Composizione della crisi da sovraindebitamento: la proposta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Dal deposito all'omologa della proposta di composizione: la strada verso la salvezza
Nell'ambito delle riforme dedicate alla ristrutturazione della disciplina concorsuale, una delle criticità più sentite è sempre stata quella relativa alla mancanza di una disciplina specifica che consentisse la gestione della crisi di soggetti non imprenditori, professionisti o consumatori, o di altri soggetti comunque direttamente o indirettamente coinvolti quali fideiussori o coobbligati nel dissesto dell'impresa. Con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, CCII), operativo dal 15 luglio 2022, la precedente Legge n. 3/2012 è stata abrogata e la materia del sovraindebitamento è stata integralmente riformata e inserita nel corpo del nuovo codice.
L'esigenza di ridare fiducia ai soggetti sovraindebitati
La recente crisi economica e le dimensioni assunte dal fenomeno del credito al consumo hanno esasperato le situazioni di sovraindebitamento, anche dei piccoli imprenditori e dei privati, con l'esito di accrescere il ricorso all'usura.
La dimensione sociale del sovraindebitamento ha reso improcrastinabili misure e strumenti normativi che consentissero a tali soggetti il rientro dalle esposizioni debitorie. Il CCII ha risposto a questa esigenza ampliando e sistematizzando le procedure disponibili.
La disciplina dettata dal CCII (Titolo IV, artt. 65-83 e artt. 268-277) si articola in diversi procedimenti:
- a) Il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII): procedura senza voto dei creditori, riservata al consumatore persona fisica;
- b) Il Concordato minore (artt. 74-83 CCII): procedura con votazione dei creditori, accessibile a professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti non fallibili;
- c) La Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII): procedura liquidatoria analoga al fallimento, aperta a tutti i soggetti sovraindebitati.
Volendo fare un paragone con gli istituti del diritto concorsuale generale, il Piano del consumatore e il Concordato minore si ispirano al concordato preventivo, mentre la liquidazione controllata presenta connotati del fallimento su richiesta del medesimo debitore. Il CCII ha inoltre introdotto il cosiddetto "esdebitamento del debitore incapiente" (art. 283 CCII), che consente a chi non ha alcun patrimonio di ottenere comunque la liberazione dai debiti residui, favorendo il fresh start.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore: la procedura
Premessa indispensabile dell'analisi è la figura dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), soggetto in possesso di determinati requisiti di professionalità e indipendenza, il cui intervento rimane necessario e prodromico in tutte le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII.
La proposta di composizione deve essere presentata con l'ausilio dell'OCC, la cui azione è finalizzata a un controllo preventivo e allo svolgimento di attività rimessa al debitore, unitamente ai professionisti di fiducia da quest'ultimo nominati. L'OCC svolge oggi anche funzioni di gestore della crisi, figura disciplinata dall'art. 16 CCII e dal D.M. n. 202/2014 (come aggiornato).
Al debitore non è preclusa la possibilità di avvalersi, per la redazione del piano, di un soggetto di sua fiducia. Tuttavia, conformemente alle funzioni pubblicistiche attribuite dalla legge, è l'OCC che deve verificare il piano redatto dal professionista privato, controllandone sia la veridicità che la fattibilità, esponendosi nei confronti del Tribunale e dei creditori.
L'avvio della procedura dipende dal deposito della proposta, che non può prescindere dall'intervento dell'OCC, il quale attraverso la proposta stessa, il suo deposito e le attività connesse, conduce all'omologa dell'accordo o del piano da parte del Tribunale competente.
La redazione, il deposito della proposta e le produzioni documentali necessarie
L'art. 75 CCII (per il Concordato minore) e l'art. 68 CCII (per il Piano del consumatore) stabiliscono che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre un piano che costituisce parte integrante della documentazione a corredo della proposta.
Il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di soddisfacimento dei creditori e deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e il pagamento integrale dei tributi costituenti risorse proprie dell'UE, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, in conformità con quanto previsto dall'art. 75, co. 1, CCII.
La documentazione necessaria che il debitore deve depositare unitamente alla domanda è specifica e deve essere predisposta con il supporto dell'OCC, che ne attesta la completezza e la veridicità prima della presentazione al Tribunale.