FAQ - Sovraindebitamento
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, c.d. CCII), in vigore dal 15 luglio 2022 (che ha abrogato la Legge 3/2012), offre la possibilità al debitore non assoggettabile alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza ordinarie (imprenditore sotto-soglia, professionista, consumatore) di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore ovvero la liquidazione controllata del sovraindebitato. Tali procedure ammettono la falcidia del debito nonché l'esdebitazione finale.
Cosa si intende per "sovraindebitamento"?
L'art. 2, co. 1, lett. c) del CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure di regolazione della crisi. In pratica, il debitore deve trovarsi in una conclamata situazione di incapacità di rispettare le obbligazioni assunte nonché deve disporre di un patrimonio agevolmente liquidabile comunque non sufficiente a soddisfare integralmente le obbligazioni stesse.
Qual è la ratio del CCII in materia di disciplina della crisi da sovraindebitamento?
L'intento del legislatore è di evitare al debitore inutili collassi economici con la frequente e sistematica impossibilità di soddisfacimento dei creditori e, soprattutto, evitare il ricorso all'usura. Il CCII ha inoltre rafforzato l'obiettivo del fresh start, favorendo il recupero della capacità economica del debitore meritevole.
Quali sono i requisiti soggettivi di accesso alle procedure?
Ai sensi degli artt. 67 e 74 del CCII, non possono usufruire del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore coloro che:
- sono soggetti a procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse da quelle previste dal CCII per il sovraindebitamento;
- hanno fatto già ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- hanno subito, per cause a loro imputabili, un provvedimento di impugnazione, revoca o annullamento del piano;
- hanno presentato una documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.
Com'è definito il consumatore?
L'art. 2, co. 1, lett. e) del CCII definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. La giurisprudenza ha chiarito che rileva la natura del debito contratto, non la qualità soggettiva del debitore: anche un imprenditore può essere considerato consumatore per i debiti assunti nella propria sfera privata.
Cosa si intende per impugnazione, revoca o annullamento del piano?
Gli artt. 70 e 79 del CCII prevedono, su istanza di ogni creditore ed in contraddittorio con il debitore, le ipotesi di:
- annullamento: quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo; ovvero, sottratta/dissimulata una parte rilevante dell'attivo; ovvero, dolosamente simulate attività inesistenti;
- risoluzione: qualora il debitore non adempie agli obblighi del piano o dell'accordo; ovvero, se le garanzie promesse non vengono costituite; ovvero, se l'esecuzione diviene impossibile per ragioni non imputabili allo stesso debitore; ovvero, se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Cosa succede se un debitore "sotto-soglia", dopo aver presentato la proposta, diventa soggetto fallibile?
Il CCII, analogamente alla previgente Legge 3/2012, condiziona la risoluzione o l'interruzione della procedura solo nel caso intervenga una sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (ex fallimento). Pertanto, il debitore divenuto assoggettabile alle procedure ordinarie prosegue nella procedura di sovraindebitamento fino a quando non venga pronunciata una sentenza di liquidazione giudiziale nei suoi confronti.
Cosa accade al socio illimitatamente responsabile di società soggetta a liquidazione giudiziale?
Il CCII (art. 256) estende la liquidazione giudiziale anche ai soci illimitatamente responsabili. Per questo, essi sono da escludere dal perimetro di accesso alle procedure di sovraindebitamento per i debiti sociali. Nulla osta, però, che essi possano accedervi unicamente per i debiti sorti al di fuori dell'esercizio dell'attività societaria, ovvero per obbligazioni di natura strettamente personale.