Si sintetizzano di seguito due recenti sentenze con cui hanno trovato applicazione sostanziale le previsioni normative della Legge nr. 3/2012 in materia di sovraindebitamento, normativa che ha poi costituito la base del vigente Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, CCII), pienamente operativo dal 15 luglio 2022.
Era evidente come la disparità di trattamento dei debiti dei soggetti non fallibili rispetto ai soggetti fallibili avesse "obbligato" il legislatore italiano ad allinearsi alla normativa di omogeneità applicata a livello comunitario. Con l'entrata in vigore del CCII, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state riorganizzate e semplificate, superando le criticità della precedente Legge n. 3/2012, che risultava eccessivamente onerosa per i gestori della crisi a fronte di onorari ridotti. Il disegno di legge della Commissione Rordorf, citato all'epoca come auspicato intervento normativo, ha trovato piena attuazione proprio nel Codice della Crisi.
Nota bene: Con il D.Lgs. n. 14/2019 (CCII), le procedure di sovraindebitamento sono ora disciplinate dagli artt. 65 e seguenti del Codice e si articolano in tre strumenti principali: il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Concordato minore e la Liquidazione controllata del sovraindebitato. Inoltre, è previsto l'istituto dell'Esdebitazione del debitore incapiente.
Tribunale di Livorno, sentenza del 05/01/2017 (G.E. Arcudi)
La decisione del Tribunale di Livorno è intervenuta sull'intreccio fra procedura di sovraindebitamento ed esecuzione immobiliare nei confronti del debitore. Una volta decretata l'apertura della liquidazione dei beni nella procedura di sovraindebitamento ex art. 14-quinquies L. 3/2012 (oggi confluita nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII), il liquidatore giudiziario nominato ha la facoltà di presentare un'istanza di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare pendente nei confronti del debitore. Questo principio è stato confermato e rafforzato dal CCII, che prevede espressamente misure protettive automatiche a tutela del patrimonio del debitore durante la procedura.
Tribunale di Como (gennaio 2017)
Attraverso le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il contribuente può definire la propria debitoria con il Fisco e con Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia, soppressa il 1° luglio 2017). È quanto avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Como, dove un lavoratore dipendente lombardo ha ottenuto l'omologazione di un accordo che prevedeva la falcidia di circa il 90% delle somme dovute.
La morosità derivava da debiti fiscali relativi a una partecipazione societaria in un'azienda di famiglia. Il debito iniziale di 166.000 euro, maturato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione, era lievitato nel tempo con sanzioni e interessi fino a 509.000 euro. A seguito della proposta del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la riduzione del debito a 54.000 euro, consentendo al debitore di definire la propria posizione previo decreto di omologa del Tribunale. Analoghe possibilità sono oggi previste e disciplinate dal CCII nell'ambito del Concordato minore e del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
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