Il bilancio delle Micro Imprese

Ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.Lgs. nr. 139/2015, che ha introdotto l’art. 2435-ter cod.civ., si parla di micro-impresa quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non si siano superati almeno due dei seguenti limiti:

 



  1. totale dell’attivo patrimoniale < 175.000 euro



  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni < 350.000 euro



  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio < 5 unità



 

Tale dimensione è tutta italiana poichè la legislazione comunitaria arriva a qualificare la microimpresa nell'ambito della definzione delle piccole e medie imprese (cosiddette, PMI con raccomandazione della Commissione UE del 06/05/2003).

In ragione de recepimento di tale raccomandazione, la definizione di micro-impresa è entrata nel nostro ordinamento con il Decreto Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 il quale, tra l'altro, presuppone il riscontro di almeno due dei seguenti parametri:



  1. totale dell’attivo patrimoniale < 2.000.000 euro



  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni < 2.000.000 euro



  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio < 10 unità



 

Con il co. 13 ex art. 6, allora è stata introdotta una specie di "micro-microimpresa" ritenendo la definizione comunitaria di microimpresa "troppo grande" per meritare la semplificazione.

 

Tornando alle semplificazioni contabili introdotto, la nuova dimensione societaria è:

 

OBBLIGATA

ai medesimi schemi di Stato patrimoniale e Conto Economico e ai criteri di valutazione (escluso quelli relativi agli strumenti finanziari derivati, art. 2435-ter, co. 3, cod.civ.) delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis cod.civ.)


ESONERATA

dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, qualora esponga (in calce allo stato patrimoniale) le informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), cod.civ.:

  • l’ammontare complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;


 

  • gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, e quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime;


 

  • l’importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, con la precisazione del tasso d’interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati o rinunciati, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria.


 

Per le micro-imprese, l'esonero si estende inoltre alla predisposizione della relazione sulla gestione, se sono riportate (in calce allo stato patrimoniale) le informazioni previste dall’art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), cod.civ.:


  • numero e valore nominale delle azioni proprie e delle partecipazioni delle controllanti possedute (anche tramite società fiduciaria o interposta persona) con l’indicazione della corrispondente parte di capitale;


 

  • numero e valore nominale delle azioni acquistate o cedute nel corso dell’esercizio (anche mediante società fiduciaria o interposta persona) con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.


 

Tuttavia, le società che si avvalgono dei citati esoneri, sono tenute a redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata, qualora, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno due dei limiti di cui all’art. 2435-ter, co. 1, cod.civ..

Domande frequenti

Una società è considerata micro-impresa quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi successivi, non supera almeno due dei seguenti limiti: totale dell'attivo patrimoniale inferiore a 175.000 euro, ricavi delle vendite e prestazioni inferiori a 350.000 euro, e numero medio di dipendenti inferiore a 5 unità. Questi parametri sono stati introdotti dal D.Lgs. nr. 139/2015 e rappresentano una categoria più restrittiva rispetto alla definizione comunitaria di micro-impresa.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario e della Nota integrativa, a condizione che riportino in calce allo Stato patrimoniale le informazioni previste dall'art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16) del Codice Civile. Sono inoltre esonerate dalla Relazione sulla gestione, purché vengano indicate in calce allo Stato patrimoniale le informazioni sulle azioni proprie e sulle partecipazioni delle controllanti, come previsto dall'art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4) del Codice Civile.
La definizione comunitaria di micro-impresa, recepita in Italia con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, prevede soglie molto più elevate: attivo patrimoniale e ricavi fino a 2.000.000 euro e fino a 10 dipendenti. Il legislatore italiano, con il D.Lgs. 139/2015, ha introdotto una categoria ancora più piccola, di fatto una 'micro-microimpresa', con soglie sensibilmente inferiori, ritenendo la definizione comunitaria troppo ampia per giustificare le semplificazioni contabili previste.
Le micro-imprese sono obbligate ad adottare gli stessi schemi di Stato patrimoniale e Conto Economico previsti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile. Devono inoltre applicare i medesimi criteri di valutazione delle imprese in forma abbreviata, ad eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari derivati, come specificato dall'art. 2435-ter, co. 3.
Se una micro-impresa supera almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-ter, co. 1 del Codice Civile per due esercizi consecutivi, perde il diritto agli esoneri e deve obbligatoriamente redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata. In tal caso, la società sarà tenuta a predisporre tutti i documenti contabili richiesti dalla forma di bilancio applicabile, inclusi la Nota integrativa e, ove previsto, la Relazione sulla gestione.