Legge 3/2012: i soggetti ammessi alla procedura di sovraindebitamento

Codice della Crisi d'Impresa: i soggetti ammessi alle procedure di sovraindebitamento

Sono soggetti alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 in sostituzione della Legge 3/2012, tutti quei soggetti non assoggettabili alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza riservate agli imprenditori di maggiori dimensioni, nei limiti dei parametri previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha abrogato la Legge nr. 3/2012 e ha ridisegnato l'intero sistema delle procedure di sovraindebitamento, ora disciplinate agli artt. 65 e seguenti del CCII, individuando i beneficiari nei cosiddetti debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (già fallimento) e alle altre procedure concorsuali maggiori.

La definizione di soggetto destinatario delle procedure di sovraindebitamento

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina comprende tutti quei debitori che non possono accedere alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza riservate agli imprenditori commerciali di maggiori dimensioni. Trattandosi di una definizione residuale, essa si ricava attraverso una lettura in negativo dell'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII, norma che disciplina i requisiti di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII sono tre:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII), riservato al consumatore persona fisica;
  • Concordato minore (artt. 74-83 CCII), accessibile a imprenditori sotto soglia, professionisti ed enti del terzo settore;
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), aperta a tutti i soggetti sovraindebitati non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

L'imprenditore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale: soglie e parametri

L'imprenditore commerciale che non supera congiuntamente le seguenti soglie non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale e può quindi accedere alle procedure di sovraindebitamento:

  • attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
  • ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti;
  • debiti complessivi, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro alla data di deposito della domanda.

Tutti e tre i parametri devono essere soddisfatti congiuntamente. È dibattuto se, ai fini del calcolo dell'ammontare dei debiti dell'imprenditore persona fisica, debbano essere ricompresi anche quelli contratti per ragioni personali.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, non vi è distinzione tra i debiti di un imprenditore individuale in ragione della loro natura, civile o commerciale, poiché l'ordinamento italiano non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa delle obbligazioni contratte. Alla luce di tale orientamento, l'imprenditore individuale dovrà tener conto anche dei debiti contratti per motivi strettamente personali.

L'imprenditore cessato e l'erede dell'imprenditore

È soggetto alle procedure di sovraindebitamento anche l'imprenditore cessato da oltre un anno. Ai sensi dell'art. 41 del CCII, gli imprenditori individuali e collettivi possono essere assoggettati alla liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se lo stato di insolvenza si è manifestato anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo. Decorso tale termine, l'imprenditore non è più assoggettabile alla liquidazione giudiziale e può quindi accedere alle procedure di sovraindebitamento.

Domande frequenti

Sono ammessi alla procedura di sovraindebitamento tutti i debitori cosiddetti 'non fallibili', ovvero coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali ordinarie disciplinate dalla Legge fallimentare. Si tratta di una categoria residuale che include piccoli imprenditori, professionisti, consumatori e tutti coloro che non superano le soglie di fallibilità previste dall'art. 1 della Legge fallimentare.
L'imprenditore commerciale è escluso dal fallimento e può accedere al sovraindebitamento se, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, e se alla data di deposito dell'istanza i debiti complessivi non superano i 500.000 euro. Tutti e tre i parametri devono essere soddisfatti contemporaneamente.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ai fini del calcolo dell'ammontare dei debiti dell'imprenditore individuale non vi è distinzione tra debiti di natura commerciale e debiti di natura personale. L'ordinamento italiano non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa delle obbligazioni contratte, pertanto l'imprenditore deve tener conto anche dei debiti contratti per motivi strettamente personali.
Sì, l'imprenditore cessato da oltre un anno può accedere alla procedura di crisi da sovraindebitamento. Questo perché, ai sensi dell'art. 10 della Legge fallimentare, gli imprenditori possono essere dichiarati falliti solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e una volta decorso tale termine non sono più assoggettabili al fallimento, rientrando quindi nella categoria dei soggetti non fallibili.
L'art. 7, comma 2, lettera a) della Legge 3/2012 stabilisce che il debitore non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla stessa legge, mentre l'art. 6 fa riferimento a situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse. La distinzione è rilevante perché l'art. 6 esclude dall'accesso alla procedura anche quei soggetti che, pur non essendo attualmente sottoposti a procedure concorsuali, vi potrebbero essere assoggettati in futuro.