Codice della Crisi d'Impresa: i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento
Sono soggetti alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 in sostituzione della Legge 3/2012, tutti quei soggetti non assoggettabili alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza riservate agli imprenditori di maggiori dimensioni, nei limiti dei parametri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha abrogato la Legge nr. 3/2012 e ha ridisegnato l'intero sistema delle procedure di sovraindebitamento, ora disciplinate agli artt. 65 e seguenti del CCII, individuando i beneficiari nei cosiddetti debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (già fallimento) e alle altre procedure concorsuali maggiori.
La definizione di soggetto destinatario delle procedure di sovraindebitamento
L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina comprende tutti quei debitori che non possono accedere alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza riservate agli imprenditori commerciali di maggiori dimensioni. Trattandosi di una definizione residuale, essa si ricava attraverso una lettura in negativo dell'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, norma che disciplina i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.
Le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII sono tre:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), riservato al consumatore persona fisica;
- Concordato minore (artt. 74-83 CCII), accessibile a imprenditori sotto soglia, professionisti ed enti del terzo settore;
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), aperta a tutti i soggetti sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
L'imprenditore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale: soglie e parametri
L'imprenditore commerciale che non supera congiuntamente le seguenti soglie non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e può quindi accedere alle procedure di sovraindebitamento:
- attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro alla data di deposito della domanda.
Tutti e tre i parametri devono essere soddisfatti congiuntamente. È dibattuto se, ai fini del calcolo dell'ammontare dei debiti dell'imprenditore persona fisica, debbano essere ricompresi anche quelli contratti per ragioni personali.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, non vi è distinzione tra i debiti di un imprenditore individuale in ragione della loro natura, civile o commerciale, poiché l'ordinamento italiano non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa delle obbligazioni contratte. Alla luce di tale orientamento, l'imprenditore individuale dovrà tener conto anche dei debiti contratti per motivi strettamente personali.
L'imprenditore cessato e l'erede dell'imprenditore
È soggetto alle procedure di sovraindebitamento anche l'imprenditore cessato da oltre un anno. Ai sensi dell'art. 41 del CCII, gli imprenditori individuali e collettivi possono essere assoggettati alla liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se lo stato di insolvenza si è manifestato anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo. Decorso tale termine, l'imprenditore non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale e può quindi accedere alle procedure di sovraindebitamento.