Anatocismo Bancario: novità dal 1° ottobre 2016

Il quadro normativo sull'anatocismo bancario in Italia è stato profondamente rinnovato a partire dal 1° ottobre 2016, con l'entrata in vigore del Provvedimento CICR del 3 agosto 2016 (noto come D. Lgs. nr. 343/2016), che ha dato attuazione alla nuova formulazione dell'art. 120, co. 2 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. nr. 385/1993). Nel corso degli anni successivi, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia hanno ulteriormente chiarito e consolidato l'applicazione di queste regole.

Come è noto, nel linguaggio bancario l'anatocismo rappresenta, su un determinato capitale, la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene siano scaduti o non pagati. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti (esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell'interesse passivo di un mutuo). Gli interessi scaduti vengono sommati al capitale costituendo un unico importo, che a sua volta produce ulteriori interessi.

Ai fini della normativa vigente, si definisce:

  • "cliente": qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario (escludendo le banche, le assicurazioni e più in generale i soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria, comprese società controllate e controllanti);
  • "intermediario": le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB e gli altri soggetti abilitati a erogare a titolo professionale finanziamenti ai quali si applica il titolo VI del TUB;
  • "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento (art. 1, co. 1, lett. l), D. Lgs. nr. 11/2010).

La normativa si applica alle seguenti operazioni:

  • le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
  • i rapporti di conto corrente;
  • i rapporti di conto di pagamento;
  • le aperture di credito regolate in conto corrente;
  • le aperture di credito regolate in conto di pagamento;
  • gli sconfinamenti intesi come le somme di denaro utilizzate dal cliente in extrafido ovvero in assenza di fido.

In generale, gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. Questo principio è ormai consolidato sia a livello normativo che giurisprudenziale.

In riferimento ai rapporti di conto corrente bancario, le regole vigenti prevedono che:

  • nel conteggio degli interessi creditori e debitori deve essere assicurata la stessa periodicità temporale (comunque di almeno un anno);
  • gli interessi sono conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno e comunque al termine del rapporto per cui sono dovuti;
  • per i contratti stipulati durante l'anno, il conteggio è comunque effettuato al 31 dicembre dell'anno stesso.

Le disposizioni vigenti in materia di anatocismo bancario:

  • si applicano a tutti gli intermediari autorizzati, per tutti i contratti in essere;
  • sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente;
  • sono presidiate da Banca d'Italia nell'ambito della vigilanza sul rispetto della normativa di trasparenza bancaria.

Gli interessi così liquidati devono essere distintamente corrisposti dal cliente, salvo la sua esplicita volontà di addebitarli in conto corrente: in quest'ultimo caso, essi costituiscono nuovo capitale per la maturazione di interessi nell'anno successivo a quello di maturazione. Si ricorda che i clienti che ritengono di aver subito l'applicazione illegittima di interessi anatocistici possono ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o alle vie giudiziali ordinarie per ottenere il rimborso delle somme indebitamente percepite dalla banca.

Domande frequenti

L'anatocismo bancario è il fenomeno per cui gli interessi maturati su un capitale vengono sommati al capitale stesso, producendo a loro volta nuovi interessi. Nella pratica bancaria questi vengono chiamati interessi composti e si applicano, ad esempio, nel calcolo degli interessi attivi su un conto di deposito o degli interessi passivi su un mutuo. In sostanza, gli interessi scaduti si trasformano in nuovo capitale, generando ulteriori interessi nel periodo successivo.
Il D. Lgs. 343/2016, emanato dal Ministro dell'Economia in qualità di Presidente del CICR il 3 agosto 2016, ha stabilito che gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. Ha inoltre fissato che negli interessi creditori e debitori dei conti correnti deve essere assicurata la stessa periodicità temporale (almeno annuale) e che il conteggio avvenga al 31 dicembre di ogni anno. Le disposizioni si applicano agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016, anche per i contratti già in corso.
Dal 1° ottobre 2016, per i rapporti di conto corrente bancario, gli interessi creditori e debitori devono essere conteggiati con la stessa periodicità temporale, che deve essere almeno annuale. Il conteggio viene effettuato al 31 dicembre di ciascun anno e al termine del rapporto; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il primo conteggio avviene comunque al 31 dicembre dell'anno di stipula. Questo impedisce la capitalizzazione infrannuale degli interessi, a tutela del cliente.
Sì, secondo le disposizioni del D. Lgs. 343/2016, gli interessi liquidati devono essere di norma corrisposti separatamente dal cliente, ma quest'ultimo può esprimere la propria volontà di farli addebitare sul conto corrente. In tal caso, gli interessi addebitati in conto corrente costituiscono nuovo capitale e produrranno a loro volta interessi nell'anno successivo a quello di maturazione. Questa scelta deve essere esplicita da parte del cliente.
Sì, le disposizioni del D. Lgs. 343/2016 devono essere applicate dagli intermediari anche ai contratti già in corso e non solo a quelli stipulati successivamente. Le banche e gli altri intermediari erano tenuti ad adeguarsi al più tardi per gli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. Le disposizioni sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente, il che significa che gli intermediari non possono applicare condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto dalla normativa.