Bar escluso dalla ventilazione Iva dei corrispettivi

Ai bar non si applica la ventilazione per la liquidazione dell'Iva periodica!


Il dubbio nasce per gli esercenti bar i quali acquistano prodotti e merci con differenti aliquote IVA: 4%, 10% e 22%. Quindi, si procede con la ventilazione?

Perciò, registrando i corrispettivi in maniera indifferenziata (ossia, senza poter distinguere le vendite rispetto alle diverse aliquote), si potrebbe ipotizzare la necessità di ricorrere al criterio della ventilazione dei corrispettivi.

Tale metodo è utilizzato nel commercio al dettaglio e consente di distribuire l'imponibile dei corrispettivi alle diverse aliquote Iva 4%, 10% e 22% in proporzione agli acquisti distinti per le stesse aliquote. Insomma, se acquisto il 40% ad aliquota 10%, è corretto destinare il 40% dei corrispettivi all'aliquota 10%.

 

A questo punto, è bene prestare molta attenzione ai soggetti obbligati alla ventilazione dei corrispettivi.

In particolare, il D.M. del 24/02/1973 stabilisce le seguenti condizioni:


  • l'attività deve consistere in commercio al dettaglio di prodotti alimentari e dietetici; tessili, vestiario e calzature; igiene della persona e farmaceutici;

  • la vendita con emissione di fattura non deve superare il 20% del totale delle vendite;

  • gli acquisti destinati alle attività sopra elencate devono superare il 50% di tutti gli acquisti di prodotti.


 

La vendita di caffè, cocktail, colazioni, panini con la consumazione in loco è qualificata come "somministrazione di alimenti e bevande" per cui si applica l'aliquota unica del 10% così come previsto dal nr. 121 Tabella A parte III allegata al DPR nr. 633/72.

Perciò, trattandosi di somministrazione (consumazione al bar) e non di cessione di beni preconfezionati (lattine, birre,vini, pasti caldi, ecc.), il bar applica l'Iva al 10% sui corrispettivi di vendita, fatta eccezione per la vendita di prodotti confezionati non consumati al suo interno per la quale si applica l'Iva ordinaria del 22%.

Pertanto, sul registro dei corrispettivi, devono essere distinti i due corrispettivi nelle rispettive colonne Iva (10% e 22%) senza procedere alla ventilazione in quanto non soddisfatti i requisiti di cui al D.M. 24/02/1973.

 

Vendita di pacchetti di consumazioni al bar


Può capitare che alcune attività commerciali vendano, a prezzi scontati, dei pacchetti di consumazioni presso i bar convenzionati.

Come già sottolineato, questa tipologia di vendita non rientra nella somministrazione diretta di alimenti e bevande, ma si configura come un'attività commericale vera e propria.

In tal caso, trova applicazione l'aliquota Iva:


  • ordinaria del 22% da parte dell'attività commerciale verso i propri clienti

  • ridotta del 10% da parte del bar all'attività commerciale per le consumazioni servite.

Domande frequenti

No, i bar non sono obbligati ad applicare la ventilazione dei corrispettivi IVA. Il D.M. del 24/02/1973 prevede tale obbligo solo per il commercio al dettaglio di specifiche categorie di prodotti (alimentari, tessili, farmaceutici), condizioni che i bar non soddisfano in quanto svolgono principalmente attività di somministrazione.
Le consumazioni al bar, quali caffè, cocktail, colazioni e panini con consumazione in loco, sono qualificate come 'somministrazione di alimenti e bevande' e sono soggette all'aliquota IVA ridotta del 10%. Questo è previsto dal numero 121 della Tabella A parte III allegata al DPR n. 633/72.
Per la vendita di prodotti preconfezionati non consumati all'interno del bar, come lattine, bottiglie di vino o birra, si applica l'aliquota IVA ordinaria del 22%. Sul registro dei corrispettivi, il bar deve quindi distinguere i corrispettivi nelle rispettive colonne IVA al 10% e al 22%, senza ricorrere alla ventilazione.
La vendita di pacchetti di consumazioni scontati presso bar convenzionati prevede una doppia aliquota IVA: l'attività commerciale che vende i pacchetti ai propri clienti applica l'aliquota ordinaria del 22%, mentre il bar che eroga le consumazioni all'attività commerciale applica l'aliquota ridotta del 10%. Si tratta di un'attività commerciale vera e propria, distinta dalla somministrazione diretta.
Il D.M. del 24/02/1973 stabilisce tre condizioni cumulative: l'attività deve riguardare il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, dietetici, tessili, vestiario, calzature, igiene della persona o farmaceutici; le vendite con fattura non devono superare il 20% del totale; e gli acquisti destinati a tali attività devono superare il 50% di tutti gli acquisti. I bar, svolgendo principalmente somministrazione, non rientrano in queste categorie.