Tutela del patrimonio del debitore con la Legge 3/2012

Tutela del patrimonio del debitore nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Protezione del patrimonio del soggetto in sovraindebitamento nell'ambito delle procedure previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), in vigore dal 15 luglio 2022. Le misure protettive e cautelari rappresentano una facoltà del giudice, essenziale per garantire l'efficacia delle procedure di composizione della crisi.

Il D.Lgs. nr. 14/2019 (CCII) ha abrogato e sostituito integralmente la Legge nr. 3/2012, riformando in modo organico la disciplina delle situazioni di sovraindebitamento. Le procedure ora disponibili per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) sono tre: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato, alle quali si aggiunge la misura premiale dell'esdebitazione dell'incapiente.

Se l'intento del Legislatore appare commendevolmente orientato ad allineare l'ordinamento italiano alle best practices già diffuse e ormai consolidate in molti Paesi stranieri, si deve tuttavia considerare come in Italia la disciplina vada a innestarsi in un tessuto sociale caratterizzato da sedimentate ritrosie e radicati pudori che, come dimostrano le statistiche, hanno storicamente condizionato la diffusione e l'utilizzo degli strumenti di gestione del sovraindebitamento.

Già nel diritto romano era previsto che il creditore liberasse il debitore che aveva fatto tutto quanto gli era stato possibile per adempiere alla propria obbligazione, sulla base di un meccanismo che richiama una sorta di esdebitazione.

Ma, nonostante il retaggio storico-giuridico, nell'attuale assetto socio-economico si riscontra una scarsa propensione dell'insolvente civile a riconoscere con tempestività il proprio stato di dissesto finanziario, a mettere a disposizione tutte le risorse economiche con la consapevolezza che, avendo operato con la massima trasparenza, avrà accesso al beneficio esdebitatorio e potrà confidare in un nuovo inizio, il cosiddetto fresh start, grazie a cui gli sarà consentito di ritornare a svolgere un ruolo attivo nell'economia.

Accade piuttosto che, nella prassi, questa connaturata resistenza spinga il soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale a riconoscere il proprio stato di dissesto economico solo quando la situazione risulta già pesantemente compromessa e una molteplicità di iniziative espropriative parcellizzate ha di fatto già causato una grave dispersione del patrimonio.

Ed è proprio in tale contesto che si manifesta in maniera tangibile uno dei principali punti critici della disciplina: la difficoltà di attivare tempestivamente gli strumenti di protezione patrimoniale. Il CCII ha tuttavia rafforzato il sistema delle misure protettive (art. 54 ss. CCII), consentendo al debitore di richiedere al tribunale, già al momento del deposito della domanda di accesso alla procedura, la sospensione delle azioni esecutive e dei procedimenti di sequestro conservativo, nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Se l'emanazione di un provvedimento con efficacia protettiva presuppone comunque l'intervento del giudice, avviene tuttavia con preoccupante frequenza che l'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) — figura confermata e rafforzata dal CCII — venga incaricato quando le procedure esecutive intraprese dai singoli creditori sono ormai prossime all'epilogo. L'OCC si trova quindi a dover ingaggiare una corsa contro il tempo per elaborare una proposta di piano o di accordo idonea e tempestiva.

L'OCC si trova quindi dibattuto tra l'alternativa di dare corso a un'approfondita ricostruzione tecnico-contabile e alla predisposizione di un piano vagliato in ogni sua sfaccettatura, oppure di privilegiare le ragioni di urgenza dettate dalla procedura esecutiva che incombe. Talvolta la rincorsa non sortisce l'effetto sperato: per effetto delle vendite forzose concluse nel frattempo, il piano proposto risulterà di fatto già obsoleto prima ancora di prendere avvio, soprattutto nelle situazioni patrimoniali più articolate.

Domande frequenti

Il sovraindebitamento è una situazione di eccessivo indebitamento che non può essere regolata attraverso le ordinarie procedure concorsuali, tipicamente riservate ai soggetti fallibili. La Legge 3/2012 è stata introdotta proprio per colmare questa lacuna normativa, offrendo strumenti come l'accordo con i creditori e il piano del consumatore per consentire una soluzione strutturata della crisi finanziaria.
La Legge 3/2012 prevede misure protettive come la sospensione delle procedure esecutive e l'inibizione di nuove azioni da parte dei creditori, tuttavia queste misure costituiscono una facoltà del giudice e non un diritto automatico del debitore. Il principale punto debole evidenziato dalla normativa è l'assenza di un preventivo strumento di protezione patrimoniale, che intervenga prima della formazione dell'accordo o del piano.
L'OCC è l'ente designato a predisporre l'accordo con i creditori o il piano del consumatore, svolgendo una funzione tecnico-contabile fondamentale nella ricostruzione della situazione finanziaria del debitore. Nella pratica, l'OCC si trova spesso a operare in condizioni di urgenza estrema, quando le procedure esecutive dei creditori sono già in fase avanzata, rendendo difficile elaborare una proposta ponderata e completa.
L'esdebitazione è il beneficio che consente al debitore di essere liberato dai debiti residui dopo aver messo a disposizione tutte le proprie risorse e aver agito con la massima trasparenza durante la procedura. Questo istituto, che affonda le radici già nel diritto romano, rappresenta il principale incentivo per il debitore ad aderire alla procedura, garantendogli la possibilità di un 'fresh start', ovvero di ricominciare a svolgere un ruolo attivo nell'economia.
La scarsa diffusione è stata condizionata da resistenze culturali e sociali profondamente radicate, che spingono il debitore insolvente a riconoscere il proprio stato di dissesto solo quando la situazione è già gravemente compromessa. Questa ritrosia comporta che, al momento dell'accesso alla procedura, il patrimonio del debitore sia spesso già parzialmente disperso a causa di molteplici azioni esecutive parcellizzate avviate dai singoli creditori.