Domande frequenti
Dopo la cancellazione della SRL, i creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. Possono inoltre agire nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento dei debiti è dipeso da loro colpa, come previsto dall'art. 2495 del Codice Civile.
I soci rispondono dei debiti residui della SRL solo nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, non con il proprio patrimonio personale illimitatamente. Ciò significa che se un socio non ha ricevuto nulla dalla liquidazione, non può essere chiamato a rispondere dei debiti sociali rimasti inestinti.
Ai sensi dell'art. 2490 del Codice Civile, una SRL può essere cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di liquidazione previsto dalla legge. La cancellazione d'ufficio produce gli stessi effetti estintivi della cancellazione ordinaria ai sensi dell'art. 2495 c.c.
Il liquidatore risponde personalmente nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti qualora abbia distribuito le quote ai soci in presenza di debiti ancora non estinti, configurando una colpa nella gestione della liquidazione. La responsabilità del liquidatore è dunque di natura soggettiva e presuppone un comportamento negligente o doloso nella fase di chiusura della liquidazione.
I creditori sociali insoddisfatti che intendono agire nei confronti dei soci o dei liquidatori devono proporre la domanda entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Se la domanda viene proposta entro tale termine, può essere notificata presso l'ultima sede legale della società, come stabilito dall'art. 2495 del Codice Civile.