ottobre 2026 |
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Imposta sostitutiva incremento |
10% / 12% / 15% |
|
Incremento agevolabile |
fino a €85.000 |
|
Eccedenza > €85.000 |
43% IRPEF / 24% IRES |
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Reddito effettivo superiore |
generalmente irrilevante ai fini CPB |
|
Reddito effettivo inferiore |
generalmente irrilevante: si paga il concordato |
|
IVA |
fuori dal CPB |
|
Benefici ISA |
sì |
|
Rischio principale |
reddito 2027 inferiore al concordato |
|
Rischio fiscale |
cessazione/decadenza |
|
Profilo ideale |
attività stabile e in crescita |