È oramai consuetudine (poco felice) delle amministrazioni comunali notificare gli avvisi di accertamento delle imposte locali (IMU, TARI, ecc.) nel mese di dicembre quale termine ultimo di decadenza quinquennale.
Ancora più delicato è il rilievo di validità della notifica stessa laddove dovesse concludersi nei primi giorni del successivo mese di gennaio (ovviamente, oltre il termine dei 5 anni).
Prima ancora di chiarire la validità temporale di una siffatta notifica di avviso di accertamento, rimane la diffusa perplessità sulle ragioni per le quali un'amministrazione comunale (ovvero soggetto delegato) debba attendere il giorno di S. Silvestro per spedire le fatidiche raccomandate postali: sarebbe sufficiente anticipare la spedizione per evitare annosi contenziosi che spesso giungono al capolinea della Suprema Corte.
A parte la personale (e banale) riflessione, innanzitutto la notifica di un avviso di accertamento può essere regolarmente effettuata attraverso:
- ufficiale giudiziario
- uffici delle Poste Italiane SpA quale servizio esclusivo di notificazione ammesso dalla legge
- posta elettronica certificata (PEC), modalità sempre più diffusa e riconosciuta dalla normativa vigente
Inoltre, è necessario distinguere due concetti:
- decadenza: ossia, termine entro il quale l'amministrazione può esercitare l'azione di accertamento
- prescrizione: termine entro il quale si può rivendicare il pagamento di un tributo.
Il termine di decadenza, nella fase di accertamento, è previsto entro il 5° anno successivo all'anno per cui il tributo è dovuto. Ai fini del calcolo del termine non vale, dunque, l'anno in cui il pagamento doveva essere eseguito. Esempio: imposte del 2020 pagate nel 2021.
Perciò, i tributi comunali sono rivendicabili (decadenza) entro 5 anni dall'anno in cui sono dovuti ovvero era dovuta la relativa dichiarazione. Ciò significa che il Comune deve notificare il relativo avviso di accertamento dei tributi omessi (parzialmente o per intero) entro il 31 dicembre del 5° anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, come previsto dall'art. 1 co. 792 della Legge nr. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha riformato e aggiornato la disciplina degli accertamenti dei tributi locali, abrogando il precedente art. 1 co. 161 della Legge nr. 296/2006.
La questione della decadenza sorge riguardo al momento esatto di conclusione del processo di notificazione e con particolare riferimento alla:
- data di spedizione della raccomandata da parte del comune
- data di ricezione della raccomandata da parte del contribuente
L'avviso di accertamento, non essendo un atto processuale, ha natura ricettizia per cui si potrebbe ritenere che la notifica dello stesso si conclude nel momento in cui è consegnato al destinatario (contribuente) ovvero si ritiene consegnato per effetto della compiuta giacenza decorsi i 10 giorni dall'avviso di giacenza consegnato dal messo notificatore (postino) nel portalettere.
Sul punto, la Corte di Cassazione, più volte investita della questione, ha assunto una posizione chiara e ormai consolidata, precisando che «in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria». Tale orientamento, consolidatosi con numerose pronunce successive, è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite e trova applicazione sia per IMU che per TARI.
La Corte di Cassazione ha confermato che il termine previsto per l'attività di accertamento dei tributi locali è un termine di decadenza a cui non produce effetti la natura ricettizia dell'atto impositivo. Tale principio si applica pienamente anche alla nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e alle successive modifiche normative in materia di entrate degli enti locali.
Nota bene: si ricorda che l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è stata abolita a partire dal 2012 e sostituita dall'IMU (Imposta Municipale Propria), e che la TARSU è stata definitivamente sostituita dalla TARI (Tassa sui Rifiuti) a partire dal 2014, nell'ambito della riforma introdotta dalla Legge nr. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). Eventuali avvisi di accertamento relativi ad annualità pregresse di ICI e TARSU restano soggetti alla normativa vigente al momento dell'imposta, ma la disciplina procedurale per la notifica segue i principi sopra descritti.