Modello 730: Quadro E – Oneri e Spese deducibili e detraibili
Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell'anno d'imposta di riferimento che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito complessivo.
Cos'è la detrazione
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione principale, possono essere utilizzate per diminuire direttamente l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni.
La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:
- 19% per le spese sanitarie (con franchigia di 129,11 euro)
- 50% per le spese di ristrutturazione edilizia (su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare)
- 65% per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), soggetti a specifiche condizioni e proroghe annuali
- Altre aliquote previste dalla normativa vigente per ulteriori tipologie di spesa
Attenzione: a partire dall'anno d'imposta 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, alcune detrazioni sono ridotte progressivamente fino ad azzerarsi oltre i 240.000 euro di reddito (art. 15 TUIR, come modificato dalla L. 160/2019).
In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni spettanti, la parte eccedente non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V del quadro E), per le quali, in alcuni casi, è previsto il rimborso.
Cos'è la deduzione
Una serie di spese, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, o le erogazioni liberali in favore di enti del Terzo Settore e organizzazioni non lucrative, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.
In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (CAF, professionista abilitato o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, rilasciato al dichiarante dopo il calcolo delle imposte.
Spese sostenute per familiari a carico
Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sostenuti nell'interesse di persone fiscalmente a carico.
La detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, qualora queste siano state attribuite interamente a un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultimo caso, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, devono annotare la percentuale di ripartizione sul documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa può essere attribuita al coniuge non a carico.
Per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale nell'interesse di persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte non già dedotta da questi ultimi.
Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti
Le spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico (v. istruzioni del rigo E2).
Spese sostenute dagli eredi
Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.
Oneri sostenuti dalle società semplici
I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale ai sensi dell'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione d'imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società, così come specificato nelle istruzioni ministeriali al quadro E.
Nota: le aliquote e le condizioni delle detrazioni/deduzioni sono soggette ad aggiornamento annuale in sede di Legge di Bilancio. Si raccomanda di verificare sempre le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate relative all'anno d'imposta di competenza prima della compilazione.