Amministratore condannato per aver finanziato una società fallita
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore di BIO-ON Spa in cui chiedeva l'ammissione allo stato del passivo del proprio finanziamento concesso alla società, condannandolo anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità oltre a spese forfettarie ed oneri accessori di legge.
Il caso di BIO-ON SPA
L'amministratore di Bio-on Spa aveva proposto opposizione all'esecutività dello stato del passivo del fallimento di BIO-ON Spa esponendo che:
- non aveva incassato le ultime 6 mensilità come compenso per amministratore della società per una somma complessiva di euro 100.002 lordi;
- la sua domanda di ammissione al passivo per i versamenti effettuati a titolo di finanziamento infruttifero pari a euro 2.659.343 nella società non era stata accettata.
Il tribunale ha parzialmente accolto la proposta dell'ormai ex amministratore, ammettendolo al passivo del fallimento di BIO-ON Spa per la somma di euro 100.002 a titolo di compensi, ma ha dichiarato NON RIPETIBILE il credito per la restituzione del finanziamento ai sensi dell'articolo 2035 del cod. civ.
Il tribunale ha dichiarato il finanziamento dell'amministratore verso la società una prestazione contraria alla morale e al buon costume in quanto ritiene "l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa; si tratta invero di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato".
L'amministratore è stato quindi condannato al pagamento delle spese del giudizio ed escluso dal passivo del fallimento di BIO-ON Spa, in quanto i suoi finanziamenti concessi alla società in autonomia non erano riconducibili ad un ragionevole programma di salvataggio; il versamento di nuove somme, per il giudice, ha solo aggravato la situazione debitoria dell'azienda.
La responsabilità dell'amministratore secondo il CCII
Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024) prevede che gli amministratori abbiano l'obbligo di monitorare costantemente lo stato di salute dell'impresa, adottando adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell'articolo 2086 del cod. civ. e degli articoli 3 e 25-octies del CCII.
In caso di rilevazione di segnali di crisi, l'amministratore deve oggi avvalersi degli strumenti previsti dal CCII vigente, tra cui:
- La Composizione Negoziata della Crisi (artt. 12-25 undecies CCII), introdotta dal D.L. 118/2021 e stabilizzata nel CCII, che consente all'imprenditore di avvalersi di un esperto indipendente per il risanamento dell'impresa;
- Gli strumenti di allerta interni previsti dall'articolo 3 del CCII, che impongono l'adozione di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi;
- Il Piano di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione (PRO) e gli altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal Titolo IV del CCII.
Si ricorda che il precedente sistema degli indici di allerta con obbligo di segnalazione all'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa) è stato soppresso dal D.Lgs. 83/2022, che ha eliminato l'OCRI sostituendolo con il sistema della Composizione Negoziata e rafforzando il ruolo degli organi di controllo interni.
L'amministratore di BIO-ON Spa, consapevole della situazione debitoria della società, non avrebbe dovuto versare ulteriore denaro all'interno dell'impresa, ma avrebbe dovuto attivare tempestivamente uno degli strumenti di risanamento previsti dalla normativa vigente.
Conclusioni
La mancata adozione di strumenti idonei per il superamento della crisi da parte dell'amministratore, secondo il principio di tempestività dell'articolo 2086 del cod. civ. in materia di adeguati assetti, e una prestazione contraria al buon costume secondo l'articolo 2035 del cod. civ., hanno portato all'esclusione dallo stato del passivo di BIO-ON Spa del credito di euro 2.659.343 versato dall'amministratore come finanziamento nella società ormai in dissesto.
Il ruolo del Dottore Commercialista
Il commercialista può svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare l'azienda a rispettare l'articolo 2086 del cod. civ. e le disposizioni del CCII vigente. In particolare, il commercialista può:
- Valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- Fornire consulenza su specifici aspetti della gestione aziendale e sui segnali di allerta;
- Assicurare la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio;
- Assistere l'impresa nell'accesso agli strumenti di composizione della crisi previsti dal CCII, inclusa la Composizione Negoziata;
- Aiutare l'impresa a prevenire in anticipo una situazione di crisi attraverso il monitoraggio periodico degli indicatori di allerta.
In conclusione, il commercialista può essere un partner strategico per l'azienda nel rispetto dell'articolo 2086 del codice civile e del Codice della Crisi e dell'Insolvenza nella sua versione aggiornata.
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