Sovranidebitamento: integralmente deducibili le perdite su crediti

Sovraindebitamento: integralmente deducibili le perdite su crediti

Le perdite derivanti da crediti stralciati nei confronti dei soggetti sovraindebitati sono integralmente deducibili.

La questione riguarda quei crediti vantati nei confronti di un debitore ammesso a una delle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, c.d. CCII), entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 e che ha abrogato la precedente Legge n. 3/2012.

La domanda spontanea è:

Posso dedurre dal reddito d'impresa la perdita del credito falcidiato dalla procedura di sovraindebitamento?

A rigore dell'art. 101 co. 5 del TUIR, il principio generale è che la perdita su crediti è deducibile dal reddito d'impresa se risulta

"[...] da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14."

In pratica, gli elementi certi e precisi si ravvisano allorquando il debitore, in alternativa, è assoggettato a:

  • procedura concorsuale (tra cui: liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore)
  • accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
  • piano attestato di risanamento

a partire dalla data di:

  • sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale (che ha sostituito il fallimento)
  • omologa dell'accordo di ristrutturazione
  • provvedimento di liquidazione controllata o di apertura delle altre procedure previste dal CCII

Pertanto, dal momento che le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII (liquidazione controllata, concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore) si configurano come vere e proprie procedure concorsuali, è agevole concludere che le perdite subite per effetto dell'accordo o della liquidazione sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 101 co. 5 del TUIR.

Inoltre, è bene ricordare che per i crediti di modesto valore (ciascuno, entro i 2.500 euro per le PMI ed entro i 5.000 euro per le grandi imprese), il diritto alla deduzione fiscale spetta anche in assenza delle precedenti condizioni (ossia, procedura concorsuale o accordo giudiziale di ristrutturazione) e qualora il credito sia (in alternativa):

  • scaduto da oltre 6 mesi
  • prescritto
  • cancellato dal bilancio secondo i principi contabili

Infine, a norma dell'art. 101 co. 6 del TUIR, le perdite su crediti accusate dalla società di persone e dalla società di capitali in regime di trasparenza fiscale sono deducibili pro-quota da parte di ciascun socio, ma nei limiti degli stessi redditi d'impresa (omogeneità reddituale).

Ci occupiamo di Sovraindebitamento e di Ristrutturazione d'impresa.

Domande frequenti

Sì, le perdite su crediti stralciati nei confronti di soggetti ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa. Questo perché tale procedura si configura come una vera e propria procedura concorsuale, rientrando così nell'ambito applicativo dell'art. 101 co. 5 del TUIR.
L'art. 101 co. 5 del TUIR prevede che la perdita su crediti sia deducibile quando risulta da elementi certi e precisi, ovvero quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis o ha predisposto un piano attestato di risanamento. La deducibilità decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall'omologa dell'accordo di ristrutturazione o dal provvedimento di liquidazione.
Sì, per i crediti di modesto valore — fino a 2.500 euro per le PMI e fino a 5.000 euro per le grandi imprese — la deduzione fiscale è ammessa anche in assenza di una procedura concorsuale o di un accordo giudiziale di ristrutturazione. È sufficiente che il credito sia scaduto da oltre 6 mesi, prescritto oppure cancellato dal bilancio secondo i principi contabili.
Nelle società di persone e nelle società di capitali in regime di trasparenza fiscale, le perdite su crediti sono deducibili pro-quota da ciascun socio, ai sensi dell'art. 101 co. 6 del TUIR. Tuttavia, la deducibilità è limitata ai redditi d'impresa del socio, nel rispetto del principio di omogeneità reddituale.
La deducibilità della perdita su crediti decorre dalla data del provvedimento che formalizza l'apertura della procedura concorsuale, come il decreto di ammissione o il provvedimento di liquidazione. Poiché la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è assimilata a una procedura concorsuale, il creditore può dedurre la perdita a partire dalla data del relativo provvedimento giudiziale di apertura.