Carburanti: come dedurre costo e detrarre l'Iva

Per la deduzione delle spese carburanti serve la fattura elettronica e pagamenti tracciati

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, con efficacia dal 1° luglio 2018, l'obbligo per i soggetti passivi IVA di effettuare gli acquisti di carburanti tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e art. 19-bis1, comma 1, lett. d del DPR 633/72). Il mancato rispetto di questa regola comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità ai fini IVA.

Con il Provvedimento del 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, ricomprendendo in questa fattispecie:

  • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  • mezzi di pagamento elettronici previsti all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui, a titolo esemplificativo:
    • addebito diretto;
    • bonifico bancario o postale;
    • bollettino postale;
    • carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Con la Circolare 8/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono valide le carte emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973, sia da soggetti non tenuti a tale comunicazione.

Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.

Pertanto, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA è necessario:

  • fattura elettronica emessa dal distributore di carburanti tramite Sistema di Interscambio (SDI);
  • pagamento con mezzi tracciati, anche in un momento successivo al rifornimento.

Regime forfettario e fatturazione elettronica

A partire dal 1° gennaio 2024, anche i soggetti in regime forfettario sono obbligati all'emissione e alla ricezione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI), in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2022. Per i forfettari, tuttavia, le spese restano forfetizzate ai fini della determinazione del reddito imponibile e l'IVA rimane comunque indetraibile, per cui l'obbligo di pagamento tracciato per il carburante non produce per loro gli stessi effetti fiscali previsti per i soggetti ordinari.

Domande frequenti

Per dedurre il costo del carburante è necessario disporre di una fattura elettronica emessa dal distributore di carburanti e di un pagamento effettuato con mezzi tracciabili. Il mancato rispetto di entrambi i requisiti comporta l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l'indetraibilità dell'IVA.
Sono considerati validi gli assegni bancari e postali, i vaglia cambiari e postali, i bonifici bancari o postali, i bollettini postali, le carte di debito, di credito e prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente. Sono incluse anche le carte emesse da soggetti non tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, 6° comma, DPR 605/1973.
No, i mezzi di pagamento tracciati risultano validi ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità del costo anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione del carburante. L'importante è che il pagamento sia comunque effettuato con strumenti che garantiscano la tracciabilità.
No, le regole sulla tracciabilità dei pagamenti e sulla fattura elettronica non si applicano ai soggetti in regime forfettario (e ai vecchi contribuenti minimi), poiché per loro le spese sono forfetizzate e l'IVA è comunque indetraibile. Questi soggetti sono inoltre esonerati dalla fatturazione elettronica.
Il mancato utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili comporta l'indeducibilità del costo del carburante ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e l'indetraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto. Questa regola è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e si applica a tutti i soggetti passivi IVA.