Per la deduzione delle spese carburanti serve la fattura elettronica e pagamenti tracciati
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, con efficacia dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i soggetti passivi IVA di effettuare gli acquisti di carburanti tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e art. 19-bis1, comma 1, lett. d del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, ricomprendendo in questa fattispecie:
- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- mezzi di pagamento elettronici previsti all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui, a titolo esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Pertanto, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA è necessario:
- fattura elettronica emessa dal distributore di carburanti tramite Sistema di Interscambio (SDI);
- pagamento con mezzi tracciati, anche in un momento successivo al rifornimento.
Regime forfettario e fatturazione elettronica
A partire dal 1° gennaio 2024, anche i soggetti in regime forfettario sono obbligati all'emissione e alla ricezione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI), in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2022. Per i forfettari, tuttavia, le spese restano forfetizzate ai fini della determinazione del reddito imponibile e l'IVA rimane comunque indetraibile, per cui l'obbligo di pagamento tracciato per il carburante non produce per loro gli stessi effetti fiscali previsti per i soggetti ordinari.