Sono un allenatore di una squadra di calcio che ha la forma di associazione sportiva dilettantistica (ASD). L'associazione mi riconoscerà un compenso di 7.300 euro annui per la mia attività. Come sarà tassato il mio compenso?
A partire dal 1° luglio 2023, la disciplina fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dilettantistici è stata profondamente riformata dal D.Lgs. 36/2021 (c.d. Riforma dello Sport) e dai successivi decreti correttivi (D.Lgs. 163/2022 e D.Lgs. 120/2023), che hanno sostituito in larga parte la normativa previgente.
Qualificazione del rapporto di lavoro sportivo
Con la riforma, l'allenatore che svolge la propria attività in favore di un'ASD può essere qualificato come lavoratore sportivo ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2021. Rientrano nella categoria dei lavoratori sportivi dilettantistici coloro che svolgono verso un corrispettivo le mansioni definite nell'ambito delle singole Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Regime fiscale dei compensi sportivi dilettantistici
Per i lavoratori sportivi dilettantistici che operano nell'ambito di ASD e società sportive dilettantistiche (SSD), l'art. 36 del D.Lgs. 36/2021 prevede le seguenti regole fiscali:
- Compensi fino a 15.000 euro annui: completamente esenti da imposizione fiscale (IRPEF e addizionali) e da contribuzione previdenziale. Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
- Compensi da 15.000,01 euro fino a 85.000 euro annui: la quota eccedente i 15.000 euro è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta del 23% (più addizionali regionali e comunali) applicata dal sostituto d'imposta, senza obbligo di conguaglio in dichiarazione. Su tale quota sono dovuti anche i contributi previdenziali INPS (Gestione Separata) in misura ridotta.
- Compensi oltre 85.000 euro annui: la quota eccedente è soggetta a ritenuta a titolo d'acconto del 23% da conguagliare in sede di dichiarazione dei redditi, con applicazione dell'IRPEF ordinaria.
Rimborsi spese
Le spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale rimangono non soggette a tassazione, analogamente a quanto previsto dalla normativa precedente.
Aspetti previdenziali
Per i compensi che non superano i 15.000 euro annui non è dovuta alcuna contribuzione previdenziale. Superata tale soglia, sulla quota eccedente si applicano i contributi alla Gestione Separata INPS con aliquote ridotte rispetto al regime ordinario, secondo le modalità stabilite dalla riforma.
Conclusione
Percependo un compenso di 7.300 euro annui, ampiamente al di sotto della soglia di esenzione di 15.000 euro prevista dalla riforma dello sport, l'allenatore non sarà soggetto ad alcuna tassazione né a contribuzione previdenziale. Il compenso non dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Si consiglia comunque di verificare con il proprio consulente fiscale l'eventuale aggiornamento delle soglie e delle aliquote, poiché la normativa di settore è in continua evoluzione.