Liquidazione controllata del sovraindebitamento: la soluzione estrema per uscire dalla crisi
La liquidazione controllata del sovraindebitato rappresenta l'ultima soluzione alla crisi da sovraindebitamento e trova oggi la sua disciplina negli articoli 268 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. nr. 14/2019, CCII), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, che ha abrogato e sostituito la previgente Legge nr. 3/2012.
La liquidazione controllata si pone come alternativa volontaria alle procedure di carattere negoziale previste dallo stesso CCII, in particolare:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore (già piano del consumatore);
- il concordato minore (già accordo di composizione della crisi).
La liquidazione controllata interviene in diversi casi:
- come mezzo per realizzare il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- come trasformazione patologica delle suddette procedure su richiesta del debitore o di uno dei creditori nei casi previsti dal CCII;
- come procedura alternativa al concordato minore e alla ristrutturazione, scelta volontariamente dal debitore;
- come conversione d'ufficio nei casi di cessazione degli effetti delle procedure negoziali per cause previste dal Codice della Crisi.
La procedura
La procedura di liquidazione controllata è avviata solo su domanda del debitore e riguarda l'intero patrimonio di quest'ultimo, salvo i beni espressamente esclusi dalla legge.
I presupposti richiesti per la presentazione dell'istanza sono oggettivi:
- innanzitutto, lo stato di sovraindebitamento in cui si deve trovare il debitore;
- in secondo luogo, il debitore non dev'essere assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie; la liquidazione è inoltre inammissibile nei 5 anni successivi alla chiusura di una procedura di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Competente a ricevere la domanda è il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal CCII, oltre all'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, vale a dire sul titolo in virtù del quale tali beni sono detenuti.
È necessario allegare una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che deve contenere:
- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
Entro tre giorni della richiesta di tale relazione, l'OCC deve dare notizia agli uffici fiscali territorialmente competenti.
La domanda è inammissibile, e quindi la liquidazione preclusa, in tutti i casi in cui la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Da ciò deriva che un soggetto privo di adeguata organizzazione e/o preparazione economica, che non abbia conservato la documentazione relativa ai debiti contratti, o sia assistito in misura non adeguata dall'OCC, rimarrà probabilmente pregiudicato, non potendo accedere alla procedura di liquidazione controllata.
Dal deposito della domanda consegue la sospensione, ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali, fino alla chiusura della liquidazione, salva la disciplina prevista per i crediti privilegiati, cioè i crediti garantiti da ipoteca.
Nota bene: Il presente articolo è stato aggiornato per riflettere la normativa vigente contenuta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. nr. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge nr. 3/2012 in materia di sovraindebitamento.