Agente di commercio: tasse per competenza fino al 2016

Sono un agente di commercio e vorrei sapere se le provvigioni di dicembre devono essere tassate l'anno dopo dal momento che le incasso nel mese di gennaio successivo.

Quella dell'agente di commercio è un'attività di servizi a cui la norma attribuisce una natura imprenditoriale e non già professionale come accade, per esempio, ai consulenti. Infatti, il D. Lgs. nr. 59/2010 (di modifica della Legge nr. 204/1985) dispone che l'agente di commercio deve iscriversi (con SCIA) al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per la sede dell'attività.

La natura non professionale dell'agente di commercio deriva, in breve, dal fatto che opera nell'ambito commerciale come "intermediario". Pertanto, non può ravvisarsi alcuna attività professionale caratterizzata invece dalla prevalente incidenza dell'intelletto nell'erogazione di un servizio estraneo alla natura commerciale in senso stretto.

Competenza delle provvigioni: la regola civilistica

Soffermandoci sulla competenza delle provvigioni, il co. 4 art. 1748 cod. civ. recita: "Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico."

Dunque, in linea generale e salvo diverso accordo contrattuale, la provvigione matura al momento in cui il preponente ha provveduto alla consegna della merce ordinata, a prescindere dal buon esito del pagamento da parte del cliente. Perciò, le provvigioni sugli ordini consegnati a dicembre si intendono maturate nel mese di dicembre.

Come detto, questa è la regola generale. Ma se il contratto di agenzia prevede (deroga alla regola generale ex co. 4 art. 1748 cod. civ.) che le provvigioni maturano in un momento successivo (ma non oltre il momento della controprestazione da parte del cliente), anche ai fini fiscali prevale questa determinazione contrattuale.

Criterio di cassa per la contabilità semplificata (dal 2017 ad oggi)

A partire dal 1° gennaio 2017, la Legge di Bilancio 2017 (L. nr. 232/2016) ha modificato profondamente il sistema di tassazione delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il criterio di cassa in sostituzione del precedente criterio di competenza. La modifica ha riguardato l'art. 66 del TUIR e le disposizioni ad esso collegate, ed è ormai un regime consolidato e pienamente vigente.

Pertanto, l'agente di commercio in contabilità semplificata determina oggi il proprio reddito d'impresa sulla base degli effettivi incassi e pagamenti, e non più in base alla maturazione delle provvigioni. Ciò significa che:

  • Le provvigioni di dicembre incassate a gennaio concorrono alla formazione del reddito dell'anno di effettivo incasso (gennaio).
  • Allo stesso modo, i costi sono deducibili nell'anno di effettivo pagamento.

È importante ricordare che questo criterio si applica ai soggetti in contabilità semplificata. Gli agenti di commercio che adottano la contabilità ordinaria continuano ad applicare il criterio di competenza per la determinazione del reddito d'impresa.

Concludendo, la regola civilistica prevede che le provvigioni maturino al momento della consegna della merce (salvo diversa pattuizione contrattuale). Tuttavia, ai fini fiscali, l'agente di commercio in contabilità semplificata applica il criterio di cassa, tassando i compensi nell'anno di effettivo incasso. È sempre opportuno verificare sia le condizioni contrattuali che il regime contabile adottato per una corretta gestione fiscale.

Domande frequenti

Le provvigioni di un agente di commercio maturano, in linea generale, nel momento in cui il preponente ha eseguito la prestazione (ad esempio, consegnato la merce), indipendentemente dall'incasso effettivo. Questo significa che le provvigioni sugli ordini consegnati a dicembre vanno dichiarate fiscalmente nell'anno di dicembre, anche se il pagamento avviene a gennaio dell'anno successivo.
L'agente di commercio è considerato un imprenditore e non un professionista, in quanto opera come intermediario nell'ambito commerciale. Il D. Lgs. nr. 59/2010 prevede l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente tramite SCIA, confermando la natura imprenditoriale dell'attività.
Sì, il contratto di agenzia può derogare alla regola generale prevista dall'art. 1748, co. 4, del Codice Civile, stabilendo che le provvigioni maturano in un momento successivo, ma non oltre il momento della controprestazione da parte del cliente. In tal caso, anche ai fini fiscali prevale la determinazione contrattuale, con conseguente slittamento temporale dell'imponibile tassabile.
A partire dal 2017, con la Legge di Bilancio 2017 che ha modificato l'art. 66 del TUIR, gli agenti di commercio in contabilità semplificata sono passati dal criterio di competenza al criterio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa. Ciò significa che il reddito viene calcolato sulla base degli effettivi incassi e pagamenti, e non più sulla base della maturazione delle provvigioni.
Fino al 2016, gli agenti di commercio in contabilità semplificata determinavano il proprio reddito d'impresa con il criterio di competenza, indipendentemente dall'effettivo incasso o pagamento delle fatture. Questo criterio imponeva di dichiarare le provvigioni nell'anno in cui erano maturate, anche se il relativo pagamento era avvenuto nell'esercizio successivo.