Nell'investimento Equity Crowdfunding il ruolo del commercialista (esperto) è indispensabile
L'equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L. nr. 179/2012 (c.d. "Decreto Crescita 2.0") convertito in Legge nr. 221/2012. Il Decreto consentiva l'accesso a tale tipologia di raccolta di capitali, a determinate condizioni, solamente alle c.d. startup innovative che assumano la forma giuridica di società di capitali.
A completamento della normativa, la CONSOB aveva emanato un Regolamento (Delibera nr. 18592 del 26 giugno 2013) che disciplinava il registro dei gestori dei portali e le caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme online. Tale regolamento è stato successivamente aggiornato nel 2016 e poi nel 2019 (Delibera n. 21110).
La raccolta online è consentita a condizione che ci sia un investitore professionale che sottoscriva almeno il 5% del capitale.
La disciplina è stata poi estesa dal D.L. nr. 3/2015 (c.d. "Decreto Investment Compact") alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, e successivamente dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge nr. 232 dell'11 dicembre 2016) a tutte le Piccole e Medie Imprese (PMI) in generale.
Il quadro normativo europeo: il Regolamento UE 2020/1503
Dal 10 novembre 2021 è diventato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Europeo sull'equity crowdfunding (Reg. UE 2020/1503), che ha introdotto una disciplina armonizzata a livello europeo per i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Il Regolamento ha sostituito in larga parte la normativa nazionale previgente e ha introdotto tra le principali novità:
- il passaporto europeo per i gestori di portali, che possono operare in tutti i Paesi UE con un'unica autorizzazione;
- una soglia massima di raccolta per singola offerta pari a 5 milioni di euro nell'arco di 12 mesi;
- obblighi rafforzati di trasparenza e disclosure nei confronti degli investitori, tra cui la redazione del Key Investment Information Sheet (KIIS);
- la distinzione tra investitori esperti e non esperti, con specifiche tutele per questi ultimi (diritto di recesso, test di adeguatezza);
- la vigilanza affidata, in Italia, alla CONSOB per i profili inerenti agli strumenti finanziari.
I gestori di portali già autorizzati dalla CONSOB sotto la previgente normativa nazionale hanno avuto tempo fino al 10 novembre 2023 per adeguarsi al nuovo regime europeo e ottenere la nuova autorizzazione.
Dal 2017, la possibilità di raccolta diffusa di capitale di rischio è estesa anche alle PMI che rispettano (tutti) i seguenti limiti dimensionali (raccomandazione nr. 2003/361/CE):
- meno di 250 dipendenti;
- fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, oppure
- totale dell'attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
Stando alle statistiche del tessuto imprenditoriale italiano, è agevole osservare che ben il 95% delle imprese attive rientra nella definizione di PMI. Di queste, inoltre, la maggioranza ricade persino nella definizione di Microimpresa (fatturato/totale bilancio sotto i 2 milioni di euro e con un numero di dipendenti non superiore a 10 unità).
Il "crowdfunding" può essere definito come il processo con cui più persone (investitori non professionali) conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto utilizzando siti web gestiti da soggetti autorizzati e controllati dalla Consob. Nel caso di "equity crowdfunding", tramite l'investimento online, si acquista una partecipazione in una società con tutti i diritti e responsabilità tipici delle azioni.
L'opportunità dell'equity crowdfunding si scontra con la realtà dell'imprenditoria italiana che si caratterizza per i seguenti aspetti:
- ermeticità dell'assetto proprietario spesso caratterizzato da una conduzione parentale e perciò restio a forme esterne di partecipazione da cui possono derivare apprezzabili vantaggi competitivi e, di conseguenza, economici;
- credit crunch del sistema bancario il quale, nella tradizionale politica di credito, segue la ciclicità dell'economia; analizza solo i dati a consuntivo; conosce poco la realtà imprenditoriale e snobba i business plan per poi ritrovarsi a condizionare le sorti dell'indebitamento divenuto eccessivo;
- prevalenza degli obiettivi economici rispetto a quelli finanziari delle PMI: in azienda si presta molta attenzione ai margini di vendita e poca, invece, al cash-flow, dso, dpo, leverage, margini di struttura, Canvas model, SWOT Analysis, eccetera;
- gli investitori "non convenzionali", quali business angel e venture capital, sono pressoché sconosciuti ma che, invece, per il loro connubio manageriale e finanziario possono costituire un sorprendente vantaggio competitivo anche a livello internazionale.