Rapporto banca e impresa: le nuove regole sul default cambiano la mentalità delle imprese

Il rapporto tra il sistema bancario e le imprese impone una mentalità di pianificazione e controllo.

Dopo tutto quanto è successo, anche in termini di diffuse sofferenze bancarie, il sistema creditizio premia le imprese capaci di generare liquidità più di quelle capaci di generare soli margini operativi. Eppure, si racconta e si insegna quanto sia importante la redditività poiché valido elemento economico che apre la configurazione dei flussi finanziari che poi termina con il cash-flow netto, ovvero la posizione finanziaria netta.

Il dilemma diventa: è meglio un'azienda con una buona redditività, oppure un'azienda con un buon cash-flow? La risposta più sensata è: entrambe! O almeno, un possibile mix delle due ipotesi. L'argomento apre ad una lunga riflessione, perciò è meglio tirare dritto al contenuto di questo articolo.

Questi valori (cioè, cash-flow e posizione finanziaria netta) sono oggi molto più importanti del semplice margine reddituale (reddito operativo o EBIT). D'altronde, negli ambienti finanziari si recita spesso "Cash is King!" e così deve essere perché si fallisce per cassa e non per reddito!

REGOLE DEFAULT: IL QUADRO IN VIGORE DAL 2021

Dal 1° gennaio 2021 sono pienamente operative le nuove regole europee sulla classificazione in default dei debitori bancari. Queste regole, ormai consolidate nella prassi degli istituti di credito italiani ed europei, hanno cambiato significativamente il modo in cui le banche valutano il rischio delle imprese clienti.

Il rischio di essere classificati cattivi pagatori (in default) è concreto e reale. Occorre precisare che la classificazione in default non equivale automaticamente alla segnalazione alla Centrale Rischi come sofferenza: il singolo evento non conduce necessariamente l'esposizione a sofferenza segnalabile. Tuttavia, con il solo default il sistema bancario registra comunque la posizione di pericolo del soggetto.

I criteri utilizzati dalle banche per identificare le esposizioni in default sono disciplinati, a livello europeo, dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche (CRR), in vigore dal 1° gennaio 2014. Al fine di assicurarne un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea (con un Regolamento del 2018) e l'EBA (con linee guida del 2017) hanno fornito ulteriori specificazioni, applicabili appunto dal 1° gennaio 2021. Nel corso degli anni successivi, l'entrata in vigore del CRR3 (recepimento di Basilea IV) ha ulteriormente rafforzato i requisiti prudenziali per le banche europee, rendendo ancora più rilevante per le imprese il monitoraggio della propria posizione finanziaria.

La stessa Banca d'Italia ha raccomandato agli istituti di credito di mantenere un'efficace comunicazione rivolta ai propri clienti, al fine di garantire consapevolezza e prevenire situazioni di inadempienza involontaria.

Ecco nel dettaglio le soglie che determinano la classificazione in default. È necessario soddisfare contemporaneamente tutte e tre le condizioni seguenti:

  • Soglia assoluta: oltre 100 o 500 euro di scaduto, a seconda della natura del debitore (privato/PMI o grande impresa);
  • Soglia relativa: oltre l'1% dell'esposizione complessiva verso quella banca (che sale al 5% per i creditori finanziari non bancari);
  • Soglia temporale: oltre 90 giorni consecutivi di sconfinamento (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180 giorni).

In pratica, per essere classificati in default è necessario avere uno scaduto di almeno l'1% del debito (comunque superiore a 100 o 500 euro) per almeno 90 giorni consecutivi. Facciamo un esempio concreto: se ho un fido in conto di 50.000 euro, è sufficiente finire fuori fido di 500 euro per 90 giorni consecutivi per ritrovarmi in default, insieme agli eventuali cointestatari della posizione.

Un aspetto fondamentale da ricordare: non è possibile ricorrere al giroconto da altre posizioni attive verso la stessa banca per compensare lo sconfinamento. La verifica viene effettuata per singola esposizione. L'unica soluzione è rientrare entro i limiti del fido prima del superamento dei 90 giorni, anche solo temporaneamente.

CREDIT RISK

Se il rischio default può essere evitato con i giusti accorgimenti, è però evidente che il sistema creditizio non...

Domande frequenti

Il default bancario scatta quando un'impresa supera contemporaneamente tre soglie: una soglia assoluta (oltre 100 o 500 euro di scaduto a seconda del tipo di debitore), una soglia relativa (oltre l'1% dell'esposizione totale) e una soglia temporale (oltre 90 giorni consecutivi). In pratica, anche uno sconfinamento apparentemente piccolo, come 500 euro oltre il fido per 90 giorni, è sufficiente per essere classificati in default.
La classificazione in default è una valutazione interna della banca che segnala una posizione di rischio, ma non comporta automaticamente la segnalazione alla Centrale Rischi come sofferenza. La segnalazione a sofferenza è un evento più grave e richiede condizioni ulteriori rispetto al semplice sconfinamento; il singolo evento di default non è quindi sufficiente per generare una segnalazione in Centrale Rischi.
Dopo le diffuse sofferenze bancarie degli anni passati, il sistema creditizio ha imparato che la capacità di generare liquidità è più importante dei soli margini operativi, poiché si fallisce per mancanza di cassa e non per mancanza di reddito. Un'azienda può essere redditizia sulla carta ma trovarsi in difficoltà se non riesce a trasformare i margini in flussi di cassa reali, rendendo così il cash-flow e la posizione finanziaria netta indicatori prioritari per le banche.
No, non è possibile utilizzare il giroconto da altre posizioni attive presso la stessa banca per compensare uno sconfinamento: la verifica del default viene effettuata per singola esposizione e non in modo aggregato. L'unico modo per evitare il default è rientrare entro i limiti del fido prima del superamento dei 90 giorni consecutivi, ad esempio rientrando periodicamente anche solo per pochi giorni.
Le regole sul default sono disciplinate a livello europeo dal Regolamento sui requisiti di capitale delle banche (CRR), in vigore dal 1° gennaio 2014. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta Europa, la Commissione europea ha emanato un Regolamento nel 2018 e l'EBA (Autorità Bancaria Europea) ha pubblicato linee guida nel 2017, entrambe applicabili dal 1° gennaio 2021.