Crisi d'Impresa: il Codice della Crisi discrimina sull'obbligo di assetto!
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019, entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022 e successive integrazioni) limita l'adozione degli strumenti di prevenzione della crisi solo alle società collettive, creando una disparità di trattamento tuttora irrisolta.
Ma andiamo per ordine. L'art. 375 del Codice della Crisi ha modificato l'art. 2086 del codice civile, aggiungendo il seguente comma:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»
Dunque, l'obbligo di adottare un adeguato assetto aziendale, idoneo a rilevare tempestivamente i sintomi di crisi e/o la difficoltà nella continuità aziendale, è riservato solo all'imprenditore costituito in forma societaria o collettiva. Il legislatore ha ritenuto che tale obbligo prescinda dalle dimensioni organizzative ed economiche dell'imprenditore e dipenda unicamente dalla forma collettiva o societaria dello stesso.
In sostanza, per la stessa azienda (dimensione, fatturato, debiti, rischi, ecc.), se è in forma societaria scatta l'obbligo all'assetto adeguato; se in forma individuale, non ne ha bisogno. È evidente che qualcosa non torna!
Il quadro normativo aggiornato al 2024-2026
Va ricordato che il D. Lgs. n. 83/2022 ha profondamente riformato il Codice della Crisi, eliminando le originarie procedure di allerta e l'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa), sostituiti dalla Composizione Negoziata della Crisi (introdotta dal D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021 e ora integrata nel Codice). Questo strumento, accessibile volontariamente dall'imprenditore in difficoltà tramite apposita piattaforma telematica, si affianca ad altri istituti quali il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).
Nonostante queste modifiche, l'art. 2086 c.c. è rimasto invariato nella sua formulazione, perpetuando la disparità di trattamento tra imprenditori individuali e società.
Il primo comma dell'art. 2086 c.c. recita ancora:
«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.»
E l'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore in senso generico:
«È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.»
Sarebbe stato sufficiente mantenere il generico riferimento all'imprenditore per estendere l'obbligo dell'adeguato assetto organizzativo a tutte le forme d'impresa, modulandolo eventualmente in base alle dimensioni economico-giuridiche dell'attività.
Pertanto, rimane aperta e attuale la questione delle ragioni per cui il legislatore abbia voluto circoscrivere tale obbligo fisiologico alle sole società, escludendo gli imprenditori individuali che pure possono gestire realtà economicamente rilevanti con impatti significativi su creditori e mercato.