Cedolare secca sugli affitti: novita' dal 3 dicembre 2016

Con il D. Lgs. 193/2016, a decorrere dal 3 dicembre 2016, sono entrate in vigore importanti novità in materia di cedolare secca sugli affitti. Nel corso degli anni successivi, ulteriori interventi normativi hanno aggiornato la disciplina, da ultimo con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).

Le modifiche all'art. 3, co. 3, del D. Lgs. 23/2011

Il D. Lgs. 193/2016 ha modificato l'art. 3, co. 3, del D. Lgs. 23/2011, introducendo le seguenti disposizioni:

  • In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica l'art. 69 del DPR 131/1986 con l'irrogazione di una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
  • La mancata comunicazione di proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (versamenti effettuati e redditi dichiarati correttamente nel quadro dedicato della dichiarazione dei redditi). In assenza di comunicazione di proroga entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica una sanzione fissa pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

Comportamento concludente per mantenere la cedolare secca

La mancata presentazione della comunicazione di proroga (da effettuarsi in modalità telematica tramite il modello RLI presso l'Agenzia delle Entrate) non comporta la revoca dell'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento concludente, attraverso:

  • La corretta indicazione dei redditi percepiti nel modello Redditi (ex Unico) o nel modello 730, con indicazione dell'opzione per la cedolare secca;
  • L'effettuazione dei relativi versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta, utilizzando i corretti codici tributo previsti.

Sanzioni per contratti senza cedolare secca

Per i contratti privi dell'opzione per la cedolare secca, il decreto ha previsto un inasprimento delle sanzioni in merito al mancato pagamento dell'imposta di registro sulla proroga: si applica una sanzione pari al 30% dell'imposta (ridotta al 15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni).

Sanzioni per mancata comunicazione di risoluzione

In caso di mancata comunicazione di risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca entro 30 giorni dall'evento, si applica una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. Per i contratti senza cedolare secca, invece, la mancata comunicazione della risoluzione non è sanzionata, ma il mancato versamento dell'imposta di registro di 67 euro sulla risoluzione comporta sanzioni pari al 30% o al 15% dell'importo dovuto.

Aggiornamenti normativi successivi: aliquote cedolare secca

Nel corso degli anni le aliquote della cedolare secca hanno subito aggiornamenti. Attualmente (2025-2026) le aliquote vigenti sono le seguenti:

  • 21%: aliquota ordinaria per le locazioni a uso abitativo a canone libero;
  • 10%: aliquota agevolata per i contratti a canone concordato (ex L. 431/1998) nei comuni ad alta tensione abitativa e per i contratti transitori e per studenti universitari;
  • 21%: aliquota per le locazioni brevi (primo immobile destinato a locazione breve per ciascun periodo d'imposta);
  • 26%: aliquota applicabile alle locazioni brevi a partire dal secondo immobile destinato a tale uso nello stesso periodo d'imposta, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023).

Si consiglia di verificare sempre le aliquote aggiornate sul sito dell'Agenzia delle Entrate o di rivolgersi a un professionista abilitato per una consulenza personalizzata.

Domande frequenti

Con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 193/2016, la mancata comunicazione della proroga non comporta più la revoca dell'opzione per la cedolare secca, a condizione che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con tale scelta (versamenti effettuati e redditi dichiarati correttamente). Tuttavia, si applica comunque una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.
In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione viene effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro.
Per la mancata comunicazione della risoluzione di un contratto di locazione con cedolare secca entro 30 giorni dall'evento, si applica una sanzione fissa di 100 euro. Se invece la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione è ridotta a 50 euro.
Il contribuente deve aver mantenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare la cedolare secca, ovvero deve aver correttamente indicato i redditi da cedolare secca nel modello Unico o nel modello 730 e aver effettuato i relativi versamenti dell'imposta sostitutiva utilizzando i codici tributo previsti. In presenza di questi requisiti, l'opzione non decade nonostante la mancata comunicazione della proroga.
Per i contratti privi dell'opzione per la cedolare secca, il D. Lgs. 193/2016 ha inasprito le sanzioni in caso di mancato pagamento dell'imposta di registro sulla proroga: si applica una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta. Tale sanzione è ridotta al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni.