Nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, disciplinata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, di seguito "CCII"), il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è meritevole anche in presenza di atti dispositivi.
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (già "piano del consumatore" ai sensi della previgente Legge n. 3/2012, ora abrogata) è una delle procedure previste dal CCII agli artt. 67-73 alle quali il soggetto privato (consumatore) può ricorrere per ristabilire un equilibrio economico-finanziario e grazie al quale successivamente può meritare l'esdebitazione.
La suddetta procedura incontra un limite importante che è dato dal giudizio di meritevolezza espresso dal giudice designato.
Il giudizio di meritevolezza attiene alla verifica delle condizioni in cui versa il ricorrente ovvero si ha quando questi – tra l'altro –
"non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole certezza di poterle adempiere e nemmeno ha colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".
A questo proposito giova ricordare che sicuramente chi versa già in uno stato di sovraindebitamento e richiede l'accesso alla procedura non può aver compiuto degli atti dispositivi in frode ai creditori o aver contribuito a peggiorare la propria posizione debitoria contraendo nuovi debiti soprattutto subito prima di aver avuto accesso alla procedura.
A tal proposito giova citare una pronuncia giurisprudenziale del 9 ottobre 2016 del Tribunale di Reggio Emilia (pronunciata sotto la vigenza della previgente Legge n. 3/2012, ma i cui principi restano applicabili anche nel contesto del CCII) in cui è stato omologato un piano del consumatore che presenta nuovi spunti sul concetto di meritevolezza.
Anzitutto occorre sottolineare quali voci componevano la posizione debitoria del soggetto in questione:
- mutuo fondiario bancario in sofferenza che aveva generato la relativa procedura esecutiva in suo danno (quindi asta);
- debiti con l'agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha sostituito Equitalia dal 1° luglio 2017);
- due finanziamenti – cessione del quinto e delegazione di pagamento – contratti 6 mesi prima dell'accesso alla presente procedura (per estinguere con una procedura di saldo e stralcio la suddetta posizione bancaria – poi non perfezionata);
- debiti verso il condominio;
- debiti verso l'Erario;
- debiti con la scuola dei figli;
- debiti per una condanna alle spese legali in giudizio di opposizione;
- altri debiti.
Il tutto per circa 160.000 euro.
L'Attivo invece era composto da:
- uno stipendio di 1.600 euro – ridottosi a circa 1.000 euro a seguito della parziale cessione alla società di finanziamento;
- di accantonamenti pensionistici e per trattamento di fine rapporto pari a circa 25.000 euro;
- e della proprietà esclusiva della casa di abitazione (peraltro gravata da ipoteca per 270.000 euro, sottoposta a esecuzione immobiliare e stimata dal perito della procedura in 45.000 euro), oltre che di un'autovettura immatricolata nel 2005 di pressoché nullo valore commerciale.
Pertanto la ricorrente versava in stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per complessivi 160.000 euro e dovendo sostenere oneri di mantenimento suoi e dei figli minori a fronte dell'attivo suindicato.
A questo punto la difficoltà era quella di superare lo "scoglio" della meritevolezza sulla quale doveva pronunciarsi il giudice. E soprattutto "far comprendere" la buona fede della signora che aveva contratto dei debiti (cessione del quinto e delegazione di pagamento) subito prima di aver avuto accesso alla procedura ma con il solo e unico intento di ripianare la propria difficoltà economica.
Questo rappresentava il discrimen su cui lo stesso giudice poteva pronunciarsi negativamente. Anche perché lo stato di sovraindebitamento era ormai conclamato dal fatto di non poter più far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio prontamente liquidabile.
Il giudice invece ha ritenuto sussistessero tutte le condizioni per concedere la meritevolezza poiché gli atti dispositivi posti in essere subito prima della procedura rappresentavano un tentativo da parte della ricorrente di risolvere la propria crisi debitoria in buona fede, e non una condotta fraudolenta ai danni dei creditori. Tale principio risulta coerente con l'impianto del vigente CCII, che valorizza la buona fede del debitore e la sua cooperazione nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.