Liquidazione del patrimonio: ultima soluzione nel sovraindebitamento

Liquidazione controllata del sovraindebitamento: la soluzione estrema per uscire dalla crisi

La liquidazione controllata del sovraindebitato rappresenta l'ultima soluzione alla crisi da sovraindebitamento e trova oggi la sua disciplina negli articoli 268 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. nr. 14/2019, CCII), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022, che ha abrogato e sostituito la previgente Legge nr. 3/2012.

La liquidazione controllata si pone come alternativa volontaria alle procedure di carattere negoziale previste dallo stesso CCII, in particolare:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore (già piano del consumatore);
  • il concordato minore (già accordo di composizione della crisi).

La liquidazione controllata interviene in diversi casi:

  • come mezzo per realizzare il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • come trasformazione patologica delle suddette procedure su richiesta del debitore o di uno dei creditori nei casi previsti dal CCII;
  • come procedura alternativa al concordato minore e alla ristrutturazione, scelta volontariamente dal debitore;
  • come conversione d'ufficio nei casi di cessazione degli effetti delle procedure negoziali per cause previste dal Codice della Crisi.

La procedura

La procedura di liquidazione controllata è avviata solo su domanda del debitore e riguarda l'intero patrimonio di quest'ultimo, salvo i beni espressamente esclusi dalla legge.

I presupposti richiesti per la presentazione dell'istanza sono oggettivi:

  • innanzitutto, lo stato di sovraindebitamento in cui si deve trovare il debitore;
  • in secondo luogo, il debitore non dev'essere assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie; la liquidazione è inoltre inammissibile nei 5 anni successivi alla chiusura di una procedura di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Competente a ricevere la domanda è il tribunale del luogo di residenza o della sede principale del debitore.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal CCII, oltre all'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, vale a dire sul titolo in virtù del quale tali beni sono detenuti.

È necessario allegare una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che deve contenere:

  • l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  • l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni;
  • l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Entro tre giorni della richiesta di tale relazione, l'OCC deve dare notizia agli uffici fiscali territorialmente competenti.

La domanda è inammissibile, e quindi la liquidazione preclusa, in tutti i casi in cui la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. Da ciò deriva che un soggetto privo di adeguata organizzazione e/o preparazione economica, che non abbia conservato la documentazione relativa ai debiti contratti, o sia assistito in misura non adeguata dall'OCC, rimarrà probabilmente pregiudicato, non potendo accedere alla procedura di liquidazione controllata.

Dal deposito della domanda consegue la sospensione, ai soli fini del concorso, degli interessi convenzionali o legali, fino alla chiusura della liquidazione, salva la disciplina prevista per i crediti privilegiati, cioè i crediti garantiti da ipoteca.

Nota bene: Il presente articolo è stato aggiornato per riflettere la normativa vigente contenuta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. nr. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge nr. 3/2012 in materia di sovraindebitamento.

Domande frequenti

La liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale prevista dalla Legge nr. 3/2012 che consente al debitore sovraindebitato di cedere l'intero proprio patrimonio per soddisfare i creditori. Si applica come alternativa volontaria alle procedure negoziali (accordo di composizione della crisi e piano del consumatore), oppure come conversione di tali procedure quando queste falliscono o cessano i loro effetti.
Il debitore deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento e non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali ordinarie, come il fallimento. Inoltre, la liquidazione è inammissibile nei 5 anni successivi alla chiusura di una procedura di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore.
Alla domanda devono essere allegati i documenti previsti dall'art. 9 commi 2 della Legge nr. 3/2012, un inventario dettagliato di tutti i beni del debitore con indicazione del titolo di possesso, e una relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La relazione OCC deve includere le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell'inadempimento e un resoconto sulla solvibilità degli ultimi 5 anni.
L'OCC svolge un ruolo centrale nella procedura, redigendo una relazione particolareggiata che analizza le cause dell'indebitamento, la condotta del debitore e la completezza della documentazione presentata. Entro tre giorni dalla richiesta della relazione, l'OCC deve anche dare notizia agli uffici fiscali territorialmente competenti.
Dal momento del deposito della domanda, gli interessi convenzionali o legali vengono sospesi ai soli fini del concorso tra i creditori, fino alla chiusura della liquidazione. Fanno eccezione i crediti privilegiati, come quelli garantiti da ipoteca, che seguono una disciplina specifica.