Crisi d'Impresa: la Riforma discrimina sull'obbligo assetto!

Crisi d'Impresa: il Codice della Crisi discrimina sull'obbligo di assetto!

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019, entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022, come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022 e successive integrazioni) limita l'adozione degli strumenti di prevenzione della crisi solo alle società collettive, creando una disparità di trattamento tuttora irrisolta.

 

Ma andiamo per ordine. L'art. 375 del Codice della Crisi ha modificato l'art. 2086 del codice civile, aggiungendo il seguente comma:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»

 

Dunque, l'obbligo di adottare un adeguato assetto aziendale, idoneo a rilevare tempestivamente i sintomi di crisi e/o la difficoltà nella continuità aziendale, è riservato solo all'imprenditore costituito in forma societaria o collettiva. Il legislatore ha ritenuto che tale obbligo prescinda dalle dimensioni organizzative ed economiche dell'imprenditore e dipenda unicamente dalla forma collettiva o societaria dello stesso.

In sostanza, per la stessa azienda (dimensione, fatturato, debiti, rischi, ecc.), se è in forma societaria scatta l'obbligo all'assetto adeguato; se in forma individuale, non ne ha bisogno. È evidente che qualcosa non torna!

 

Il quadro normativo aggiornato al 2024-2026

Va ricordato che il D. Lgs. n. 83/2022 ha profondamente riformato il Codice della Crisi, eliminando le originarie procedure di allerta e l'OCRI (Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa), sostituiti dalla Composizione Negoziata della Crisi (introdotta dal D.L. n. 118/2021, convertito in L. n. 147/2021 e ora integrata nel Codice). Questo strumento, accessibile volontariamente dall'imprenditore in difficoltà tramite apposita piattaforma telematica, si affianca ad altri istituti quali il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).

Nonostante queste modifiche, l'art. 2086 c.c. è rimasto invariato nella sua formulazione, perpetuando la disparità di trattamento tra imprenditori individuali e società.

 

Il primo comma dell'art. 2086 c.c. recita ancora:

«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.»

E l'art. 2082 c.c. definisce l'imprenditore in senso generico:

«È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.»

Sarebbe stato sufficiente mantenere il generico riferimento all'imprenditore per estendere l'obbligo dell'adeguato assetto organizzativo a tutte le forme d'impresa, modulandolo eventualmente in base alle dimensioni economico-giuridiche dell'attività.

 

Pertanto, rimane aperta e attuale la questione delle ragioni per cui il legislatore abbia voluto circoscrivere tale obbligo fisiologico alle sole società, escludendo gli imprenditori individuali che pure possono gestire realtà economicamente rilevanti con impatti significativi su creditori e mercato.

Domande frequenti

L'obbligo di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è stato introdotto dall'art. 375 del D. Lgs. n. 14/2019, che ha modificato l'art. 2086 del codice civile. Esso impone all'imprenditore di dotarsi di strutture idonee a rilevare tempestivamente i segnali di crisi aziendale e la perdita della continuità, e di attivarsi prontamente per adottare gli strumenti di recupero previsti dall'ordinamento.
La Riforma limita l'obbligo di adottare un adeguato assetto organizzativo ai soli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva, escludendo gli imprenditori individuali. Questo crea una disparità di trattamento: due imprese con le stesse dimensioni, fatturato e livello di rischio hanno obblighi diversi in base alla sola veste giuridica, il che appare irrazionale dal punto di vista della tutela dei creditori e del mercato.
Sì, secondo la formulazione letterale dell'art. 2086, comma 2, del codice civile come modificato dalla Riforma, l'obbligo riguarda esclusivamente l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva. Gli imprenditori individuali, pur potendo gestire imprese di grandi dimensioni con rilevante impatto economico, non sono formalmente soggetti a tale obbligo normativo.
Il legislatore avrebbe potuto mantenere il generico riferimento all'imprenditore già presente nel primo comma dell'art. 2086 c.c., estendendo così l'obbligo a tutte le forme imprenditoriali indipendentemente dalla veste giuridica. In alternativa, avrebbe potuto modulare l'obbligo in base alle dimensioni economiche e organizzative dell'impresa, rendendolo proporzionale alla complessità aziendale anziché alla forma giuridica.
La Riforma della Crisi d'Impresa (D. Lgs. n. 14/2019, noto come Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) prevede una serie di strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, tra cui le procedure di allerta, la composizione assistita della crisi, il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. L'obiettivo è intercettare precocemente i segnali di difficoltà per consentire un intervento tempestivo prima che la situazione diventi irreversibile.