Un centro commerciale operante prevalentemente nel settore dell'abbigliamento e dei prodotti per la casa ha comunicato la chiusura del punto vendita proponendo, per l'occasione, forti sconti. Il centro commerciale è stato sanzionato per la mancata comunicazione preventiva prevista per le vendite straordinarie. È corretto?
La risposta è affermativa. La disciplina delle vendite straordinarie trova oggi il proprio fondamento normativo nel combinato disposto del D. Lgs. 59/2010 (che ha recepito la Direttiva Servizi 2006/123/CE, abrogando il previgente D. Lgs. 114/98) e nelle normative regionali di settore, che regolamentano in modo specifico le modalità e i requisiti delle vendite straordinarie sul territorio di competenza.
In linea generale, per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
In particolare, le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di monetizzare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di:
- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
Esse possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al Comune (o allo Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP) dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti, secondo quanto previsto dalla normativa regionale applicabile.
Non rientra fra le casistiche espressamente previste il cambio di immagine mediante l'inserimento di nuovi prodotti qualitativamente differenti, che non costituisce quindi presupposto valido per una vendita di liquidazione.
L'unica tipologia di vendita a prezzi ridotti generalmente consentita senza comunicazione preventiva è quella promozionale, fermo restando quanto stabilito dalle singole normative regionali che potrebbero prevedere ulteriori specificità o obblighi. Si raccomanda pertanto di verificare sempre la normativa regionale e comunale vigente nel territorio in cui si opera prima di avviare qualsiasi tipologia di vendita straordinaria.