Sovraindebitamento: accordo e piano a confronto

Sovraindebitamento: accordo e piano a confronto

L'accordo con i creditori ed il Piano del consumatore rappresentano soluzioni alternative alla liquidazione del patrimonio.

La disciplina della composizione della crisi dei soggetti non fallibili è oggi regolata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha abrogato la precedente Legge nr. 3/2012. Il Codice prevede tre soluzioni possibili, sostanzialmente differenti tra loro per contenuti, circostanze applicative, destinatari e meccanismi processuali.

Il presupposto di base è la difficoltà strutturale e non momentanea del soggetto individuale o collettivo (società), nel rimborso dei debiti contratti secondo i termini convenzionalmente stabiliti. Secondo la definizione del CCII, si tratta del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, da cui consegua la rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente.

Prima dell'introduzione di questi strumenti, non c'era traccia nel nostro ordinamento giuridico di soluzioni destinate al debitore non assoggettabile a procedure concorsuali. L'unica soluzione alla crisi non poteva che essere l'azione esecutiva individuale dei creditori e il relativo concorso alla liquidazione forzosa del patrimonio del debitore.

I risultati, per debitore e creditore, si sono dimostrati troppo spesso insoddisfacenti, premiando invece l'intervento del terzo acquirente dei beni, aggiudicati a prezzi molto convenienti specie nel contesto immobiliare. La chiusura della procedura esecutiva lascia spesso i creditori largamente insoddisfatti, il debitore ancora tale e non esdebitato nonostante lo spossessamento, e il terzo acquirente spesso arricchito.

Le tre procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Tre sono le soluzioni che il CCII (D.Lgs. 14/2019) offre:

  • Il concordato minore (artt. 74 e ss. CCII) – destinato ai debitori non consumatori (imprenditori sotto soglia, professionisti, start-up innovative, ecc.)
  • Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss. CCII) – riservato al consumatore persona fisica
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII) – procedura liquidatoria paragonabile alla liquidazione giudiziale per i soggetti non assoggettabili a quest'ultima

Le prime due misure sono per molti aspetti assimilabili tra loro; la terza è invece completamente paragonabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) dei soggetti non fallibili.

Unico aspetto comune tra tutte e tre è l'attivazione, rimessa sempre ed unicamente all'iniziativa del debitore, fatti salvi i casi residuali in cui è prevista la conversione delle procedure in liquidazione controllata.

Il concordato minore

L'art. 74 del CCII prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento (che non sia consumatore) possa proporre ai creditori un accordo fondato su un piano che contenga una proposta di ristrutturazione del debito e la connessa soddisfazione dei creditori.

La proposta deve rispettare i seguenti limiti:

  • Escludere ogni tipo di falcidia o moratoria per i crediti cosiddetti impignorabili, di cui all'art. 545 del codice di procedura civile, ai quali deve essere assicurato il regolare e tempestivo pagamento;
  • Non riguardare i crediti alimentari, ai quali viene assegnata una speciale protezione in ragione della particolare condizione del creditore;
  • Escludere la falcidia di crediti costituenti risorse proprie della UE e dello Stato per IVA e ritenute alla fonte, di cui è possibile ipotizzare unicamente la dilazione, in modo analogo alla disciplina della transazione fiscale ora confluita nell'art. 63 del CCII. Nella composizione della crisi da sovraindebitamento tale divieto costituisce regola fissa e inderogabile, a differenza di quanto previsto per il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti disciplinati dagli artt. 84 e ss. e 57 e ss. del CCII.

Nota: il presente articolo è stato aggiornato per recepire le disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 15 luglio 2022, che ha abrogato la Legge nr. 3/2012 e la legge fallimentare (RD 267/1942) nella parte relativa alle procedure concorsuali.

Domande frequenti

La legge nr. 3/2012 prevede tre soluzioni per i soggetti in stato di sovraindebitamento: l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore-garante e la liquidazione del patrimonio. Le prime due sono misure per molti aspetti assimilabili tra loro, mentre la terza è paragonabile al fallimento per i soggetti non fallibili. Tutte e tre le procedure possono essere attivate esclusivamente su iniziativa del debitore.
Secondo l'art. 6, comma 2, della Legge nr. 3/2012, il sovraindebitamento è definito come il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Da questa situazione consegue la rilevante difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti. Si tratta quindi di una difficoltà strutturale e non momentanea del soggetto, sia esso individuale o collettivo.
Nell'accordo di composizione della crisi sono esclusi dalla falcidia i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile, i crediti alimentari e i crediti relativi a risorse proprie della UE, all'IVA e alle ritenute alla fonte. Per questi ultimi è possibile ipotizzare unicamente la dilazione del pagamento, non la riduzione dell'importo dovuto. Questa è una regola fissa e inderogabile nella composizione della crisi da sovraindebitamento.
Prima dell'introduzione della legge nr. 3/2012, l'unica soluzione disponibile era l'azione esecutiva individuale dei creditori con la liquidazione forzosa del patrimonio del debitore. Tuttavia, questa procedura lasciava spesso i creditori largamente insoddisfatti e il debitore ancora gravato dai debiti nonostante lo spossessamento dei beni. A beneficiare maggiormente di tale sistema erano invece i terzi acquirenti, che si aggiudicavano i beni a prezzi molto convenienti, specialmente nel settore immobiliare.
Nella composizione della crisi da sovraindebitamento, il divieto di falcidia dei crediti IVA e delle ritenute alla fonte costituisce una regola fissa e inderogabile, con la sola possibilità di dilazionare i pagamenti. Nel concordato preventivo (artt. 160 e ss. della legge fallimentare) e nell'accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis), invece, tale divieto ha una portata diversa e meno assoluta. Il meccanismo richiama quello della transazione fiscale disciplinata dall'art. 182-ter della legge fallimentare.